• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73 del 04.04.2011
(320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Giovanni BRANCHINI, Giuseppe DAMIANI, Bruno CARPEGGIANI, Andrea D’AMICO (Agenti di Calciatori); Marco MALAGO’ e Vincenzo ITALIANO (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. A.C.Chievo VR srl); Giovanni SARTORI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. A.C.Chievo VR srl);); Gianluca SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc.Calcio Padova spa); Alessandro D’AMICO (socio non agente della PDP & Partners, Società di agenti di calciatori); Matteo SCAPINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.Hellas Verona spa); Fabrizio RIZZI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Giancarlo RAMAIRONE (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Roberto QUIRICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Soc. Pro Belvedere Vercelli srl); Paolo SAMMARCO (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.C.Sampdoria spa) Sergio GASPARIN (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc. Udinese Calcio spa); e delle Società A.C.CHIEVO VR SRL,CALCIO PADOVA SPA, HELLAS VERONA SPA, UDINESE CALCIO SPA e U.C.SAMPDORIA SPA e PRO BELVEDERE VERCELLI ora F.C.PRO VERCELLI 1892 SRL (nota n. 5461/285pf09-10/SP/blp del 11.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73 del 04.04.2011
(320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Giovanni BRANCHINI, Giuseppe DAMIANI, Bruno CARPEGGIANI, Andrea D’AMICO (Agenti di Calciatori); Marco MALAGO’ e Vincenzo ITALIANO (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. A.C.Chievo VR srl); Giovanni SARTORI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. A.C.Chievo VR srl);); Gianluca SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc.Calcio Padova spa); Alessandro D’AMICO (socio non agente della PDP & Partners, Società di agenti di calciatori); Matteo SCAPINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.Hellas Verona spa); Fabrizio RIZZI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Giancarlo RAMAIRONE (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Roberto QUIRICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Soc. Pro Belvedere Vercelli srl); Paolo SAMMARCO (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.C.Sampdoria spa) Sergio GASPARIN (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc. Udinese Calcio spa); e delle Società A.C.CHIEVO VR SRL,CALCIO PADOVA SPA, HELLAS VERONA SPA, UDINESE CALCIO SPA e U.C.SAMPDORIA SPA e PRO BELVEDERE VERCELLI ora F.C.PRO VERCELLI 1892 SRL (nota n. 5461/285pf09-10/SP/blp del 11.2.2011).
Con atto dell’11 febbraio 2011 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
1 – il sig. Giovanni BRANCHINI, Agente di Calciatori;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 2, lettera e) e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, pedissequamente confermati dagli artt. 4, comma 2, lettera f) e 19, commi 3 e 5, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver organizzato la propria attività imprenditorialmente attribuendo alla società “Branchini Associati S.p.A.” i diritti economici e patrimoniali derivanti dai propri incarichi in costanza di rapporto di parentela entro il 2° con gli Agenti non soci sigg.ri Francesco e Giacomo Branchini;
2 – il sig. Giuseppe DAMIANI, Agente di Calciatori;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 2, lettera e) e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, pedissequamente confermati dagli artt. 4, comma 2, lettera f) e 19, commi 3 e 5, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver organizzato la propria attività imprenditorialmente attribuendo alla società “Sport Service S.r.l.” i diritti economici e patrimoniali derivanti dai propri incarichi in costanza di rapporto di parentela entro il 2° con l’Agente non socio sig. Oscar Damiani;
3 – il sig. Bruno CARPEGGIANI, Agente di Calciatori;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 2, lettera e) e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, pedissequamente confermati dagli artt. 4, comma 2, lettera f) e 19, commi 3 e 5, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver organizzato la propria attività imprenditorialmente attribuendo alla società “Italian Managers Group S.r.l.” i diritti economici e patrimoniali derivanti dai propri incarichi in costanza di rapporto di parentela entro il 2° con l’Agente non socio sig. Augusto Carpeggiani;
4 – il sig. Andrea D’AMICO, Agente di Calciatori;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni), del C.G.S., anche in relazione all’art. 12, commi 1, 2 e 4, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti – confermati dall’art. 19, commi 2, 3 e 5, del Nuovo Regolamento Agenti – per (i) aver svolto attività di assistenza al calciatore Malagò Marco in occasione della stipula dei contratti del 09/09/2008 con il Chievo Verona e del 22/01/2010 con l’A.C. Siena, senza curare l’inserimento del proprio nome e numero di iscrizione all’albo sugli stessi; nonché per (ii) aver svolto attività di assistenza al calciatore Vincenzo Italiano, in occasione della stipula del contratto del 20/07/2009 con il Calcio Padova, benchè sospeso dall’Albo Agenti e, dunque, per aver concorso nella violazione dell’art. 10, comma 1, del C.G.S., da parte dei Sigg. Italiano Vincenzo, Campedelli Luca, Sartori Giovanni e A.C. Chievo Verona;
5 – il sig. Marco MALAGO’, all’epoca dei fatti, tesserato per la società A.C. Chievo Verona;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1. C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art. 13, comma 4, (doveri dei calciatori) del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 21, comma 5, del Nuovo Regolamento Agenti, per non essersi assicurato che il nominativo del proprio Agente fosse inserito sui contratti stipulati con il Chievo Verona il 09/09/2008, e con l’A.C. Siena il 22/01/2010;
6 – il sig. Vincenzo ITALIANO, all’epoca dei fatti, tesserato per la società A.C. Chievo Verona;
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) C.G.S., anche in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti (doveri dei calciatori) vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera di un agente di calciatori sospeso, in occasione della stipula del contratto di trasferimento al Calcio Padova del 20/07/2009;
7 – il sig. Luca CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti, Presidente dell’A.S. Chievo Verona S.r.l.;
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) C.G.S., anche in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti (doveri dei calciatori) vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori D’Amico Andrea durante il periodo di sospensione della Licenza di quest’ultimo, in occasione della stipula del contratto di trasferimento del calciatore Italiano Vincenzo dal Chievo Verona al Calcio Padova del 20/07/2009;
8 – il sig. Giovanni SARTORI, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo dell’A.S. Chievo Verona S.r.l.;
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) C.G.S., anche in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti (doveri dei calciatori) vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori D’Amico Andrea durante il periodo di sospensione della Licenza di quest’ultimo, in occasione della stipula del contratto di trasferimento del calciatore Italiano Vincenzo dal Chievo Verona al Calcio Padova del 20/07/2009;
9 – il sig. Gianluca SOTTOVIA, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Calcio Padova S.p.A.;
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) C.G.S., anche in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti (doveri dei calciatori) vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori D’Amico Andrea durante il periodo di sospensione della Licenza di quest’ultimo, in occasione della stipula del contratto di trasferimento del calciatore Italiano Vincenzo dal Chievo Verona al Calcio Padova del 20/07/2009;
10 – il sig. Alessandro D’AMICO, socio non Agente della PDP & Partners, società di Agenti di Calciatori;
quale soggetto che ha svolto attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art.1, commi 1 e 5, del C.G.S., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e per aver concorso nella violazione dell’art. 10, comma 1, del C.G.S. da parte dei Sigg.ri Paolo Sammarco, Matteo Scapini, Fabrizio Rizzi, Giancarlo Ramairone, Roberto Quirico, Sergio Gasparin;
11 – il sig. Matteo SCAPINI, all’epoca dei fatti, tesserato per la società Hellas Verona F.C.; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, (doveri dei calciatori), del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermati dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera di intermediazione di D’Amico Alessandro, soggetto non iscritto all’Albo degli Agenti di Calciatori né dunque titolare di regolare Licenza, in occasione della stipula del contratto con la società Pro Belvedere;
12 – il sig. Fabrizio RIZZI, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato della società Pro Belvedere Vercelli S.r.l.;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni), del C.G.S., anche in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 22, comma 2, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver condotto trattative circa il trasferimento del calciatore Matteo Scapini alla società Pro Belvedere Vercelli, con il sig. Alessandro D’Amico per conto del calciatore, soggetto non iscritto nell’albo Agenti di Calciatori, senza aver verificato l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti;
13 – il sig. Giancarlo RAMAIRONE, all’epoca dei fatti, Direttore Generale della società Pro Belvedere Vercelli S.r.l.;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni), del C.G.S., anche in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 22, comma 2, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver condotto trattative circa il trasferimento del calciatore Matteo Scapini alla società Pro Belvedere Vercelli, con il sig. Alessandro D’Amico per conto del calciatore, soggetto non iscritto nell’albo Agenti di Calciatori, senza aver verificato l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti;
14 – il sig. Roberto QUIRICO, all’epoca dei fatti, Segretario Generale della società Pro Belvedere Vercelli S.r.l.;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni), del C.G.S., anche in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 22, comma 2, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver condotto trattative circa il trasferimento del calciatore Matteo Scapini alla società Pro Belvedere Vercelli, con il sig. Alessandro D’Amico per conto del calciatore, soggetto non iscritto nell’albo Agenti di Calciatori, senza aver verificato l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti;
15 – il sig. Paolo SAMMARCO, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.C. Sampdoria;
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 5, comma 1, e 13 comma 1, (doveri dei calciatori), del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermati dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera di intermediazione di D’Amico Alessandro, soggetto non iscritto all’Albo degli Agenti di Calciatori né dunque titolare di regolare Licenza, in
occasione della stipula del contratto con la società Udinese Calcio;
16 – il sig. Sergio GASPARIN, Direttore Generale e Amministratore Delegato della società Udinese Calcio S.p.A. all’epoca dei fatti, oggi Direttore Generale della società U.C. Sampdoria S.p.A.;
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni), del C.G.S., anche in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermato dall’art. 22, comma 2, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver condotto trattative circa il trasferimento del calciatore Sammarco Paolo alla società Udinese Calcio, con il sig. Alessandro D’Amico per conto del calciatore, soggetto non iscritto nell’albo Agenti di Calciatori, senza aver verificato l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti;
17 – la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.;
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente e Direttore Sportivo, ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate ai propri tesserati Marco Malagò e Vincenzo Italiano;
18 – la società CALCIO PADOVA S.p.A.;
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Amministratore Delegato e Direttore Generale munito di delega di rappresentanza;
19 – la società HELLAS VERONA Football Club S.p.A.;
per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio tesserato Matteo Scapini;
20 – la società UDINESE CALCIO S.p.A.;
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Amministratore Delegato e Direttore Generale munito di delega di rappresentanza;
21 – la società U.C.SAMPDORIA S.p.A.;
per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio tesserato Paolo Sammarco;
22 – la società PRO BELVEDERE VERCELLI S.r.l.;
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Amministratore Delegato e Direttore Generale, ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Segretario. All’inizio della riunione svoltasi in data 31 marzo 2011, i deferiti Andrea D’Amico, Marco Malagò,Vincenzo Italiano, Luca Campedelli, Gianluca Sottovia, Matteo Scapini, Fabrizio Rizzi, Giancarlo Ramairone, Roberto Quirico, Paolo Sammarco, Sergio Gasparin, Chievo Verona,Padova Calcio, U.C.Sampdoria, F.C. Pro Vercelli e Udinese Calcio tramite i loro legali, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi degli artt.23 e 24, del CGS, sulle quali il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i i deferiti Andrea D’Amico, Marco Malagò, Vincenzo Italiano, Luca Campedelli, Gianluca Sottovia, Matteo Scapini, Fabrizio Rizzi,Giancarlo Ramairone, Roberto Quirico Paolo Sammarco, Sergio Gasparin,Chievo Verona,Padova Calcio, U.C.Sampdoria, F.C. Pro Vercelli e Udinese Calcio hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“(pena base per il sig. Andrea D’Amico sospensione della licenza per mesi 6 (sei) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00); pena base per il sig. Marco Malagò ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00); pena base per il sig. Vincenzo Italiano squalifica per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per mesi 2 (due), ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla squalifica per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci), commutate in ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00); pena base per il sig. Luca Campedelli e la Soc.Chievo Verona inibizione per mesi 3 (tre) il Presidente e ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00) la Società, diminuite ai sensi dell’art. 23 CGS alla inibizione per mesi 2 (due) il Presidente e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) la Società ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) il Presidente e ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) la Società; pena base per il sig. Gianluca Sottovia inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla inibizione per mesi 2 (due), ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci), commutata in ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00); pena base per il sig. Matteo Scapini squalifica per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per mesi 2 (due), ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla squalifica per mesi 1(uno) e giorni 10 (dieci); pena base per i sigg. Fabrizio Rizzi, Giancarlo Ramairone e Roberto Quirico inibizione per mesi 3 (tre) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla inibizione per mesi 2 (due) ciascuno, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci) ciascuno; pena base per il sig. Paolo Sammarco squalifica per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per mesi 2 (due), ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla squalifica per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci), commutata in ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00); pena base per il sig. Sergio Gasparin inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla inibizione per mesi 2 (due), ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);pena base per la Soc. Calcio Padova ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 7.000,00 (settemila/00); pena base per la Soc. U.C. Sampdoria ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); pena base per la Soc. F.C. Pro Vercelli ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); pena base per la Soc. Udinese Calcio ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento prosegue per le altre parti deferite (Giovanni Branchini, Giuseppe Damiani, Bruno Carpeggiani, Giovanni Sartori, Alessandro D’Amico, società Hellas Verona Football Club spa). Lette le memorie depositate in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti ed in particolare: le memorie Branchini, Damiani e Carpeggiani con cui si eccepisce che la sentenza del TAR Lazio (Sezione 3 ter) n. 33428 dell’11 novembre 2010 ha annullato l’art.4, comma 2,lett.f) del Regolamento Agenti Calciatori FIGC e che, pertanto, venuto meno il presupposto del deferimento, i soggetti deferiti non potranno che essere prosciolti; la memoria depositata nell’interesse del Sartori con la quale si eccepisce che il Sartori non avrebbe partecipato alla stipula del contratto di trasferimento del calciatore Italiano dal Chievo Verona al Padova e che si sarebbe limitato a comunicare telefonicamente all’agente Andrea D’Amico l’intenzione del Chievo di cedere il giocatore chiedendo conseguentemente il proscioglimento del soggetto deferito; la memoria presentata nell’interesse del sig. Alessandro D’Amico con la quale viene eccepito in via preliminare un difetto di giurisdizione non essendo il D’Amico tesserato FIGC e nel merito respinta ogni accusa non avendo lo stesso svolto alcuna attività “riservata” ma essendosi limitato ad accompagnare in via amichevole calciatori all’atto delle trattative lavorando peraltro con compiti estranei all’attività di agente nell’ambito della PDP srl, senza occuparsi della attività contrattuale attinente al rapporto di lavoro sportivo dei singoli atleti chiedendo conseguentemente l’inammissibilità o comunque il rigetto del deferimento; la memoria depositata nell’interesse della società Hellas Verona con la quale si contesta che nella trattativa intervenuta con la Pro Vercelli per la cessione del calciatore Scapini siano mai intervenuti Andrea e/o Alessandro D’Amico e, stante l’assoluta correttezza dei comportamenti tenuti dal proprio calciatore Scapini, chiedendo il proscioglimento da ogni imputazione. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Cotugno il quale ha concluso per la affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
ammenda di 15.000,00 (quindicimila/00) euro per il sig. Giovanni Branchini
ammenda di 15.000,00 (quindicimila/00) euro per il sig. Giuseppe Damiani
ammenda di 15.000,00 (quindicimila/00) euro per il sig. Bruno Carpeggiani
inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Sartori
inibizione per mesi sei e ammenda di euro 10.000,00(diecimila/00) per il sig. Alessandro D’Amico
ammenda di euro 6.000,00(seimila/00) per la società Hellas Verona Football Club spa Ascoltati i difensori dei soggetti deferiti i quali hanno ribadito il contenuto delle memorie depositate insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti. Rilevato, per quanto attiene alle posizioni dei sigg. Branchini, Damiani e Carpeggiani, che i deferimenti si fondano sulla violazione di una norma che è stata annullata da una decisione del TAR Lazio (Sez. 3 ter n.33428/10), decisione che ha peraltro provocato la modifica da parte del Consiglio federale FIGC del Regolamento Agenti Calciatori; di conseguenza, non può certo condannarsi l’operato degli agenti deferiti per violazione di una norma non ritenuta legittima dal Giudice Amministrativo. Ritenuto che è risultato in effetti che il Sartori non partecipò alla conclusione del contratto con cui il giocatore Italiano è stato trasferito dal Chievo al Padova mentre risulta confermato il contatto telefonico intervenuto con l’agente Andrea Amico, all’epoca squalificato e, per tale comportamento, va sanzionato. Valutato che l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata nell’interesse del sig. Alessandro D’Amico non può essere accolta in considerazione del fatto che risulta sicuramente accertato che il D’Amico abbia partecipato alla fase conclusiva dei trasferimenti dei giocatori Sammarco e Scapini e, pertanto, può essere assoggettato alla giustizia sportiva alla luce di quanto previsto dall’art.1, comma 5, CGS che equipara ai tesserati “coloro che svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Considerato, peraltro che tutti i soggetti coinvolti dall’attività del D’Amico hanno riconosciuto la propria responsabilità patteggiando la pena e che,dunque, risulta una volta di più confermato che il sig. Alessandro D’Amico ha svolto attività di agente senza possedere tale qualifica non potrà che essere sanzionato. Accertata la posizione del tutto marginale della società Hellas Verona, deferita per responsabilità oggettiva conseguente alle violazioni addebitate al proprio calciatore Matteo Scapini ma, in considerazione del riconoscimento di responsabilità dello stesso Scapini in sede di patteggiamento, non può che essere sanzionata la Società con una pena ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Sig. Andrea D’Amico sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00);
Sig.Marco Malagò ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
Sig.Vincenzo Italiano ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00);
Sig.Luca Campedelli ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00);
Sig.Gianluca Sottovia ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00);
Sig.Matteo Scapini squalifica per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);
Sig.Fabrizio Rizzi inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);
Sig.Giancarlo Ramairone inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);
Sig.Roberto Quirico inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);
Sig.Paolo Sammarco ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00);
Sig.Sergio Gasparin inibizione per mesi 1 e giorni 10 (uno e dieci);
Soc.Chievo Verona ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00);
Soc.Calcio Padova ammenda di € 7.000,00 (settemila/00);
Soc.U.C.Sampdoria ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
Soc.F.C.Pro Vercelli ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
Soc.Udinese Calcio ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00)
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
inibizione per giorni 15 (quindici) al sig. Giovanni Sartori
inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Alessandro D’Amico
ammenda di euro 2.000,00(duemila/00) alla società Hellas Verona Football Club spa Proscioglie da ogni addebito i sigg. Giovanni Branchini, Giuseppe Damiani e Bruno Carpeggiani.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73 del 04.04.2011
(320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Giovanni BRANCHINI, Giuseppe DAMIANI, Bruno CARPEGGIANI, Andrea D’AMICO (Agenti di Calciatori); Marco MALAGO’ e Vincenzo ITALIANO (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. A.C.Chievo VR srl); Giovanni SARTORI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. A.C.Chievo VR srl);); Gianluca SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc.Calcio Padova spa); Alessandro D’AMICO (socio non agente della PDP & Partners, Società di agenti di calciatori); Matteo SCAPINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.Hellas Verona spa); Fabrizio RIZZI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Giancarlo RAMAIRONE (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); Roberto QUIRICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Soc. Pro Belvedere Vercelli srl); Paolo SAMMARCO (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.C.Sampdoria spa) Sergio GASPARIN (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc. Udinese Calcio spa); e delle Società A.C.CHIEVO VR SRL,CALCIO PADOVA SPA, HELLAS VERONA SPA, UDINESE CALCIO SPA e U.C.SAMPDORIA SPA e PRO BELVEDERE VERCELLI ora F.C.PRO VERCELLI 1892 SRL (nota n. 5461/285pf09-10/SP/blp del 11.2.2011)."