F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (347) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Pavia Srl), MORENO ZOCCHI (Direttore Sportivo della Soc. AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl (nota n. 6162/290pf10-11/AM/ma del 3.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011
(347) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Pavia Srl), MORENO ZOCCHI (Direttore Sportivo della Soc. AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl (nota n. 6162/290pf10-11/AM/ma del 3.3.2011).
Con provvedimento del 3.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i sigg. Alessandro Zanchi, Amministratore delegato del Pavia Calcio Srl e Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pavia Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per avere tenuto nei riguardi del sig. Pasquale Gigliotti, osservatore della medesima Società, un comportamento minaccioso e ingiurioso, a mezzo dell’utenza telefonica, al fine di farlo desistere dal partecipare al corso per direttori sportivi indetto dal Settore Tecnico della FIGC onde consentire al sig. Zanchi di potervi partecipare; la Società Pavia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo Amministratore delegato e dal suo Direttore Sportivo. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS [“pena base sanzione dell’inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS a mesi 2 e giorni 20 di inibizione)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;visto l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Il procedimento è proseguito per il sig. Moreno Zocchi e per la Soc. AC Pavia Srl. Il rappresentante della Procura Federale conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta della sanzione della inibizione per mesi sei per il sig. Zocchi e dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Pavia. È presente altresì il legale dei deferiti il quale si riporta alle memorie difensive depositate in atti, chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. Dagli atti ufficiali risulta che Moreno Zocchi ha inviato un sms dal contenuto minaccioso, in quanto finalizzato al raggiungimento di un risultato ingiusto. Ne deriva che risulta accertata la violazione da parte del sig. Zocchi. Alla violazione del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza. In considerazione dei fatti e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare equo applicare le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della seguente sanzione:
- Alessandro Zanchi inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Infligge al sig. Moreno Zocchi la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società AC Pavia Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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