• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7121/1031pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(405) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) RAFFAELE FERRARA (Procuratore e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7110/1032pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7121/1031pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(405) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) RAFFAELE FERRARA (Procuratore e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7110/1032pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Pattoni Massimo Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con distinto atto del 30.3.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Pattoni nella suddetta qualità, ed il Sig. Ferrara Raffaele Procuratore e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali la Società ha dedotto di essere stata già sanzionata con riferimento alle contestazioni relative al I trimestre; il Pattoni ha dedotto di essere subentrato nelle funzioni di amministratore unico della Società solo il 4 gennaio 2011 per cui non gli potrebbero essere addebitate infrazioni riferite a periodi precedenti; il Ferrara ha dedotto che la procura speciale conferitagli esclude qualsiasi incombenza relativa alla gestione della prima squadra, e qualsiasi ruolo di responsabilità amministrativa. La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, per il Sig. Pattoni Massimo l'inibizione per mesi 7 (sette), e per il Sig. Ferrara Raffaele l’inibizione di mesi 3 (tre). Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 va considerato che i deferiti sono stati già
sanzionati da questa Commissione disciplinare, né l’Ordinamento prevede un’ulteriore sanzione per la recidiva se non con riferimento al persistere dell’infrazione nella fase terminale della stagione ed ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza successivo. In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, invece, va osservato che dagli atti risulta che con note dell’11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Aurora Pro Patria 1919, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lettera c), paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF. Detti comportamenti, che consistono in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Pattoni Massimo Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Va invece prosciolto il deferito Ferrara in quanto, dalla procura notarile conferitagli effettivamente risulta che gli sono stati affidati solo compiti relativi al settore giovanile della Società né risulta prova di incarichi amministrativi riguardanti le incombenze di cui al deferimento. Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di 2 (due) punti di penalizzazione per l’Aurora Pro Patria 1919 Srl e di sei mesi di inibizione per il Sig. Pattoni Massimo. P.Q.M. In accoglimento parziale del deferimento infligge alla Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, al Sig. Pattoni Massimo Antonio l'inibizione per mesi 6 (sei). Proscioglie il Sig. Ferrara Raffaele dall’addebito contestatogli.
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(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7121/1031pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(405) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) RAFFAELE FERRARA (Procuratore e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7110/1032pf10-11/SP/blp del 30.3.2011)."