F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (157) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA MARTINA (calciatrice attualmente svincolata), VINCENZO PICHEO (Presidente della Società ASD Graphistudio Tavagnacco) GLAUCO DI BENEDETTO E DELLA SOCIETÁ ASD GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota N°. 3810/600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011
(157) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA MARTINA (calciatrice attualmente svincolata), VINCENZO PICHEO (Presidente della Società ASD Graphistudio Tavagnacco) GLAUCO DI BENEDETTO E DELLA SOCIETÁ ASD GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota N°. 3810/600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).
Con provvedimento del 27.10.2010 il Procuratore federale vicario ha deferito i Sigg. Stefania Martina, Picheo Vincenzo e Di Benedetto Glauco per essersi tutti, in conseguenza della condotta e dei comportamenti evidenziati nell'atto di deferimento, resi responsabili di violazione dell'art. 1, CGS Ha deferito, altresì, il solo Picheo per violazione dell'art. 10 CGS; e la Società Graphistudio per responsabilità diretta (in relazione al Sig. Picheo) ed oggettiva (in relazione al Sig. Di Benedetto). Martina Stefania ha fatto prevenire proprie deduzioni scritte mentre all'udienza odierna il rappresentante della Procura ha invocato:
• per Stefania Martina la sanzione la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
• per Picheo Vincenzo la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei);
• per Di Benedetto Glauco dell’inibizione per anni 1 (uno);
• per la Società Graphistudio la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
Le argomentazioni della Procura paiono sufficientemente persuasive ed adeguatamente sorrette sotto il profilo probatorio. Ed invero: è documentalmente attestato, per ciò che attiene alla posizione della calciatrice Stefania Martina che essa nonostante ripetute sollecitazioni in tal senso non ha ritenuto di doversi presentare alle sedute di allenamento cui era stata invitata, né tantomeno si è sottoposta alle rituali visite mediche (che, certamente, non possono in alcun modo essere surrogate da una certificazione sia pure essa proveniente da un professionista specializzato in medicina dello sport: dal combinato disposto dell'art. 43 NOIF è dato dedurre infatti che è il medico sociale a doversi occupare della prima certificazione come dei successivi aggiornamenti). D'altra parte, ove ciò non bastasse, va posto in evidenza come sia stata la calciatrice stessa, sostanzialmente confermando la correttezza degli addebiti mossile, una volta chiamata a deporre innanzi all'organo inquirente, a confermare di non essersi presentata né agli allenamenti (va anzi, sul punto sottolineata la contraddizione in cui essa cade: nel mentre infatti con la memoria 6.4.2011 ha giustificato ciò con impegni di lavoro; nel corso della audizione del 26.8.09 sembrerebbe riconnettere le proprie assenze alle sedute con la volontà di non giocare più a Tavagnacco in quanto non sarebbero stati rispettati gli accordi circa il rimborso delle spese) né alle visite mediche;e di aver preso parte unitamente al proprio genitore, ad incontri nel corso dei quali si sarebbe discusso dell'acquisto, in danaro, da parte sua (e della cessione da parte della Società di appartenenza) del cartellino. Per vero a detti incontri che, stanti le concordanti deposizioni di Martina Stefania e Martina Nicolino, padre della prima, si sarebbero svolti alla presenza del presidente della Graphistudio Vincenzo Picheo (di qui un primo profilo di responsabilità a suo carico per aver egli tenuto una condotta in contrasto con il regolamento della L.N.D.) un ruolo di primo piano sarebbe stato tenuto dal Sig. Glauco Di Benedetto, il quale, nonostante dalla stampa della Società Graphistudio risulti rivestire la carica di “Direttore Sportivo serie A Femminile” in realtà, come si deduce dall'all. 15 al provvedimento di deferimento, alcun ruolo nella predetta Società effettivamente ricopre. Circostanza, questa, che non gli ha impedito neppure (si veda la deposizione del Sig. Oliviero Di Santolo, segretario dell'ASD Trasaghis) di gestire in prima persona le trattative per il passaggio della atleta dalla Graphistudio al Trasaghis). Di qui, e per tutte tali ragioni un ulteriore profilo di responsabilità (per violazione dell'art. 10, comma 1, CGS il quale fa divieto di servirsi nello svolgimento di attività comunque finalizzata al trasferimento od alla cessione di un calciatore di soggetti non abilitati) a
carico di Vincenzo Picheo; d'altra parte, se, come precedentemente evidenziato, quest'ultimo va sanzionato per il sol fatto di aver consentito, in dispregio alle regole della L.N.D., che tra Martina Stefania e la Graphistudio si svolgessero incontri di natura economica; a maggior ragione di ciò deve rispondere chi, Glauco Di Benedetto, in tali incontri un ruolo attivo, come emerge dalle dichiarazioni della atleta e del suo genitore,ha concretamente svolto; la condotta, censurabile, tenuta sia dal Presidente della Società Graphistudio che dal Sig. Di Benedetto (quest'ultimo quale soggetto che ha svolto attività nell'interesse della Società medesima) non può che riverberarsi, sia sotto il profilo della responsabilità diretta che sotto quello della responsabilità oggettiva, sulla Società Graphistudio
P.Q.M.
la Commissione infligge:
• alla calciatrice Martina Stefania la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
• al Sig. Picheo Vincenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
• al Sig. Di Benedetto Glauco la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno);
• alla UPC Graphistudio Tavagnacco la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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