CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 27/07/2010 A.C. Ancona SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 27/07/2010 A.C. Ancona SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, Presidente prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11 /2010, proposto dalla società sportiva A.C. Ancona s.p.a. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 17/A del 16 luglio 2010, relativa a reclamo avverso la delibera di non ammissione della anzidetta società sportiva ricorrente al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2010-2011 (rifiuto della Licenza Nazionale ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A pubblicato il 16 giugno 2010). vista la costituzione in giudizio della parte resistente FIGC; uditi nella udienza del 22 luglio 2010 il relatore, prof. Roberto Pardolesi, nonché il difensore della parte ricorrente – A.C. Ancona s.p.a. - avv. Mattia Grassani, ed il difensore della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv. Stefano La Porta, Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso in data 19 luglio 2010, la Società A.C. Ancona s.p.a. ha chiesto a questa Corte di annullare la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 17/A del 16 luglio 2010, con cui veniva deliberato di respingere il ricorso della Società ricorrente, in base al parere espresso dalla Co.Vi.So.C., e per l’effetto di non concedere alla Società ricorrente la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2010/2011, ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A, pubblicato il 16 giugno 2010). 2.- La determinazione di non ammettere la Società ricorrente all’anzidetto Campionato di calcio con il rifiuto della relativa Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010-2011 era stata assunta il 16 luglio 2010 dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi F.I.G.C.), sulla base del parere della CO.VI.SO.C, contrario all’accoglimento del ricorso della stessa società sportiva attuale ricorrente, ed era basata sui seguenti considerati: A) a seguito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. ANCONA s.p.a. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, la Commissione aveva accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:  --mancato deposito del budget del conto economico, del budget dello stato patrimoniale, del budget del rendiconto finanziario e delle relative note esplicative;  --mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;  --mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;  --mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00 a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio;  --mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento delle eccezioni relative alla continuità aziendale e dell’impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion) sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009;  --mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento dell’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; B) Con comunicazione 7 luglio 2010, la Co.Vi.So.C. aveva informato la società A.C. ANCONA s.p.a. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2010/2011; avverso tale decisione negativa, la società A.C. ANCONA s.p.a. aveva presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; C) la Co.Vi.So.C aveva espresso un motivato parere contrario all’accoglimento del ricorso, per cui poteva ritenersi che la società non aveva soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; 3.- Avverso la determinazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. la società sportiva ricorrente ha proposto un ricorso articolato nei seguenti motivi: 1) i documenti richiesti sarebbero stati depositati in occasione del ricorso alla Co.Vi.So.C e comunque sottoscritti dai responsabili del controllo contabile in data 12 luglio 2010 (doc.3). 2) Il superamento della situazione di cui all’art. 2447 cod. civ. sarebbe avvenuto il 22 giugno 2010 all’esito dell’Assemblea straordinaria della società con la delibera di ricostituzione del capitale sociale; 3) i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi per i dipendenti del settore sportivo relativi alle mensilità maturate fino a marzo 2010 non sono stati adempiuti per mero problema di liquidità, dovuto alla complessità dei tempi burocratici per il socio di maggioranza relativa per ottenere le anticipazioni da istituti di credito. Ad ogni buon conto, sarebbe stato aperto un conto deposito titoli ordinari presso la Banca Popolare di Ancona (Gruppo UBI Banca) a fronte della presentazione della situazione creditoria, sul quale conto detto istituto di credito accrediterà le somme necessarie per i pagamenti. Vi sarebbe un notevole credito esigibile nella stagione sportiva 2010-2011. Il mancato pagamento entro il termine perentorio del 10 luglio 2010 sarebbe dipeso solo da un difetto di liquidità, che sarà risolto prima dell’udienza di discussione. 4) per quanto riguarda il mancato deposito della fideiussione di € 800.000,00, varrebbero le medesime considerazioni del motivo precedente. La FIGC avrebbe preteso il deposito di una simile somma solo il 25 maggio 2010; ma per una società complessa, come il socio di maggioranza Brain Spark, è impossibile adottare in tempi rapidissimi un simile impegno finanziario. Per tale ragione è stata ottenuta la delibera definitiva dalla anzidetta Banca che, in caso di ammissione ad una categoria professionistica, verrà prestata la garanzia richiesta. 5) Le relazioni della società di revisione contabile, causa ritardo non imputabile alla ricorrente, saranno predisposte nei prossimi giorni e depositate prima dell’inizio dell’udienza. Positivi riscontri degli istituti di credito consentirebbero di ritenere che entro l’udienza di discussione tutti i requisiti richiesti saranno integrati. La ricorrente conclude per l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato e per l’effetto deliberare la concessione da parte della F.I.G.C. della Licenza suddetta con conseguente ammissione al Campionato di serie B di Calcio per la stagione sportiva 2010/2011. 4.- Con atto in data 20 luglio 2010, si è costituita in giudizio la F.I.G.C., deducendo per il rigetto del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: a) i “termini e modalità di ammissione ai campionati di calcio professionistici” per la stagione sportiva 2010/2011 sono stati resi noti dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A, pubblicato il 16 giugno 2010. La disciplina ivi prevista costituisce lex specialis caratterizzata dal connotato della concorsualità; b) gli adempimenti a carico delle società che intendono ottenere l’ammissione al Campionato di serie B sono indicati nel paragrafo II e vanno in ogni caso integrati, a norma del titolo IV, entro il termine perentorio del 10 luglio, ore 13.00: con l’ulteriore precisazione che la documentazione presentata posteriormente al suddetto termine (fatta eccezione per la certificazione e il parere relativi ai criteri infrastrutturali) non può essere presa in considerazione in sede di ricorso; c) al Consiglio Federale nella fase impugnatoria è preclusa la valutazione di sopravvenienze successive al termine del 10 luglio; d) i plurimi requisiti che la ricorrente ha mancato d’integrare nel termine decadenziale giustificano, ognuno di per sé, la mancata concessione della Licenza Nazionale. Considerato in diritto Il ricorso non è meritevole di accoglimento. La ricorrente non ha dato prova dell’infondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento estromissivo del Consiglio Federale della F.I.G.C., impugnato innanzi a questa Alta Corte. In particolare, non è controverso che, alla scadenza del termine ultimo del 10 luglio 2010, di cui al Titolo IV, 7° cpv., del Comunicato F.I.G.C. n. 117/A del 25 maggio 2010, non era stata superata la situazione prevista dall’art. 2447 cod. civ.; non era stato documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo compreso, a tesserati, dipendenti e collaboratori; non era stata depositata fideiussione bancaria a prima richiesta (€ 800.000) a favore della FIGC; non era stata depositata la relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento delle eccezioni relative alla continuità aziendale e dell’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009; non era stata depositata relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento dell’impossibilità di giungere ad una conclusione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009. Giova rilevare che il termine di cui sopra è qualificato espressamente come perentorio. Tale qualificazione è di per sé sufficiente ad indicare senza equivoci la natura del termine; ma si può altresì aggiungere che il predetto comunicato, laddove ha stabilito termini non perentori, ha previsto apposite sanzioni per l’inosservanza (es.: penalizzazione di uno o più punti o sanzioni pecuniarie), ma ammettendo espressamente la sanabilità delle irregolarità commesse. Nella specie, invece, si dispone altrettanto espressamente che la documentazione presentata dopo il riferito termine “non potrà essere presa in considerazione [...] nell’esame dei ricorsi”. Si aggiunga che la perentorietà del termine si giustifica in ordine all’esigenza che non si determini la compromissione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Tra l’altro, le difficoltà materiali allegate dalla ricorrente non hanno rilevanza alcuna, perché il termine ultimo del 10 luglio 2010 era noto a tutte le società sportive sin dal 25 maggio 2010. Si aggiunga che la ricorrente non contesta detto termine, né ha censurato le norme che lo prevedono, sicché, anche in questo caso, vengono in evidenza profili soggettivi che non possono avere ingresso nel presente giudizio. Va osservato, conclusivamente, che i requisiti prescritti per l’ammissione al Campionato devono essere tutti posseduti alla data prevista, per cui ciascun motivo di esclusione deve essere considerato autonomo e produttivo degli effetti di non ammissione al Campionato. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Rigetta il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 17/A del 16 luglio 2010, relativa a reclamo avverso la delibera di non ammissione della società sportiva ricorrente al Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2010/2011. Spese interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 22 luglio 2010. Il Presidente Il Relatore F.to Alberto de Roberto F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 22 luglio 2010 Decisione pubblicata il 27 luglio 2010 Il Segretario F.to Alvio La Face
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