F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI SECONDO MASSIMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., AMATO LEO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL’F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5769/817PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI SECONDO MASSIMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., AMATO LEO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL’F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5769/817PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011) 1 - A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 7.2.2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale rilevava a carico della società sportiva F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F.. Il deferimento quindi era formulato a carico dei seguenti soggetti: - il signor Secondo Massimo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; - il signor Rizzi Fabrizio, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; - il signor Amato Leo, Presidente del collegio sindacale della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; - la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per rispondere: A - il signor Secondo Massimo: - della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; B - il signor Rizzi Fabrizio - della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; C - il signor Amato Leo - della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per la mensilità di settembre 2010, entro i termini stabiliti dalla normativa federale; D - la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. - a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore, nonché al proprio Presidente del Collegio sindacale. I deferiti facevano pervenire memoria difensiva. La Procura insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, formulava le seguenti richieste: - mesi 5 di inibizione nei riguardi del signor Massimo Secondo; - mesi 5 di inibizione nei riguardi del signor Fabrizio Rizzi; - mesi 3 di inibizione nei riguardi del signor Leo Amato; - 1 punto di penalizzazione e € 3.000,00 di ammenda nei riguardi del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. 2 - La Commissione Disciplinare Nazionale, osservava che le violazioni ascritte al Sig. Secondo, al signor Rizzi e al signor Amato e, per essi, al F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in concreto, non sussistono. La Commissione tra l'altro in via preliminare, osservava che era documentalmente provato che la società sportiva, alla data del 15.11.2010, vantasse un credito di natura fiscale (formalmente legittimato sia dalla F.I.G.C. che dalla Lega Pro) nei riguardi dell'Erario di entità superiore al debito per ritenute IRPEF e dedotto in compensazione relativamente al particolare tributo. In ogni caso osservava la Commissione che è documentalmente provata anche la formale e tempestiva deduzione del credito in compensazione. La Commissione disciplinare nazionale osservava inoltre che in fattispecie analoga (richiamata in atti dai deferiti), aveva ritenuto pacifico che la normativa fiscale individui la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti, per cui si può senz'altro assumere che la società sportiva abbia operato in conformità delle disposizioni federali. Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, non fosse risultata idonea, ai fini specifici, l'operazione di compensazione sopra descritta, la società sportiva sarebbe andata in ogni caso esente da responsabilità, avendo effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statuale. La Commissione quindi proscioglieva i deferiti dagli addebiti contestati. 3 - Avverso tale decisione propone appello il Procuratore Federale assumendo che nella specie la Commissione Disciplinare avrebbe errato sia nella individuazione del termine del pagamento delle ritenute IRPEF sia nella errata valutazione dei capi di incolpazione. In particolare si sostiene da parte della Procura che la Società avrebbe formulato una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. 4 - La Corte di Giustizia Federale ritiene di non accogliere il ricorso proposto. Al di là della vicenda relativa alla compensazione del credito di imposta vantato dalla società con il debito di cui è causa, rileva altro argomento. In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioé il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi. Si ha pertanto motivo di non poter ritenere condividibile la tesi della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.
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