F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SARLI (Calciatore ASD Casertana Calcio) (nota N°. 6259/13pf10-11/AM/ma dell’ 8 marzo 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SARLI (Calciatore ASD Casertana Calcio) (nota N°. 6259/13pf10-11/AM/ma dell’ 8 marzo 2011). Con provvedimento dell’8 marzo 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Cosimo Sarli, attualmente calciatore tesserato per la Casertana FC, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 44, n. 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere in occasione della penultima gara di Vigor Lamezia-ACR Messina rifiutato di sedersi in panchina e per avere immotivatamente, senza alcuna giustificazione abbandonato la sede sociale e disertando l’ultima gara di campionato contro il Sapri. All’inizio della riunione odierna il Sig. Cosimo Sarli, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Cosimo Sarli, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Cosimo Sarli, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate in gare ufficiali, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a 2 (due) giornate]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali al Signor Cosimo Sarli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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