F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72 del 30.03.2011 (220) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GONCALVES DE OLIVEIRA DIMAS (calciatore), FRONTINI Omar (agente di calciatori) E LA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA Srl • (nota N°. 3516/779pf09-10/SP/MA/ma del 7.12.2010). (220/Bis) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 Spa • (nota N°. 5439/779 pf 09-10/AM/ma del 10.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72 del 30.03.2011
(220) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GONCALVES DE OLIVEIRA DIMAS (calciatore), FRONTINI Omar (agente di calciatori) E LA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA Srl • (nota N°. 3516/779pf09-10/SP/MA/ma del 7.12.2010).
(220/Bis) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 Spa • (nota N°. 5439/779 pf 09-10/AM/ma del 10.2.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 7.12.2010, il Procuratore Federale Vicario deferiva avanti questa Commissione il Signor Goncalves De Oliveira Dimas, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Chievo Verona, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 3 e 13, comma 2 Regolamento Agenti vigente al momento della condotta contestata (ora 16, comma 3 e 21, comma 3) per avere conferito mandato all’agente Omar Frontini in costanza di altro precedente mandato con l’agente Savino e aver successivamente tentato di sostenere l’insussistenza della violazione commessa mediante falsa attestazione dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale; il Signor Omar Frontini, agente, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 12, comma 4 Regolamento Agenti vigente al momento della condotta contestata (oggi art. 19, comma 5) e del relativo allegato Codice di condotta professionale, nonché dell’art. 22, comma 1, lett. a) Regolamento FIFA, per non aver rispettato il rapporto contrattuale vigente tra l’agente Gabriele Savino e il calciatore Goncalves De Oliveira Dimas, procedendo alla sottoscrizione e al deposito di un mandato in proprio favore e aver successivamente tentato di sostenere l’insussistenza della violazione commessa mediante falsa attestazione dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale; la Società Chievo Verona per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. In data 28.1.2011 il deferito Frontini faceva pervenire memoria difensiva contestando l’addebito. Alla riunione del 2.2.20011 compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva l’accoglimento del deferimento con la conseguente irrogazione delle sanzioni di
cui al relativo verbale. Compariva altresì il difensore del Signor Frontini che illustrava ulteriormente le proprie difese, concludendo per il proscioglimento dagli addebiti. La difesa della Società Chievo, parimenti comparsa, produceva documentazione a sostegno dell’estraneità della Società agli addebiti oggetto del procedimento, essendo il calciatore Dimas al momento dei fatti tesserato per altra Società. Alla luce di tale produzione documentale, la Commissione disponeva rinvio del procedimento alla riunione odierna, onde consentire alle parti di replicare in merito. Con successivo provvedimento del 10.2.2011 il Procuratore Federale Vicario, rilevato che all’epoca dei fatti in contestazione “il calciatore Dimas, …, era tesserato in prestito per la Società Monza Brianza 1912 Spa”, deferiva avanti questa Commissione tale Società per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., in relazione alla
condotta ascritta al proprio tesserato sopra riassunta. Alla seduta odierna la Commissione, sentite le parti comparse, disponeva la riunione dei due procedimenti. Prima dell’inizio della discussione i deferiti Frontini e la Società Monza Brianza 1912 presentavano richiesta di applicazione della sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., munita di consenso del rappresentante della Procura Federale. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Omar frontini e la Società Monza Brianza 1912 Spa, tramite i loro rispettivi difensori hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Omar Frontini la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), commutata nelle sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e della inibizione di giorni 30 (trenta); pena base per la Società Monza Brianza 1912 Spa, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”Quanto alle posizioni dei restanti deferiti, non comparsi, il rappresentante della Procura Federale rassegnava le conclusioni, chiedendo il proscioglimento per la Società Chievo Verona e l’irrogazione della sanzione di giorni 1 (uno) di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per il calciatore Goncalves De Oliveira Dimas. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Dalla documentazione trasmessa con il deferimento può senza dubbio ritenersi provato che il mandato conferito dal Goncalves De Oliveira Dimas all’agente Frontini, sottoscritto in data 22.10.2009, è stato depositato presso il competente ufficio il successivo 4.11.2009 e che in tale ultima data risultava già depositato il precedente mandato che il medesimo calciatore aveva sottoscritto con altro agente, il Signor Gabriele Savino. Risulta altresì che successivamente alla comunicazione di tale irregolarità ad opera della Segreteria della Commissione Agenti, il Frontini inviava a detta Commissione una dichiarazione del seguente tenore “comunico che per i motivi di cui di lavoro non ho trasmesso la comunicazione di Risoluzione del rapporto di mandato che allego alla presente comunicazione datata 11.10.2009”, cui allegava in effetti documento denominato “risoluzione rapporto di mandato”. In particolare in tale ultimo documento, sottoscritto sia dal Frattini che dal Goncalves De Oliveira Dimas e datato 11.10.2009, gli stessi si accordavano “consensualmente di risolvere il mandato sottoscritto il 10.10.2009”. Ritiene la Commissione che alla luce degli elementi sopra descritti risulti evidente la responsabilità del calciatore Goncalves De Oliveira Dimas in ordine alle violazioni ascrittegli. E’ infatti pacifico che pur essendo legato da regolare rapporto contrattuale con il Signor Savino, egli sottoscrisse altro mandato in favore del Frontini, senza aver risolto il precedente rapporto contrattuale. Tale condotta rileva, ad avviso della Commissione, sotto il duplice profilo della contrarietà
ai principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 C.G.S. che devono sempre ispirare la condotta del tesserato e agli specifici precetti di cui agli artt. art. 13, comma 2 e 10, comma 3 del Regolamento Agenti all’epoca vigente che, rispettivamente, prevedono in capo al calciatore un dovere di buona fede e di rispetto del contratto con l’agente incaricato e la sottoscrizione di mandati tendenzialmente in esclusiva. La violazione dell’art. 1 C.G.S. appare ancor più evidente ove si consideri che, una volta scoperta l’irregolarità della propria condotta, il deferito si è prontamente prestato alla sottoscrizione di una “risoluzione” contrattuale che tuttavia non ha alcuna attinenza con il mandato depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori, recando non solo una data di sottoscrizione – come rileva il deferimento – incompatibile con quella del contratto depositato (la risoluzione sarebbe intervenuta ben 9 giorni prima del contratto da risolvere), ma anche il riferimento ad un mandato “sottoscritto il 10.10.2009” che non trova alcun riscontro negli atti. Anche la dichiarazione di responsabilità depositata in data odierna dalla difesa dell’agente Frontini depone univocamente per la sussistenza dell’addebito. Va in conclusione dichiarata la responsabilità del Signor Goncalves De Oliveira Dimas. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. Nessun addebito può invece essere mosso alla Società Chievo, palesemente estranea ai fatti, atteso che la Società di appartenenza del calciatore al momento del fatto va individuata, alla luce della documentazione versata in atti, nella Società Monza Brianza 1912 Spa, presso la quale il calciatore era tesserato in prestito fin dal mese di agosto del 2009. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e inibizione per giorni 30 (trenta) per il Sig. Omar Frontini;
• l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Società Monza Brianza 1912 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Delibera di irrogare al Signor Goncalves De Oliveira Dimas la sanzione di giorni 1 (uno) di
squalifica in gare ufficiali e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. Delibera, altresì, di prosciogliere la Società AC Chievo Verona Srl.
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