F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (363) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. LUCA MISERINO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Saviglianese, attualmente tesserato per la Società SSD Settimo Calcio Srl), avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) mesi ovverosia fino al 9.9.2011, nonché l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. CU n. 57 del 10.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011
(363) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. LUCA MISERINO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Saviglianese, attualmente tesserato per la Società SSD Settimo Calcio Srl), avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) mesi ovverosia fino al 9.9.2011, nonché l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) inflitta a seguito di deferimento della Procura federale (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. CU n. 57 del 10.3.2011).
Luca Miserino, all’epoca del fatto calciatore tesserato per la USD Saviglianese Calcio, adiva l’autorità giudiziaria ordinaria con ricorso proposto in via d’urgenza per ottenere la pronuncia di risoluzione del vincolo sportivo e la condanna della Società all’immediato rilascio del nulla osta al trasferimento o al tesseramento in favore di altra Società affiliata FIGC. Egli, ottenuto il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, lo notificava alla USD Saviglianese Calcio unitamente ad atto di precetto di pagamento delle spese di lite che gli erano state liquidate dal giudice. La USD Saviglianese Calcio denunciava l’evento al Comitato Regionale di appartenenza Piemonte Valle d’Aosta, che a sua volta ne notiziava la Procura Federale. Aperte le indagini conseguenziali, veniva accertato dall’organo inquirente che il calciatore si era rivolto al giudice civile senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale in spregio alla normativa afferente il vincolo di giustizia di cui all’art. 30 comma 4 dello Statuto FIGC. Per tale motivo, il calciatore Luca Miserino con atto datato 9 dicembre 2010 veniva deferito dalla Procura Federale alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per violazione dell’art. 1 comma, CGS con riferimento all’art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale. La Commissione Territoriale, con decisione resa nel contraddittorio delle parti e pubblicata il 10 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al calciatore la squalifica per mesi sei ovverosia sino al 9 settembre 2011, nonché l’ammenda di € 500.00. Avverso siffatto provvedimento insorge il calciatore Luca Miserino con ricorso 16 marzo 2011, ritualmente comunicato alla Procura Federale, con il quale si chiede il proscioglimento per difetto assoluto di elementi di responsabilità. Deduce il ricorrente di aver legittimamente esercitato la tutela del proprio diritto secondo l’ordinamento giuridico statuale, che non può ritenersi subordinato al precetto sportivo, soprattutto nei casi, come quello di specie, che investono le libertà fondamentali della persona, di guisa che l’inosservanza dell’art. 30 dello Statuto FIGC non costituisce espressione di violazioni regolamentari imputabili al Miserino. Alla udienza odierna, nel mentre la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione, il ricorrente a mezzo dei propri difensori ha insistito per il proscioglimento. La Commissione osserva quanto segue. La norma contenuta nell’art. 30 comma 4 dello Statuto FIGC non vieta al tesserato l’esercizio della facoltà di adire il giudice ordinario, ma subordina tale esercizio alla autorizzazione del Consiglio Federale, che deve essere richiesta dall’interessato ovviamente nel solo ed esclusivo ambito del rapporto tra tesserati. L’autorizzazione è concessa per gravi ragioni di opportunità, intendendosi per tali tutti quei casi che non possono trovare composizione nell’ambito della giustizia sportiva. Tale procedimento, propedeutico alla autorizzazione in deroga al vincolo di giustizia, è reso obbligatorio dal comma 1 dello stesso art. 30 dello Statuto FIGC, alla cui osservanza sono chiamati tutti coloro che a vario titolo svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale. In questo contesto, non possono ritenersi fondate le ragioni del ricorrente, in quanto esse presuppongono una sorta di divieto di ricorrere al giudice ordinario, che l’ordinamento sportivo, per quanto detto, assolutamente non contempla. Poiché il calciatore Luca Miserino si è rivolto al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Saluzzo, omettendo, per sua stessa ammissione, di richiedere l’autorizzazione del Consiglio Federale, non vi è dubbio che egli ha violato l’art. 30 dello Statuto, così esponendosi alle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. Il ricorso va pertanto respinto, con totale conferma della decisione impugnata, le cui sanzioni risultano conformi ai minimi edittali previsti dall’art. 15 CGS. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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