CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 8 del 14/04/2011 Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) contro Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 8 del 14/04/2011 Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) contro Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto De Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente Ordinanza collegiale nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5-2011, presentato il 18 marzo 2011 dalla Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Strano in unione con l’avvocato Daniela Missaglia contro la Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I.-, avverso la decisione sul caso 3/XXIII della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I. -, dispositivo letto in udienza il 19 gennaio 2011 e motivazioni depositate e comunicate l’8 febbraio 2011; Vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) - rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ciardullo in unione con l’avv. Luigi Medugno e l’avv. prof. Pierluigi Ronzani; Udito nella udienza dell’ 8 aprile 2011 il relatore, Pres. Riccardo Chieppa; Uditi per la associazione ricorrente – Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) – l’avv. Antonino Strano e per la parte resistente – Federazione Italiana Sport Invernali,– gli avvocati Massimo Ciardullo, Luigi Medugno e Pierluigi Ronzani; Visti l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.I. e le questioni pregiudiziali formulate; Vista l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 29 marzo 2011 e i relativi adempimenti; Viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti e la eccezione relativa all’integrazione del contraddittorio avanzata dalla difesa della F.I.S.I.; Ritenuto necessario, in relazione all’ambito delle contestazioni e richieste della ricorrente che coinvolgono tutti gli atti dell’assemblea elettiva e una serie di deleghe per detta assemblea relativa alla elezione degli organi federali, di modo che l’esito del ricorso potrebbe in ipotesi, a seconda della fondatezza o meno del complesso dei motivi dedotti, coinvolgere i risultati elettorali per la elezione sia del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, sia dei componenti del Consiglio federale elettivi nelle diverse categorie, sia del Collegio dei Revisori, disporre l’integrazione del contraddittorio a tutti gli eletti nella assemblea in contestazione del 24 aprile 2010; Riservata ogni pronuncia sulle questioni preliminari dopo la integrazione del contradditorio; Ritenuta la complessità degli accertamenti necessari, per cui si ritiene necessario disporre una verificazione sugli atti della procedura elettorale, che nel frattempo sono stati messi in custodia degli organi della F.I.S.I. in persona del Segretario Generale con le cautele fissate nell’ordinanza presidenziale 29 marzo 2011, in modo da 1) reperire, con acquisizione in originale, tutte le deleghe per verificare come siano state utilizzate ed inviate, nonché tutti gli atti da cui possa risultare la effettiva provenienza e gli accertamenti compiuti in sede di verifica dei poteri; 2) acquisire in occasione della verificazione, o successivamente, chiarimenti verbalizzati - 2.1 da coloro che hanno rilasciato deleghe: 2.1.1) di cui si dubita nel ricorso della falsità circa la provenienza (caso Sci club Frosinone, pag. 21 ricorso; Sci Club Città Murata, pag. 44 ricorso); 2.1.2) di cui si dubita della alterazione riguardante il soggetto delegato, circa il rilascio o meno della delega e il soggetto a cui è stata rilasciata e consegnata e se rilasciata o meno in bianco e con istruzioni o indicazioni in ordine al riempimento e se vi sia stato un riempimento in contrasto con queste (v. deleghe compilate nell’indicazione del delegato con identica grafia (pag. 45 ricorso); - 2.2 da coloro che hanno utilizzato le suddette deleghe circa il soggetto che le ha loro trasmesse o consegnate; 3) acquisire in originale: 3.1) i verbali della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado relativi al caso 3/XXIII in contestazione; 3.2) le istanze di accesso agli atti presentate dalla attuale ricorrente prima dell’accoglimento da parte della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi; 3.3) i prospetti riepilogati o le tabelle di scrutinio utilizzati dalla Commissione verifica dei poteri e gli altri atti eventualmente posti in essere dalla stessa Commissione nelle attività di accreditamento e di verifica dei poteri e di spoglio delle schede; 4) acquisire ogni elemento da cui possano trovare conferma o meno 4.1) la presenza di 1028 società affiliate (374 in proprio e 654 per delega) e loro eventuale identificazione compiuta per un totale di 116.121 voti elettorali (pag. 24 ricorso), con confronto con i prospetti riepilogativi delle schede consegnate alle tre tipologie di elettori ed eventuali registri degli elettori e regolare annotazione dei votanti; 4.2) errori evidenziati in ricorso (p. 25 e 26) come delega a se stessa, delega e contemporaneo ricevimento di delega; pluralità di deleghe e cancellazione apparente di deleghe; mancanza di registrazioni (pag. 26 ricorso); 5) verificare 5.1) il numero totale delle schede di voto distribuite ed utilizzate (distinte valide, nulle e non votate-bianche) per le elezioni del Presidente; le presenze degli aventi diritto a voto (soggetti 1028 aventi diritto, rappresentativi di 116.121, quorum deliberativo dei voti, confrontando con le pagine 8 e 9 del verbale e dell’allegato E e con i soggetti non votanti e i relativi numeri di voti (indicati in 6 per 1320 voti, pag. 28 ricorso, pag 9, VI rigo del verbale); 5.2.) il numero totale delle schede di voto per l’elezione dei rappresentanti legali del Consiglio federale, rispettivamente distribuite, scrutinate e valide, il numero delle schede nulle (acquisendole) e non votate-bianche (acquisendole), confrontando le schede distribuite con il dato dei rappresentanti legali, nn.1028 indicato a pag. 8 del verbale (pag. 28-29 ricorso); 5.3) come al n. 5.2.1) che precede, per la elezione dei rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale verificando le corrispondenza e la esistenza di dati nel verbale e nell’allegato G; verificando le incongruenze denunciate in ricorso anche per quanto riguarda i voti indicati nello stesso ricorso attribuiti agli atleti (pag. 29 e 30 ricorso); 5.4) come ai n. 5.2., 5.2.1 che precedono, per la elezione dei rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale (pag. 30-21 del ricorso) e per quelle del Collegio dei Revisori; 6) tutte le incongruenze e i vizi relativi alle deleghe - dopo avere compiuto l’adempimento di cui al n. 1 - indicati nel ricorso (da pag. 34 a 38 e riepilogo pag. 51) riguardanti: a) le deleghe senza indicazione del soggetto delegato; b) le deleghe con correzione del soggetto delegato con accertamento se vi sia firma di convalida da parte del sottoscrittore della delega; c) le deleghe con sottoscrizione non in originale, se risulti o meno la provenienza; d) le deleghe inviate a mezzo fax per le quali non risulti la legittima provenienza (da pag. 41 a 43 ricorso); e) le deleghe non su carta intestata con verifica se risulti in qualche modo la provenienza o l’autenticità (da pag. 32 a 44 ricorso); f) le deleghe in bianco (pag. 48 ricorso) con accertamento di chi abbia in concreto espresso il voto per le società relative e chiarimenti sulle ragioni della loro presentazione e sulla provenienza; g) deleghe mancanti indicate a pag. 49 del ricorso in 5, con accertamento del numero complessivo delle deleghe ammesse al voto indicate in 654 e di quelle rinvenute con l’accesso agli atti indicate in 549, con un evidente errore di scrittura nel ricorso. 7) della legittimazione passiva ad essere delegato nei casi indicati a pag. 38 -40 del ricorso (Gianfranco Guastini) e delle deleghe da questo esercitate con numero voti; 8) ed acquisire le risultanze o i tabulati del lettore ottico, con chiarimenti sul funzionamento, reperendo anche le 43 schede che non sarebbero state riconoscibili dal lettore ottico, individuando anche le modalità del loro esame e di attribuzione diretta da parte della Commissione e le indicazioni relative nel verbale e/o nelle tabelle di spoglio delle schede o in altri atti della Commissione, reperendo anche le schede con pretesi errore di attribuzione (schede in numero 43 + 16 indicate a pag. 53-55 del ricorso); dispone - l’integrazione del contraddittorio, anche via e-mail, a tutti i componenti degli organi della F.I.S.I. eletti nella assemblea 24 aprile 2010, a cura della Associazione ricorrente, assegnando il termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, integrazione da eseguirsi con trasmissione di copia del ricorso introduttivo, della ordinanza presidenziale di abbreviazione dei termini del 29 marzo 2011 e della presente ordinanza; - il deposito nella segreteria della Alta Corte a cura della F.I.S.I., Segretario Generale, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dell’elenco nominativo di tutti i componenti degli organi federali eletti, compreso il pres. Giovanni Morzenti, nell’Assemblea 24 aprile 2011, con l’indirizzo di posta elettronica; - che le verificazioni e le acquisizioni anzidette siano compiute dall’Avvocato Alessandro Camilli, Responsabile Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso del Coni, con le seguenti modalità: A) dopo il decorso del termine abbreviato di costituzione (a seguito ordinanza pres. 29.3.2011) per i soggetti evocati in giudizio con l’integrazione del contraddittorio; B) previa comunicazione dell’inizio, con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo e-mail o fax agli avvocati difensori delle parti (con indicazione dell’ora e giorno e del luogo in cui sono depositati gli atti in base all’ordinanza presidenziale 29 marzo 2011); C) con facoltà di stabilire altra sede per gli ulteriori adempimenti, previo avviso anche a verbale, e di acquisire gli originali ritenuti necessari oltre quelli indicati; D) facoltà di consentire, a richiesta del Segretario Generale della F.I.S.I. (attuale custode depositario), con le opportune cautele la formazione di copia a cura e con autentica dello stesso Segretario Generale da permanere presso la F.I.S.I.; E) redigere: 1) verbale delle operazioni compiute, raccogliendo gli atti reperiti in buste da chiudere adeguatamente, con firme sul lembo di chiusura dei presenti che vogliono sottoscrivere e con sommaria indicazione, sulla busta numerata, del contenuto riferito anche alla numerazione degli adempimenti disposti dalla presente ordinanza; 2) una relazione finale ad operazioni espletate, con nota delle spese affrontate ed eventualmente anticipate dal Coni. F) Gli anzidetti adempimenti saranno compiuti normalmente con la presenza dei soli avvocati delle parti, facoltizzati ad osservazioni scritte da allegare al verbale; P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Dispone l’integrazione del contraddittorio e gli adempimenti istruttori come in premessa. Così deciso in Roma, nella sede del Coni l’8 aprile 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositata in Roma il 14 aprile 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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