F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA Srl (nota n. 7105/923pf10-11/AM/ma del 30.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA Srl (nota n. 7105/923pf10-11/AM/ma del 30.3.2011). Il deferimento Con provvedimento del 4 aprile 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Martorano Bruno, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della soc. A.C.R. Messina srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 8, comma 9, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato, nella sua qualità di legale rappresentante della società, alla decisione della Commissione Accordi Economici, divenuta definitiva per il rigetto dell’impugnativa proposta presso la Commissione Vertenze Economiche della FIGC, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione dell’Organo d’Appello, avvenuta il 30 novembre 2010, e quindi al pagamento in favore del sig. Aizzi Giuseppe della somma dovuta di € 23.286,56; nonché la soc. ACR Messina srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Legale Rappresentante sig. Martorano Bruno Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di punti 1 di penalizzazione e ammenda di € 5.000,00 per la Società e l’inibizione per mesi sei per il sig. Martorano. Nessuno è comparso per le parti deferite. Preliminarmente si dichiara inammissibile la nota pervenuta a questa Commissione in data 18.4.2011 dalla Società Messina in quanto tardiva. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, udita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risultano evidenti, e provate per tabulas, le violazioni poste in essere dalle parti deferite, che non hanno ottemperato al pagamento (nel termine di trenta giorni dalla comunicazione) in favore del sig. Aizzi Giuseppe, delle somme stabilite in prima istanza dalla Commissione Accordi Economici con provvedimento dell’8 luglio 2010, e successivamente confermate dalla Commissione Vertenze Economiche, in data 10 novembre 2010, (CU 13/D) per inammissibilità dell’appello proposto, che intimava alle parti soccombenti, con raccomandata (ricevuta in data 30 novembre 2010), di pagare le somme meglio sopra indicate, nei termini e modi stabiliti dalla normativa vigente. La società ACR Messina Srl è chiamata a rispondere di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo tesserato. Il Dispositivo Per tali motivi la CDN accoglie il deferimento e, riconosciuta la responsabilità delle parti deferite, infligge alla Società ACR Messina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), infligge inoltre la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Bruno Martorano.
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