F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., MANINETTI TARCISIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5796/818PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., MANINETTI TARCISIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5796/818PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011) 1 - Il signor Giacomo Luzzana, (all'epoca dei fatti contestati legale rappresentante di Tritium Calcio 1908 S.r.l.), veniva deferito per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competente, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento della ritenuta IRPEF relativa agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il signor Alberto Zanga veniva deferito per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il signor Tarcisio Maninetti della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento della ritenuta IRPEF relativa agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Tritium Calcio 1908 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali protempore, nonché del proprio Presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.1.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il pagamento delle ritenute IRPEF era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C. La Procura Federale insisteva nella richiesta di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 5 di inibizione per il signor Luzzana Giacomo, mesi 3 di inibizione per il signor Zanga Alberto, mesi 3 di inibizione per il signor Maninetti Tarcisio, di 1 punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 per la società. 2 - La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osservava che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al signor Luzzana Giacomo, Zanga Alberto, Maninetti Tarcisio, e, per essi, alla società Tritium Calcio 1908 S.r.l.. A tal fine di osservava che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Tale rilievo non consentiva di valutare negativamente il comportamento dei deferiti. La Commissione proscioglieva quindi i deferiti dagli addebiti contestati. 3 - Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ricorre la Procura Federale la quale deduceva quanto segue. La Commissione Disciplinare Nazionale ha posto a fondamento della decisione di proscioglimento dei soggetti deferiti le seguenti testuali motivazioni: "(...) si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tale modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari". La richiamata decisione secondo la Procura appare viziata sotto diversi profili. Tra l'altro la Procura ha ribadito che: a) la società ha adempiuto al versamento delle ritenute IRPEF relative al mese di settembre 2010 solo in data 16.11.2010; b) in data 15.11.2010 ha inviato alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione prevista dalla disciplina federale, rivelatasi non veridica, in quanto in essa si attesta l'avvenuto pagamento, a quella data, delle ritenute IRPEF. Appare pertanto evidente - assume la Procura Federale - come i sigg.ri Luzzana Giacomo e Maninetti Tarcisio, nelle loro rispettive qualità, abbiano violato la normativa federale, attestando alla Co.Vi.So.C. una circostanza non veridica. L'aver inviato in data 15.11.2010 la dichiarazione citata, è una condotta che (oltre a confermare che la società era ben consapevole della differenza tra termini fiscali e federali), è senza alcun dubbio sussimibile nella previsione di cui all'art. 8, comma 1, C.G.S.. La Procura Federale insiste quindi nel richiedere alla Corte Federale che fosse irrogata ai deferiti la sanzione di mesi due di inibizione ed alla società Tritium Calcio 1908 S.r.l., la sanzione di € 3.000,00 di ammenda. 3 - La Corte di Giustizia Federale ritiene che non si rilevano argomenti per modificare le determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la Società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioé il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi. Si ha pertanto motivo di non poter ritenere condividibile la tesi della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto
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