F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (364) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CASARINI (calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa), GIOVANBATTISTA SISCA (medico della Soc. FC Bologna 1909 Spa) E DELLA SOCIETA’ FC BOLOGNA 1909 Spa (nota n. 11.1312.1688pf09-10 del 16.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011
(364) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CASARINI (calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa), GIOVANBATTISTA SISCA (medico della Soc. FC Bologna 1909 Spa) E DELLA SOCIETA’ FC BOLOGNA 1909 Spa (nota n. 11.1312.1688pf09-10 del 16.3.2011).
Con provvedimento del 16.3.2011, il Presidente Federale ha deferito dinanzi questa Commissione:
- il sig. Federico Casarini, calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 76, comma 2, delle NOIF, per non aver partecipato il 9.5.2010 all’attività ufficiale della Nazionale Under 20, nonostante formalmente convocato, senza un legittimo motivo di impedimento, salvo poi prendere parte alla gara Bologna-Catania, sempre del 9.5.2010, valida per il Campionato di Calcio Serie A Tim;
- il dott. Giovanbattista Sisca, medico della Società FC Bologna 1909 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS, anche in concorso necessario con la condotta del Casarini, per aver attestato al medico federale nella Nazionale Under 20 l’impossibilità dell’atleta a rispondere alla convocazione, poi nei fatti rilevatasi non veridica;
- la Società FC Bologna 1909 Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sigg. Federico Casarini, Giovanbattista Sisca e la Soc. Bologna, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS, [“pena base per il Signor Federico Casarini, sanzione dell’ammenda di € 750,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS all’ammenda di € 500,00; pena base per il Signor Giovanbattista Sisca, sanzione dell’ammenda di € 750,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS all’ammenda di € 500,00; pena base per la Società Bologna, sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 del CGS a € 1.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Presidente Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; considerato che, nel caso di specie, il procedimento di cui all’art. 76, comma 2, N.O.I.F. è assimilabile a quello di cui agli artt. 33 ss. C.G.S.; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Federico Casarini l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- Giovanbattista Sisca l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- Società FC Bologna 1909 Spa l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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