F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75 del 07.04.2011 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl • (nota N°. 6600/901pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75 del 07.04.2011 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl • (nota N°. 6600/901pf10-11/SP/blp del 21.3.2011). Con nota del 21.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Schiavon Maurizio, Presidente del C.d’A. e legale rappresentante della Società Pomezia Srl e la predetta Società, per rispondere: • il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 8, comma 4, CGS, per avere ottenuto, mediante il deposito di documentazione contabile falsa, il ripescaggio della Società Pomezia Srl al campionato 2010/2011 di Lega Pro, Seconda Divisione; • la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo legale rappresentante. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire la memoria difensiva in atti. Alla riunione del 7.4.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di anni 5 (cinque) con proposta di preclusione per Schiavon Maurizio; - retrocessione all’ultimo posto in classifica per la Società Pomezia Srl. Il difensore dei deferiti, riportatosi alle memorie in atti, ha concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Con nota del 18.2.2011 la Co.Vi.So.C. trasmetteva alla Procura federale le risultanze della verifica ispettiva eseguita presso la Società deferita il 22.12.2010. Era emerso, da detta verifica, che il versamento di € 740.000,00 eseguito il 23.7.2010 dal socio unico Michele Pannunzio, con contestuale dichiarazione di postergazione, per consentire il ripescaggio della Società nel campionato 2010/2011 non era mai stato accreditato sul conto corrente della Società. La circostanza induceva la Co.Vi.So.C. ad eseguire una verifica dell’esito dell’ulteriore versamento di € 330.000,00 asseritamente eseguito dal socio, sempre per la capitalizzazione della Società finalizzata al ripescaggio nel citato campionato. Anche tale secondo versamento non risultava accreditato sul conto corrente della Società. Sulla contestata veridicità di tali documenti la Società non ha obiettato alcunché. V’è da dire, poi, quanto al versamento di € 740.000,00 riferito al finanziamento Socio in conto futuro aumento di capitale, che il finanziamento veniva eseguito espressamente in previsione del ripescaggio, alla cui domanda del 23.7.2010 veniva allegata la relativa contabile. Nella consapevolezza, dunque, della inidoneità della capitalizzazione autonomamente avvenuta già in epoca precedente, mediante il conferimento del 100% del capitale della Società “Pomezia Società Agricola a Responsabilità Limitata”, la Società riteneva di allegare alla domanda di ripescaggio la contabile del versamento riferito al finanziamento, evidentemente ritenuta indispensabile ai fini del suo accoglimento. Priva di pregio, pertanto, resta l’eccezione che, stante la precedente capitalizzazione, la Società avrebbe avuto comunque titolo a vedersi accogliere la domanda di ripescaggio. Era noto alla Società, infatti, che la capitalizzazione mediante conferimento della Società agricola non sarebbe stata ritenuta idonea dalla Co.Vi.So.C., in quanto operazione non compatibile con l’art. 3 dello Statuto sociale. Sicché, con delibera del 21.7.2010, dato atto della necessità della sua capitalizzazione in previsione della domanda di ripescaggio, la Società decideva di effettuare un “finanziamento Socio in conto futuro aumento di capitale sociale dell’importo di €.740.000,00”. Il 23.7.2010, poi, all’esito dell’assemblea, il socio unico Pannunzio Michele comunicava alla Società di avere eseguito il versamento in pari data. Lo stesso avveniva con riferimento al versamento di € 330.000,00 del 27.7.2010, di cui il Socio dava atto alla Società in data 27.7.2010, anche in questo caso contestualmente alla dichiarazione di postergazione. La falsità della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio dallo stesso verbale d’assemblea ordinaria del 2 marzo 2011, dai deferiti allegato alla memoria difensiva sub doc.6. In detto verbale, con riferimento al già deliberato “finanziamento Socio in conto futuro aumento di capitale sociale dell’importo di € 740.000,00”, la Società deliberava di ratificare lo stesso “per fare fronte ad eventuali fabbisogni finanziari della Società rispetto al regolare adempimento degli impegni dalla stessa assunti cin riferimento alla stagione 2010-2011 e come tali da corrispondersi subordinatamente al verificarsi del fabbisogno finanziario, anche attraverso tranche di importi differenti”. Confermava in tal guisa, la Società, l’omesso versamento della somma di € 740.000,00 alla data del 23.7.2010; l’omesso versamento della ulteriore somma di € 330.000,00 del 27.7.2010 e, quindi, la non veridicità della documentazione prodotta. Della violazione ascritta al legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). Ritenuto che la fattispecie dedotta configura violazione dell’art. 8, comma 4, CGS, in quanto in mancanza della documentazione prodotta la Società non avrebbe potuto conseguire il ripescaggio nel campionato 2010-2011 di Lega Pro, Seconda Divisione, e che tale violazione è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma, 1, CGS, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) a carico di Schiavon Maurizio; • penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Pomezia Srl.
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