F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (354) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ● (nota n. 6647/1024p10-11/SP/blp del 21 marzo 2011). (359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ● (nota n. 6528/1023p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011
(354) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ● (nota n. 6647/1024p10-11/SP/blp del 21 marzo 2011).
(359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ● (nota n. 6528/1023p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).
Con provvedimento del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:
- il Signor Ferruccio Capone della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Successivamente, con provvedimento del 21.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: - il Signor Ferruccio Capone della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna, previa riunione dei due procedimenti, il Sig. Ferruccio Capone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Ferruccio Capone, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzione dell’inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 e giorni 20 di inibizione)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per la Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl. È presente il rappresentante della Procura Federale, il quale conclude per l’affermazione di responsabilità della Società deferita con la richiesta della sanzione di due punti in classifica da scontarsi nel presente Campionato. E’ presente inoltre il difensore della Società Capobasso il quale si riporta alle conclusioni già formulate in memoria. La CD Nazionale, rilevato che dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente la violazione contestata ritiene che vada applicata la sanzione richiesta dalla Procura Federale in accoglimento del deferimento proposto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di applicare la seguente sanzione:
▪ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Ferruccio Capone;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl.
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