F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (351) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CARINI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 354 dell’8.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 07.04.2011 (351) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CARINI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 354 dell’8.3.2011). La Procura Federale in data 11 gennaio 2011, accertato che la società ASD Carini non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND reso il 20 febbraio 2010, che l’aveva obbligata a pagare all’allenatore Maurizio Miranda la somma di € 8.195,00 maggiorata degli interessi legali di € 195,00, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Giovanni Palazzolo quale Presidente della società ASD Carini e la società ASD Carini per la violazione da parte del Palazzolo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF e con riferimento all’art. 8 commi 9 e 15 CGS e la società ASD Carini per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata l’8 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al Palazzolo la inibizione per mesi 6 (sei), alla società Carini l’ammenda di € 7.000,00 e la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza di prima categoria della attuale stagione sportiva 2010 – 2011. Avverso tale decisione ricorre la società ASD Carini con atto ritualmente comunicato alla Procura Federale, istando per la riduzione della complessiva sanzione ad essa inflitta, ritenuta incongrua in quanto frutto di un’errata applicazione della norma. Alla udienza odierna, è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado. La Commissione osserva quanto segue, Ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 secondo capoverso NOIF, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni delle Commissioni Economiche della LND, alle società inadempienti si applica la sanzione dell’art. 7 comma 6 bis CGS, il quale prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui al successivo art. 13 comma 1 lettera f) CGS. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Così circoscritto l’ambito della pena da adottarsi nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorso della società ASD Carini risulta fondato nella parte afferente l’ammenda, che la norma sopra richiamata non contempla e che va, pertanto, revocata. Nel contempo appare equo ridurre la misura della penalizzazione in classifica dai tre punti comminati ai due che appare equo infliggere nel caso in esame, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione in siffatti casi. P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Carini e, per l’effetto, revoca la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00; riduce la penalizzazione in classifica a punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Nulla per la tassa non versata.
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