F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (346) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÁ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota N°. 6080/503pf10-11/AM/ma del 1 marzo 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011
(346) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÁ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota N°. 6080/503pf10-11/AM/ma del 1 marzo 2011).
Con provvedimento del 2 settembre 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Giammario Specchia, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Calcio Portogruaro Summaga Srl, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, e dell’art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale del 17 settembre 2010; nonché la Calcio Portogruaro Summaga Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi del’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitate al proprio Amministratore Unico. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Giammario Specchia, sanzione dell’ammonizione con diffida, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla sola ammonizione; pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammonizione al Sig. Giammario Specchia; • ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) alla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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