F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 19.04.2011 (298) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PARISCENTI (accreditato dalla Società AS Bari Spa), ALBERTO CELARIO (accreditato dalla Società FC Internazionale Milano Spa), GIOVANNI DOLCI (accreditato dalla Società Novara Calcio Spa), SALVATORE CASCINO (accreditato dalla Società FC Canavese Srl), THOMAS VARESCO (accreditato dalla Società FS Fussballclub Sudtirol Srl), RUBEN BURIANI (accreditato dalla Società AC Milan Spa) E DELLE SOCIETÀ AS BARI Spa, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC CANAVESE Srl, FC FUSSBALLCLUB SUDTIROL Srl e AC MILAN Spa) • (nota N°. 4979/1335 pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 19.04.2011 (298) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PARISCENTI (accreditato dalla Società AS Bari Spa), ALBERTO CELARIO (accreditato dalla Società FC Internazionale Milano Spa), GIOVANNI DOLCI (accreditato dalla Società Novara Calcio Spa), SALVATORE CASCINO (accreditato dalla Società FC Canavese Srl), THOMAS VARESCO (accreditato dalla Società FS Fussballclub Sudtirol Srl), RUBEN BURIANI (accreditato dalla Società AC Milan Spa) E DELLE SOCIETÀ AS BARI Spa, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC CANAVESE Srl, FC FUSSBALLCLUB SUDTIROL Srl e AC MILAN Spa) • (nota N°. 4979/1335 pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011). Il deferimento Con provvedimento del 26.1.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione: • i Signori Giancarlo Pariscenti, Alberto Celario, Giovanni Dolci, Salvatore Cascino, Thomas Varesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione agli artt. 22 e 37 NOIF e all’art. 1 del “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2009/10”, per aver collaborato - in occasione delle varie sessioni della Campagna trasferimenti 2009/2010 tenutesi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009 - nella gestione sportiva di Società per le quali non erano tesserati, ma per le quali risultavano irregolarmente accreditati, avendo ottenuto il pass per l’accesso all’Area federale senza essere iscritti nei fogli di censimento; ▪ il Signor Ruben Buriani, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 CGS, per aver richiesto e ottenuto un pass di accesso all’Area federale in favore di un soggetto terzo, dichiarando di essere “munito di poteri di rappresentanza della Società” AC Milan, senza essere iscritto nel relativo foglio di censimento; ▪ le Società AS Bari Spa, FC Internazionale Milano Spa, Novara Calcio Spa, FC Canavese Srl, FC Fussballclub Sudtirol Srl, AC Milan Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati e/o ai soggetti che hanno svolto attività rilevante ex art. 1, comma 5, CGS nell’interesse delle Società stesse. Nei termini di rito tutti i deferiti, ad eccezione del Signor Cascino e delle Società Bari e Canavese, facevano pervenire memorie difensive contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione del 29.3.2011, i Signori Celario, Cascino, Varesco, Dolci e le Società FC Internazionale, FC Canavese, FC Fussballclub Sudtirol e Novara Calcio, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, depositavano istanza di applicazione della sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; analoga istanza veniva formulata, ai sensi del solo art. 23 CGS, dal Signor Buriani e dalla Società AC Milan. Acquisite le istanze, il procedimento proseguiva nei confronti del Signor Pariscenti e della Società Bari (quest’ultima non comparsa, né costituita), per i quali il rappresentante della Procura federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda quanto al Pariscenti ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda quanto alla Società. La difesa del deferito illustrava ulteriormente le argomentazioni di cui alla memoria difensiva in atti, insistendo per il proscioglimento. All’esito della discussione, la Commissione disponeva il rinvio del procedimento, ritenendo necessario acquisire le dichiarazioni di responsabilità non ancora formalizzate, nonché ulteriori elementi anche con riferimento alle istanze di applicazione della sanzione anticipate. Alla riunione odierna, su invito della Commissione, le parti riformulavano le istanze di applicazione della sanzione come da verbale. All’esito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Alberto Celario, Salvatore Cascino, Thomas Varesco, Giovanni Dolci, Ruben Buriani e le Società FC Internazionale Milano Spa, FC Canavese Srl, FC Fussballclub Sudtirol Srl, Novara Calcio Spa, AC Milan Spa, tramite i loro rispettivi difensori, hanno depositato istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [sanzione base per il Signor Celario giorni 60 (sessanta) di inibizione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 30 (trenta) di inibizione e € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda; sanzione base per il Signor Cascino giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, GS, a giorni 30 (trenta) di inibizione; sanzione base per il Signor Varesco giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 30 (trenta) di inibizione; sanzione base per il Signor Dolci giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 30 (trenta) di inibizione; sanzione base per il Signor Buriani giorni 90 (novanta) di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 40 (quaranta) di inibizione; sanzione base per la Società FC Inter € 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; sanzione base per la Società Canavese € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda; sanzione base per la Società Sudtirol € 4.000,00 (€ quattromila/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda; sanzione base per la Società Novara Calcio € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda; sanzione base per la Società Milan AC € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda]; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.” Il dibattimento proseguiva pertanto nei soli confronti del Signor Pariscenti e della Società Bari, per i quali le parti presenti di riportavano alle conclusioni già rassegnate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il presente procedimento trae origine dagli accertamenti esperiti, su delega della Procura federale, in merito allo svolgimento della sessione di “Risoluzione e rinnovo accordi partecipazione 2009-2010”, tenutasi in Milano presso l’Atahotel Executive il 25 e 26 giugno 2009, nonché della sessione della “Campagna trasferimenti calciatori 2009-2010”, tenutasi sempre in Milano presso l’Atahotel Quark nei giorni 2-10 luglio 2009; 27, 28, 30 e 31 agosto 2009; 28, 29 gennaio 2010 e 1, 2 febbraio 2010. In particolare, dal raffronto tra i nominativi di coloro che avevano ottenuto il pass per l’accesso all’Area federale e quelli risultanti dai fogli ufficiali del censimento, è emerso che alcuni soggetti - tra i quali l’odierno deferito - avevano ottenuto il suddetto pass pur non essendo iscritti nei fogli di censimento ufficiali delle Società dalle quali erano stati accreditati. A fronte di tali elementi la Procura federale contesta al Pariscenti (e agli altri soggetti la cui posizione è stata definita con ordinanza ex art. 23 CGS) la violazione dell’art. 1 CGS in relazione agli art. 22 e 37 NOIF e all’art. 1 del “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2009/10”, “per aver collaborato nella gestione sportiva di una Società per la quale non era tesserato”, fondando dunque l’incolpazione non già sull’irregolarità dell’accredito – in ordine alla quale, per vero, non possono sussistere dubbi – quanto piuttosto sull’attività di collaborazione prestata dai soggetti irregolarmente acceduti all’Area Federale. Sennonché, proprio di tale attività di collaborazione non v’è prova agli atti del procedimento dai quali risulta unicamente che i soggetti in questione, tra i quali appunto il Pariscenti, hanno avuto ingresso all’Area federale, nonostante l’espressa formulazione del Regolamento all’uopo emanato che, testualmente, limitava l’accesso agli operatori iscritti nell’apposito modulo da trasmettere alla Lega di appartenenza “purché … regolarmente iscritti nel modulo di censimento delle Società” nelle qualità ivi specificate. In particolare, nulla nelle relazioni agli atti è indicativo della concreta attività svolta nell’occasione in contestazione dal Pariscenti, né della rilevanza di detta supposta attività per l’Ordinamento federale. Resta dunque per l’odierno deferito il mero dato della presenza, per quanto irregolare, nell’Area federale che è tuttavia neutro ai fini della sussistenza della violazione addebitata. In conclusione, in assenza di prova di qualsivoglia attività di collaborazione nella gestione sportiva posta in essere nell’interesse della Società per la quale ha effettivamente ricevuto l’accredito per l’ingresso ai locali del Calcio Mercato, questa Commissione non può che concludere per il proscioglimento da ogni addebito del deferito e della Società Bari. Quanto sopra assorbe ogni ulteriore rilievo anche in merito alla cogenza del “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2009/10”, contestata dalla difesa del Signor Pariscenti, la cui solo formale violazione non viene in questa sede in rilievo. Il dispositivo La Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione e € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) nei confronti del Signor Alberto Celario; ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione nei confronti del Signor Salvatore Cascino; ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione nei confronti del Signor Thomas Varesco; ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione nei confronti del Signor Giovanni Dolci; ▪ giorni 40 (quaranta) di inibizione nei confronti del Signor Ruben Buriani; ▪ € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda nei confronti della Società FC Internazionale Milano Spa; ▪ € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società FC Canavese Srl; ▪ € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda nei confronti della Società FC Fussballclub Sudtirol Srl; ▪ € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società Novara Calcio Spa; ▪ € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società AC Milan Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Delibera di prosciogliere il Sig. Pariscenti e la Società AS Bari Spa dagli addebiti rispettivamente loro contestati.
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