F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (342) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ SSD SAN MARCELLO, TOMMASO ROSSINI (calciatore) E DI FAUSTO SCARPONI (all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 136 del 18.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (342) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ SSD SAN MARCELLO, TOMMASO ROSSINI (calciatore) E DI FAUSTO SCARPONI (all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 136 del 18.2.2011). Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata il 30 dicembre 2009 accoglieva il ricorso proposto dalla società Passatempese avverso la regolarità della gara San Marcello – Passatempese disputata il 17 ottobre 2009 per il Campionato di Promozione a motivo della irregolare partecipazione a tale gara nella squadra della società San Marcello del calciatore Rossini Tommaso in quanto non tesserato e, nel contempo, decideva di segnalare alla Procura Federale il fatto affinchè fosse accertato se il calciatore suddetto avesse partecipato in difetto di tesseramento ad altre gare della società San Marcello allo scopo di adottare eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori. Il Presidente del Comitato Regionale Marche con nota del 22 gennaio 2010 inoltrava copia del provvedimento di cui sopra alla Procura Federale, la quale, svolte le consequenziali indagini, accertava che la partecipazione irregolare del calciatore Rossini, che era all’epoca tesserato per la società Osimana, si era verificata in altre otto gare della società San Marcello disputate nel periodo settembre – dicembre 2009, di guisa che in data 16 dicembre 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche il calciatore Tommaso Rossini, il sig. Fausto Scarponi quale presidente e dirigente accompagnatore della società SSD San Marcello, la società SSD San Marcello, nonché la società Osimana, per rispondere il Rossini e lo Scarponi della violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS, la società SSD San Marcello della responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, la società Osimana della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Alla udienza dell’8 febbraio 2011 della Commissione Disciplinare Territoriale la difesa del Rossini eccepiva la tardività della conclusioni delle indagini rispetto al deferimento originario e chiedeva il proprio proscioglimento; il medesimo proscioglimento veniva richiesto dagli altri deferiti, mentre la Procura Federale contestava l’avversa eccezione deducendo che per denuncia del fatto doveva intendersi la nota del Presidente del Comitato Regionale Marche datata 22 gennaio 2010 e pervenuta il successivo 29 gennaio, sicchè non vi era tardività in quanto le indagini si erano concluse il 16 dicembre 2010 e quindi entro il 31 dicembre 2010. Insisteva per l’accoglimento del deferimento e formulava le richieste sanzionatorie. La Commissione Disciplinare Territoriale con decisione del 18 febbraio 2010, in accoglimento della proposta eccezione, dichiarava improcedibile il deferimento. Motivava il primo Giudice che la statuizione del Giudice Sportivo di segnalare il fatto alla Procura Federale era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 30 dicembre 2009 e che da tale data dovevano ritenersi avviate le indagini, che però si erano concluse nella stagione sportiva successiva 2010/2011 e quindi oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 32 comma 11 CGS, senza che da parte della Procura Federale fosse stata richiesta la proroga dei termini. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale per ottenere l’annullamento della decisione medesima e per la rimessione degli atti al Giudice di primo grado per l’esame nel merito. All’udienza odierna la Procura Federale ha discusso il ricorso, insistendo per l’accoglimento. Tra le parti aventi interesse a resistere è comparso a mezzo del proprio difensore il solo Rossini, il quale ha chiesto la totale conferma della decisione impugnata, essendo sussistente la tardività delle indagini e del deferimento. Deduce la ricorrente che, anche a voler considerare quale termine iniziale per l’avvio del procedimento quello del 30 dicembre 2009 di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo, le indagini si erano concluse entro i limiti temporali del 30 giugno 2010, a nulla rilevando, contrariamente all’erroneo convincimento della Commissione Territoriale, che il deferimento era stato proposto il 16 dicembre 2010 nel corso della stagione sportiva successiva ai fatti, atteso che, ai sensi dell’art. 32 comma 11 CGS, sono le indagini che per i fatti denunciati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso e non il deferimento, che può essere proposto anche nella stagione successiva. Con la conseguenza che nessuna prescrizione si era verificata nel caso in esame. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 2 comma 3 CGS prevede che i comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione. A tale norma soggiace la stessa Procura Federale. Nel caso in esame il provvedimento del Giudice Sportivo è stato pubblicato il 30 dicembre 2009, per cui le indagini della Procura Federale dovevano concludersi entro il 30 giugno successivo. Risulta che il termine suddetto non è stato rispettato, con conseguente decadenza in capo alla Procura Federale dal potere di promuovere azioni disciplinari. La decisione impugnata è pertanto corretta e dev’essere confermata. P.Q.M. respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.
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