F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (419) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TAORMINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PAOLO ANTONANTE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 395 del 29.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (419) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TAORMINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PAOLO ANTONANTE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 395 del 29.3.2011). La Procura Federale in data 9 febbraio 2011, accertato che la società ASD Taormina non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND reso il 2 ottobre 2010, che l’aveva obbligata a pagare all’allenatore Maurizio Musumeci la somma di € 8.530,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Paolo Antonante quale presidente della società ASD Taormina e la società ASD Taormina per la violazione da parte dell’Antonante dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF e con riferimento all’art. 8 commi 9 e 15 CGS, e la società Taormina per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 29 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva all’Antonante la inibizione per mesi 3 (tre), alla società Taormina l’ammenda di Euro 5.000,00 e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della attuale stagione sportiva 2010 – 2011. Avverso tale decisione ricorre la società ASD Taormina con atto ritualmente comunicato alla Procura Federale, chiedendo la riduzione della complessiva sanzione ad essa inflitta, ritenuta incongrua in quanto frutto di un’errata applicazione della norma. Alla udienza odierna, è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado. La Commissione osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 8 comma 9 CGS il mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter comma 11 NOIF, comporta l’applicazione a carico della Società responsabile della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Precisa la norma che la stessa sanzione si applica anche nel caso del mancato pagamento nel termine dei 30 giorni dalla comunicazione del lodo delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche. Pur non escludendosi l’irrogazione di ulteriori sanzioni rispetto a quella della penalizzazione, nel caso in esame appare equo limitare la sanzione della penalizzazione a carico della Società solo nel punto di penalizzazione in classifica. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dalla società ADS Taormina e, per l’effetto, revoca la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, confermando per il resto l’impugnata decisione. Nulla per la tassa non versata.
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