F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (339) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. RODOLFO BRAZZELLI (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Bustese) avverso la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia CU n. 32 del 17.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011
(339) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. RODOLFO BRAZZELLI (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Bustese) avverso la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia CU n. 32 del 17.2.2011).
La Procura Federale con atto del 23 dicembre 2009 deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia il Sig. Carlo Rondanini vice presidente della Società US Bustese, il Sig. Rodolfo Brazzelli tesserato della Società US Bustese, il Sig. Daniel Giannattasio tesserato della Società AS Sempione Half 1919, la Società US Bustese e la Società AS Sempione Half 1919, per violazione: il Rondanini ed il Brazzelli dell’art. 7 comma 1 CGS perché in accordo tra loro ed altre persone non identificate avevano posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese categoria Giovanissimi, che erano state disputate entrambe il 5 aprile 2009, allo scopo di assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche; il Giannattasio dell’art. 7 comma 7 CGS anche in relazione all’art. 1 comma 1 CGS perché aveva omesso di informare la stessa Procura federale del comportamento posto in essere dagli altri come sopra descritto; la Società Bustese dell’art. 4 comma 1 CGS; la Società Sempione Half 1919 dell’art. 4 comma 2 e 5 CGS. Era accaduto che il Brazzelli, all’epoca del fatto allenatore della squadra allievi regionali della Società US Bustese, aveva rilasciato un’intervista alla testata giornalistica Sprint e Sport, dalla quale emergeva la sussistenza di un accordo volto a predeterminare il risultato delle due gare, nel senso di consentire alla squadra allievi della Società Sempione Half 1919 di incrementare le proprie possibilità di accedere alle fasi finali del campionato di competenza ed alla squadra giovanissimi della Società Bustese di ottenere la salvezza. Le rispettive gare si erano concluse la prima (categoria allievi regionali) con la vittoria della Sempione Half 1919 e la seconda (categoria giovanissimi) con la vittoria della Bustese, che, secondo la parte motiva del deferimento, avevano determinato l’avveramento di ciò che il Brazzelli aveva descritto nell’intervista, cioè i rispettivi vantaggi di classifica. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione del 17 febbraio 2011, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, comminava al Rondanini ed al Brazzelli l’inibizione di anni tre e mesi sei, al Giannattasio la squalifica sino al 15 ottobre 2011, alla Società US Bustese ed alla Società Sempione Half 1919 per ciascuna l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nel campionato allievi regionali della prossima stagione 2011–2012, nonché l’ulteriore penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nel campionato giovanissimi regionali della prossima stagione 2011–2012. Avverso siffatta decisione ricorre il solo Rodolfo Brazzelli con atto del 23 febbraio 2011, ritualmente comunicato alla Procura federale, con il quale viene richiesta l’assoluzione, ovvero, in subordine, la derubricazione della condotta ad esso ascritta, da ricondursi nell’ambito del comma 7 dell’art. 7 CGS, consistita nell’aver omesso di informare dei fatti oggetto del deferimento la Procura Federale, con conseguente riduzione della sanzione inflitta. Deduce il ricorrente che nell’intervista di cui sopra egli non aveva ammesso l’esistenza di un accordo tra le due Società, ma aveva più riduttivamente ipotizzato un presunto accordo, che non si era comunque affatto realizzato. Aggiunge che nessuna prova in grado di smentire il suo assunto era stata raccolta e che anche i due calciatori, che con il loro comportamento avrebbero dovuto indirizzare i risultati delle due partite, avevano smentito non solo di averlo fatto, ma anche che fosse stato proposto loro di farlo. All’udienza odierna, nel mentre la Procura federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata, il Brazzelli, comparso a mezzo del proprio difensore, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. La Corte osserva quanto segue. I contenuti dell’intervista del Brazzelli, dai quali avevano preso le mosse le indagini della Procura Federale, sfociate nel successivo deferimento, ove interpretati soltanto nel loro significato letterale, non lasciano dubbi sul fatto che l’intervistato avesse confessato a chi lo intervistava la sussistenza del tentativo, di fatto concretizzatosi, di alterare il risultato delle due gare in oggetto, allo scopo di conseguire vantaggi di classifica, di poi raggiunti. Alla programmazione di tale disegno partecipò, oltre al Brazzelli, il Rondanini, che fu la persona che, a dire del Brazzelli, glielo venne a proporre. L’assunto del ricorrente di aver rilasciato l’intervista allo scopo di impressionare chi lo intervistava non appare supportato da alcun riscontro probatorio, neppure presuntivo, per cui deve essere confermata la decisione di 1° grado, trattandosi di illecito sportivo, così come è configurato dall’art. 7 comma 1 CGS. P.Q.M. respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata; dispone incamerarsi la tassa versata.
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