F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO DAPRA’ (A.B. della Sezione AIA di Trento), VITO ZAMBONIN (Collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento), MARCO RINALDI (Componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento) (nota n. 6494/212pf10-11/AM/ma del 15.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011
(353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO DAPRA’ (A.B. della Sezione AIA di Trento), VITO ZAMBONIN (Collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento), MARCO RINALDI (Componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento) (nota n. 6494/212pf10-11/AM/ma del 15.3.2011).
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale Giorgio Daprà, Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Trento, Vito Zambonin, collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e Marco Rinaldi, componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento,per rispondere: Giorgio Daprà della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40, commi 1 e 4 lett. a), del vigente Regolamento A.I.A., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver arbitrato senza avere la necessaria abilitazione e privo di autorizzazione nella stagione sportiva 2009-2010 5 gare del Campionato Amatori di Trento; i sig.ri Vito Zambonin e Marco Rinaldi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40, commi 1 e 4 lett. a), del vigente Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver consentito che l’a.b. Giorgio Daprà arbitrasse senza avere la necessaria abilitazione e privo di autorizzazione nella stagione sportiva 2009-2010 5 gare del Campionato Amatori di Trento. Il difensore dei deferiti Rinaldi e Zambonin ha fatto pervenire memorie con le quali chiede il proscioglimento dei propri assistiti. All’udienza del 19/4/2011 il rappresentante della Procura ha richiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi sei per tutti i deferiti. Il Rinaldi comparso personalmente, ha parzialmente modificato le dichiarazioni rese alla procura Federale sostenendo che delle designazioni arbitrali si sarebbe occupato esclusivamente lo Zambonin. I fatti appaiono pacifici in quanto sono stati confermati dallo stesso a.b. Daprà, il quale ha ammesso di aver diretto 5 gare del Campionato Amatori di Trento (Martignano – Multigest del 17.10.2009, Martignano Real Stellato del 28.11.2009, Besenello – Multigest del 20.03.2010, Martignano – Real Victory del 24.04.2010 e Martignano – Scenico San Lorenzo del 08.05.2010), pur non avendo la necessaria qualifica ad arbitrare gare. Anche Rinaldi e Zambonin hanno ammesso di aver consentito quanto sopra essendo stati designati ad occuparsi degli arbitraggi per il Campionato Amatori, pur avendo sostenuto di averlo fatto in buona fede, in quanto convinti che il Daprà fosse autorizzato ad arbitrare anche in ragione della di lui passata attività in tale qualifica. Non appare fondata la tesi difensiva secondo la quale Zambonin e Rinaldi sarebbero stati incolpevolmente tratti in errore dal comportamento omissivo del Daprà. In primo luogo tale tesi è stata enunciata ma non è stata supportata da alcun elemento probatorio. Ma se anche così non fosse la condotta di Rinaldi e Zambonin non sarebbe scriminata. Infatti, tutti i tesserati affiliandosi alla FIGC ne accettano la normativa interna, che devono innanzitutto conoscere e poi rispettare, specie se investiti di incarichi dirigenziali e organizzativi. Per quanto attiene il Rinaldi, nella sua memoria difensiva e in udienza ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità affermando che solo lo Zambonin si sarebbe occupato delle designazioni arbitrali. Ciò viene smentito dalle stesse dichiarazioni rese dal Rinaldi alla Procura federale. Il deferito in quella sede ha ammesso infatti di essersi occupato con lo Zambonin delle designazioni arbitrali e, comunque, di aver condiviso la designazione del Daprà. Non va dimenticato, tra l’altro, che lo Zambonin era un mero collaboratore del Comitato provinciale mentre il Rinaldi ne era componente. Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
La CDN infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 2 (due) per Giorgio Daprà, di mesi 1 (uno) per Vito Zambonin e Marco Rinaldi.
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