F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) PAOLO SOMMESE e PASQUALE COZZOLINO (calciatori della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente tesserati per la Società ASD SC San Gennaro Vesuviano) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) PAOLO SOMMESE e PASQUALE COZZOLINO (calciatori della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente tesserati per la Società ASD SC San Gennaro Vesuviano) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010). Con atto del 16.12.2010, la Procura federale ha deferito: • 1) il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 2) il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 3) il Sig. Sommese Paolo, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 4) il Sig. Cozzolino Pasquale, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 5) il Sig. Santaniello Antonio, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 6) il Sig. Ciciotti Fabio, dirigente della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 7) il Sig. Maceroni Davide, dirigente della Pescina Valle del Giovenco Srl; • 8) la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl; per rispondere: il primo e il secondo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, nonché alla violazione dell’art. 10, comma 2 e 6 ultima parte, e dell’art. 40, comma 3, NOIF, per aver tesserato i calciatori Sommese Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio in dispregio delle norme citate e per aver consentito il loro ripetuto impiego in gare del Campionato Giovanissimi Nazionali nonostante questi non avessero titolo per parteciparvi; ancora il secondo, della violazione dell’art. 1, comma 3, CGS perché, regolarmente convocato dall’Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo; il terzo, il quarto e il quinto, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e dell’art. 40, comma 3, NOIF per essersi procurati il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la società tesserante; il sesto e il settimo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, e 10, comma 6 ultimo periodo, CGS con riferimento all’art. 61 NOIF perché, nell’anzidetta qualità, hanno sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti nelle gare: , con ciò certificando la regolarità della posizione dei Sigg.ri Sommese Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio che, al contrario, non avevano titolo per prendervi parte in quanto tesserati irregolarmente; l’ottava, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto contestato al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per quanto contestato agli altri tesserati. All’inizio della riunione odierna i Signori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Paolo Sommese e Pasquale Cozzolino, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Sommese, sanzione della squalifica in gare ufficiali di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Pasquale Cozzolino, sanzione della squalifica in gare ufficiali di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) ciascuno, per i Signori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, da scontarsi in gare ufficiali; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Quanto alla posizione degli altri deferiti, all’odierna riunione, verificato che il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti degli stessi, il procedimento è stato rinviato al 5.5.2011, al fine di verificare il perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento.
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