F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (400) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (N°. 7133/1017pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (N°. 7118/1016pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (400) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (N°. 7133/1017pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (N°. 7118/1016pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). Il deferimento Con provvedimenti separati, entrambi del 30.3.2011, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Paolo Pagliuso Fabiano, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, il Signor Renzo Castagnini, Direttore Generale e legale rappresentante, nonché la Società Cosenza per rispondere: i dirigenti della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonchè della violazione di cui all'art. 85, lettera c), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 CGS, a all'art. 90, comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, sempre entro il termine del 14.2.11, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di quelli relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Il Cosenza ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali, in sintesi, si evidenzia che i mancati versamenti oggetto di deferimento relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010 siano configurabili come mere irregolarità formali e non sostanziali e, comunque, in via subordinata, si chiede l’applicazione di una pena minima grazie all’art. 24, CGS per il comportamento collaborativo tenuto dalla Società; per quanto riguarda, invece, i mancati versamenti oggetto di deferimento per il trimestre luglio-settembre 2010 si chiede il non luogo a provvedere essendo già stati oggetto di precedenti deferimenti e di procedimenti davanti alla stessa Commissione disciplinare nazionale. Alla riunione odierna sono comparsi: il difensore dei deferiti Pagliuso e Cosenza Calcio, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate; il difensore del deferito Castagnini il quale deposita memoria con documentazione allegata comprovante la mancata delega bancaria del Direttore Generale. Di ciò ha preso atto anche il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del solo deferito Pagliuso Fabiano e l’irrogazione delle seguenti sanzioni complessive per i fatti di entrambi i deferimenti, che la Commissione ritiene oggi di riunire per connessione soggettiva: • per il Sig. Paolo Pagliuso Fabiano: 7 mesi di inibizione; • per il Sig. Renzo Castagnini: proscioglimento; • per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl: 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. I motivi della decisione Il deferimento è solo parzialmente fondato. Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Cosenza Calcio 1914 Srl non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle menzionate norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, di parte degli emolumenti ai propri tesserati, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010. Tale inadempimento non può evidentemente essere considerato, come vorrebbe la difesa dei deferiti, mera irregolarità formale, né pare poter essere accolta la richiesta di limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria in considerazione di un generico atteggiamento corretto e collaborativo offerto dal Cosenza. Per quanto riguarda, invece, il capo del deferimento di non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonché al pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals sempre per il trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale non prevede l’ipotesi di recidiva fino al secondo trimestre e, pertanto, non può essere considerato, allo stato, un inadempimento nuovamente punibile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione). Da tutto quanto su esposto deriva comunque la affermazione di responsabilità del Pagliuso Fabiano, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Alla luce, invece, della documentazione depositata alla riunione odierna da cui si evince la mancanza di delega bancaria per il Castagnini, per quest’ultimo non possono ravvisarsi profili di responsabilità. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sigg. Paolo Pagliuso Fabiano la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Proscioglie dagli addebiti ascrittigli il Sig. Renzo Castagnini.
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