F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (410) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (N°. 7131/1021pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (N°. 7123/1022pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(410) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (N°. 7131/1021pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
(411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (N°. 7123/1022pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Pupino Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.B. Brindisi 1912 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la F.B. Brindisi 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con distinto atto del 30.3.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Pupino nella suddetta qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la F.B. Brindisi 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto che la ritardata documentazione attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, ed il pagamento delle stesse mensilità, potrebbe configurarsi come una mera irregolarità formale e non sostanziale, mentre per la contestata inadempienza relativa al I trimestre dovrebbe essere dichiarato il non luogo a provvedere trattandosi di violazione già oggetto di deferimento e di procedimento innanzi a questa stessa Commissione Disciplinare. Pertanto i deferiti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, e limitatamente alla ritardata comunicazione della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sulle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, e l’avvenuto pagamento delle stesse mensilità, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del CGS, con conseguente applicazione di una punizione minima da contenersi entro i limiti dell’ammenda; ammesso il Pupino le proprie responsabilità insistevano per l'applicazione della sanzione minima, sostenendo che l'esiguo ritardo nel soddisfacimento dell'onere, ascrivibile ad un periodo di sofferenza finanziaria, dovrebbe comportare una positiva valutazione da parte di questa Commissione ai fini della determinazione della sanzione, contenuta comunque nel minimo edittale. Chiedevano, infine, il non luogo a provvedere sulla contestazione relativa agli omologhi inadempimenti per il primo trimestre, in forza del principio del ne bis in idem. Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 va considerato che i deferiti sono stati già sanzionati da questa Commissione Disciplinare, né l’ordinamento prevede un’ulteriore sanzione per la recidiva se non con riferimento al persistere dell’infrazione nella fase terminale della stagione ed ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza successivo. In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, invece, va osservato che dagli atti risulta che con note dell’11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Società F.B. Brindisi 19121 Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C), paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF Detti comportamento, che consistono in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Pupino Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della F.B. Brindisi 1912 Srl, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di 2 (due) punti di penalizzazione per la F.B. Brindisi 1912 Srl e di sei mesi di inibizione per il Sig. Pupino Antonio. P.Q.M.
In accoglimento parziale del deferimento infligge alla F.B. Brindisi 1912 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed al Sig. Pupino Antonio l'inibizione per mesi 6 (sei).
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