F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 7115/1034pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 7125/1035pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 7115/1034pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 7125/1035pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). Con nota del 30.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori Maglione Giuseppe e Moretti Pietro, rispettivamente Presidente del C.d’A. e Consigliere delegato della Società A.S. Melfi Srl, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la Società Melfi Srl, per rispondere: i primi due, della violazione di cui all’art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al primo trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai suoi rappresentanti legali. Con altra nota in pari data, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere: i primi due, della violazione di cui all’art. 85, lettera C, paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il primo trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai suoi rappresentanti legali. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 7.4.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, sono stati riuniti con ordinanza. Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 7 (sette) per Maglione Giuseppe; ▪ inibizione di mesi 7 (sette) per Moretti Pietro; ▪ penalizzazione di punti 3 (tre) per la Società Melfi Srl. Il difensore dei deferiti, ammessa la circostanza degli omessi pagamenti e versamenti riferiti al II trimestre, si è rimesso alla Commissione quanto alla determinazione delle sanzioni; con riferimento alla contestazione della persistente omissione dei pagamenti e versamenti riferiti al I trimestre, di contro, ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem e, pertanto, ha chiesto contenersi nei limiti del minimo la sanzione della penalizzazione. Il deferimento è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento l’eccezione formulata dalla difesa dei deferiti. Con nota dell’11.3.2011 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la Società Melfi Srl non aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14.2.2010, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF), nonché il permanere del mancato pagamento degli emolumenti di 19 luglio, agosto e settembre 2010, già segnalato alla medesima Procura con altra nota del 28.11.2010. Tanto, pur in presenza della dichiarazione del 15.11.2010, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal presidente del collegio sindacale, con cui si attestava il pagamento di tutti gli emolumenti riferiti al trimestre lug./sett. 2010, emergeva dal report della Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli. Con altra nota in data 11.3.2011 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la ridetta Società non aveva provveduto al versamento, entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. V, NOIF) delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti del trimestre ott.- dic. 2010, nonché il permanere dell’omesso versamento, sempre per ritenute e contributi, riferito agli emolumenti del trimestre lug./sett. 2010, anch’esso già segnalato alla procura con precedente nota del 6.12.2010. Anche in questo caso l’omesso versamento emergeva dal report della Deloitte & Touche Spa. Sta di fatto che, con riferimento al I trimestre, gli odierni deferiti sono stati già sanzionati nell’ambito di precedente procedimento disciplinare e che, in assenza di una espressa norma che preveda quale autonomo illecito, alla scadenza del termine riferito al II trimestre, la persistente omissione dei pagamenti e versamenti riferiti al I trimestre, detto comportamento non può essere sanzionato, né costituire circostanza aggravante delle omissioni riferite al II trimestre. Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti, stante il rapporto di immedesimazione con la Società, risponde a titolo di responsabilità diretta anche la stessa Società, giusta quanto previsto dall’art. 4, comma 1, CGS. Ritenuto che l’art. 10, comma 3, CGS, per ognuna delle violazioni contestate rimanda, in punto sanzioni, all’art.18, comma 1, lett. g), che prevede la sanzione minima di un punto di penalizzazione, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Maglione Giuseppe; ▪ inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Moretti Pietro; ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Melfi Srl.
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