F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (356) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CANAVESE Srl ● (nota n. 6560/1042p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). (360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CANAVESE Srl ● (nota n. 6526/1026p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 29.03.2011 (356) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CANAVESE Srl ● (nota n. 6560/1042p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). (360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ FC CANAVESE Srl ● (nota n. 6526/1026p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). Con due provvedimenti del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: 1) Francesco Ferraris per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. 2) Francesco Ferraris per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna, previa riunione dei due procedimenti, Francesco Ferraris, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Francesco Ferraris, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell’inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 e giorni 20 di inibizione)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per la Soc. FC Canavese Srl. La Procura ha chiesto irrogarsi alla società la sanzione di due punti di penalizzazione (uno per ogni violazione riscontrata), mentre il difensore della Società si è riportato alla memoria difensiva. La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 11.3.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la società deferita non ha documentato nei termini né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, né quello delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. Né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato tempestivamente. Ne deriva che, alla scadenza del termine del 14.2.2011, normativamente previsto, i deferiti non avevano ancora adempiuto alle incombenze di cui sopra. L’omesso versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, così come l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali costituisce, a sua volta, un’indubbia violazione dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle Noif. Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art. 4, c. 1, CGS, quella diretta della società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di applicare le seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Francesco Ferraris. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Società FC Canavese Srl.
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