F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 7250/864pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 7250/864pf10-11/AM/ma del 4.4.2011). Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: il Sig. Francesco Scerra, Presidente del Rovigo Calcio s.r.l. all’epoca dei fatti; la società Rovigo Calcio s.r.l. per rispondere: il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 4 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, quest’ultimo così come integrato anche dalle disposizioni di cui al C.U. N. 200 del 21/06/10 del Comitato Interregionale F.I.G.C. LND in ordine agli adempimenti per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011, per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché, alle condotte sanzionate dal richiamato art. 8 commi 4 e 15 del C.G.S., quale Presidente del Rovigo Calcio s.r.l.: A) omesso di ottemperare al “lodo arbitrale” emesso in data 11/12/2009 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro e, per l’effetto, mancato di pagare entro trenta giorni dall’avvenuta rituale comunicazione di quella decisione la somma di € 14.345,28, al lordo dell’eventuali ritenute di legge e oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati in € 430,00 in favore del Sig. Domenico Giacomarro che quell’arbitrato aveva promosso; B) artatamente modificato, mediante l’aggiunta a proprie mani della dicitura “acconto da scalare da stipendi futuri”, il documento denominato “Ricevuta interna” prodotto in allegazione al ricorso avanzato, in data 05/07/10, avverso l’anzidetto “lodo arbitrale” innanzi al T.N.A.S.; C) ottenuto, infine, mediante la pretestuosa presentazione di un infondato ricorso al T.N.A.S. avverso il prefato “lodo arbitrale” e facendo, in tal modo, apparire quest’ultimo come ancora non definitivo ed esecutivo, l’iscrizione del Rovigo Calcio s.r.l. al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010-11, competizione cui detta società non avrebbe potuto, invece, essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti per il mancato pagamento nei termini regolamentari delle somme dovute in forza del sopra citato “lodo arbitrale” in favore del Sig. Domenico Giacomarro; la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente.All’inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Scerra e la Società Rovigo Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco Scerra e la Società Rovigo Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Scerra, sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 8 (otto); pena base per la Società Rovigo calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 20.000 (€ ventimila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 13.000 (€ tredicimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 8 (otto) al Signor Francesco Scerra; ▪ ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Rovigo Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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