F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MONTI (all’epoca dei fatti dirigente Società SSD Castel San Pietro Terme Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO Srl (nota N°. 6318/1295 pf09-10/AM/ma del 10 marzo 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 11.04.2011 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MONTI (all’epoca dei fatti dirigente Società SSD Castel San Pietro Terme Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO Srl (nota N°. 6318/1295 pf09-10/AM/ma del 10 marzo 2011). Il deferimento Con provvedimento del 10 Marzo 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Davide Monti, all’epoca dei fatti dirigente della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1-4, del CGS, nonché la S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascrivibili al proprio dirigente. I deferiti non facevano pervenire le memorie difensive nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Davide Monti l’inibizione per mesi cinque; nei confronti della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl, l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dall’esame della documentazione frutto dell’attività istruttoria della Procura Federale emergeva che, in data 28 marzo 2010, il Signor Alessandro Zauli, ex allenatore in seconda della U.S. Russi, segnalava alla Procura Federale un articolo pubblicato su un quotidiano in cui veniva riportata una dichiarazione esternata dal Signor Davide Monti, in qualità di dirigente della Società Castel S. Pietro, diretta nei confronti dei giocatori della Società S. Arcangelo. Risulta, infatti, che, al termine della gara disputata il 27 marzo 2010 tra la S. Arcangelo e la Società Castel S. Pietro, il Signor Monti abbia gridato contro i giocatori della squadra avversaria: “Vergognatevi, l’anno scorso vi abbiamo regalato il pareggio per salvarvi”. Successivamente, il Procuratore Federale ascoltava la testimonianza resa dall’autore del sopra citato articolo di stampa, Signor Enrico Spada, il quale confermava quanto proferito nel corso della suddetta gara. Ne deriva che sussistono elementi sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Signor Davide Monti, per aver mosso accuse lesive della reputazione di persone e di società operanti nella FIGC, e idonee ad arrecare un pregiudizio alla Federazione nel suo complesso, nonché della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl Da ciò consegue da parte del Signor Davide Monti una violazione della fattispecie prevista dagli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 - 4, del CGS, e per la S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl degli agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascrivibili al proprio dirigente. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina: al Signor Davide Monti, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); alla S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.000,00 (€ mille/00).
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