F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (156) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO BUSSI (Team Manager Società Pergocrema 1932 Srl) (nota N°. 2450/324pf10-11/ SS/fc del 25 ottobre 2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011
(156) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO BUSSI (Team Manager Società Pergocrema 1932 Srl) (nota N°. 2450/324pf10-11/ SS/fc del 25 ottobre 2010).
Con provvedimento del 27 ottobre 2010 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Guerrino Bussi per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 61 delle N.O.I.F. “per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto la distinta ufficiale della gara di Coppa Italia Lega Pro Lecco-Pergocrema del 01/09/2010, in cui dichiarava che i soggetti ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, malgrado invece il tecnico Sergio Porrini non ne avesse titolo, in quanto al momento non in costanza di tesseramento con la Società Srl Pergocrema 1932”. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti, valutato quanto raccolto e prodotto dalla Procura federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto; lo stesso, pertanto, è degno di accoglimento. Le indagini condotte dalla Procura Federale su originaria segnalazione del Presidente della Lega nazionale Calcio Professionistico hanno acclarato che nella distinta dell’incontro di Coppa Italia Lega Pro Lecco-Pergocrema del 1° settembre 2010 il nominativo del Sig. Sergio Porrini è stato inserito pur non essendo questi in costanza di tesseramento con la medesima Srl Pergocrema 1932. Difatti, sempre le indagini federali, hanno accertato mediante la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC che il Sig. Sergio Porrini figura nei ruoli federali quale allenatore di base, codice 104.416, con ultimo tesseramento per la stagione 2010-2011 a favore della Srl Pergocrema Srl a far data dal 15 settembre 2010 con la qualifica di allenatore della squadra Berretti. Alla luce di quanto sopra esposto, dei documenti in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale è ampiamente dimostrata la responsabilità del Sig. Guerrino Bussi, indicato sul modulo di censimento 2010/2011 quale “team manager” e dirigente accompagnatore della Srl Pergocrema 1932 per il comportamento dallo stesso tenuto in occasione della gara Lecco-Pergocrema del 1° settembre 2010. Si precisa che per la vicenda in oggetto la Srl Pergocrema 1932 non può essere incolpata nel rispetto del principio del “ne bis in idem” in quanto già sanzionata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 2 ottobre 2010, mentre per la violazione posta in essere dal Sig. Sergio Porrini si provvede con autonomo atto di deferimento. In conclusione, relativamente alla posizione su cui è chiamata a giudicare questa Commissione, ritenuto pienamente fondato il deferimento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi,
ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.
Il dispositivo
In considerazione di tutto quanto sin qui esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina la sanzione della inibizione a carico del Sig. Guerrino Bussi per la durata di mesi 2 (due).
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