F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (395) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO ROSSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Carpi FC 1909) DAVIDE MALAVASI (Presidente del collegio sindacale della Società Carpi FC 1909 Srl) E DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 Srl ▪ (N°. 7111/1041pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (395) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO ROSSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Carpi FC 1909) DAVIDE MALAVASI (Presidente del collegio sindacale della Società Carpi FC 1909 Srl) E DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 Srl ▪ (N°. 7111/1041pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: • il Sig. Marcello Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Carpi F.C. 1909; • il Sig. Davide Malavasi, Presidente del Collegio Sindacale della Società Carpi F.C. 1909; • la Società Carpi F.C. 1909; per rispondere: a) il Sig. Marcello Rossi della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale; inoltre della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Signor Davide Malavasi della violazione prevista e punta dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Carpi F.C. 1909 per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Carpi F.C. 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. All’udienza del 7/4/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del Rossi all’inibizione per mesi 5 (cinque), del Malavasi all’inibizione per mesi 2 (due) e della Società Carpi F.C. 1909 alla penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Dagli accertamenti compiuti dalla Co.Vi.So.C. sulla base del rapporto redatto dalla Società di Revisione risulta che la Società Carpi F.C. 1909, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre). E’ emerso, infatti, che la Società ha corrisposto al proprio tesserato Simone Malatesta la mensilità di dicembre 2010 in data 21 febbraio 2011. Risulta altresì che la Società Carpi F.C. 1909, con dichiarazione del 14 febbraio 2011, sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Marcello Rossi, e dal Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Davide Malavasi, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. La normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti tra i quali l’erogazione delle retribuzioni ai calciatori. Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell’affiliazione, è del tutto irrilevante l’eventuale assenso del destinatario della retribuzione. Peraltro anche nell’ordinamento civilistico l’art. 2113 cod. civ. prevede che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto il diritto alla retribuzione non sono valide. E’ peraltro evidente che introdurre nell’ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio stessa della norma. Non c’è dubbio infine che la dichiarazione datata 14/2/2011 sia attesti una situazione certamente difforme da quella reale. E’ infatti pacifico che alla data del 14/2/2011 il Carpi non aveva corrisposto la retribuzione dovuta al calciatore Malatesta. Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) a Rossi Marcello, inibizione di mesi 1 (uno) a Malavasi Davide, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Carpi F.C. 1909.
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