F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011 (415) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) VITO VIRGINTINO (Presidente del Collegio Sindacale della FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (N°. 7134/1036pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2011
(415) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) VITO VIRGINTINO (Presidente del Collegio Sindacale della FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (N°. 7134/1036pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).
Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Perniola Tommaso Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il Sig. Virgintino Vito Presidente del Collegio Sindacale della F.C. Matera Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e la F.C. Matera Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto, quanto alla violazione di cui all’art. 8 comma 1, di non avere posto in essere alcuna dichiarazione non veridica in quanto il calciatore Del Sorbo, a cui si riferisce l’emolumento che non sarebbe stato corrisposto nei termini, aveva manifestato l’intenzione di rinunciare alla mensilità di dicembre 2010 a seguito del trasferimento, da lui richiesto, ad altra Società, mentre il successivo pagamento della somma corrispondente a tale mensilità sarebbe stato mero atto di liberalità. Quanto alla violazione dell’art. 10 comma 3 CGS i medesimi deferiti deducono di avere regolarmente corrisposto tutti gli emolumenti nei termini previsti, mentre la posizione del Del Sorbo sarebbe stata definita con gli accordi suddetti, senza la violazione di alcuna norma. Alla udienza odierna i deferiti hanno prodotto verbale di conciliazione sindacale con il quale, fra l’altro, il calciatore Del Sorbo dichiara di voler rinunciare, ed in effetti rinuncia agli emolumenti per le mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011. All’esito di tale produzione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Dagli atti risulta che con nota dell’11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la F.C. Matera Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lettera c) paragrafo IV delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 e, in particolare, ha corrisposto al proprio tesserato Del Sorbo Antonio la mensilità di dicembre 2010 in data 21 febbraio 2011. A nulla può rilevare l’eventuale rinuncia del calciatore alle retribuzioni spettantegli. Va infatti considerato, oltre all’illegittimità di una rinuncia del lavoratore ad un diritto indisponibile quale quello alla retribuzione ex art. 2113 cod. civ., ed alla irritualità del verbale di conciliazione sindacale prodotto senza alcuna omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, che, con più diretto riferimento all’ordinamento sportivo, questo prevede precisi termini per i pagamenti degli emolumenti ai tesserati, termini posti nel superiore interesse dell’ordinato svolgimento della attività sportiva e che le parti non hanno il potere di derogare nella loro autonomia negoziale. La condotta contestata ai deferiti e confermata, in punto di fatto, dal verbale di conciliazione prodotto, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF Detto comportamento, che consiste in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, è ascrivibile al Sig. Perniola Tommaso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. La stessa Società, inoltre, con dichiarazione del 14 febbraio 2011 sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Perniola Tommaso, e dal Presidente del Collegio Sindacale Virgintino Vito, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Tale dichiarazione è risultata non veritiera all’esito degli accertamenti svolti dalla suddetta Società di revisione, con riferimento all’avvenuto pagamento, entro il termine fissato dalla normativa federale di riferimento, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della F.C. Matera Srl per la mensilità di dicembre 2010. Tale non veridicità della citata dichiarazione integra la violazione d cui all’art. 8, comma 1, del CGS ascrivibile ai sottoscrittori della stessa e, quindi, al Sig. Perniola Tommaso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl, ed al Sig. Virgintino Vito, Presidente del Collegio Sindacale della F.C. Matera Srl Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della F.C. Matera Srl, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti la sanzione di un punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società, quella di 3 (tre) mesi di inibizione per il Presidente del Consiglio di amministrazione Perniola Tommaso, e quella di un mese di inibizione per il Presidente del Collegio Sindacale Virgintino Vito. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge alla F.C. Matera Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda, al Sig. Perniola Tommaso l'inibizione per mesi 3 (tre), ed al Sig. Virgintino Vito l’inibizione per 1 (uno) mese.
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