CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 28/07/2010 Potenza Sport Club Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 28/07/2010 Potenza Sport Club Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia, composta da dott. Alberto de Roberto, Presidente e Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2010, proposto dalla società sportiva Potenza Sport Club SRL, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 20/ A del 16 luglio 2010, relativa a reclamo avverso la delibera di non ammissione della anzidetta società sportiva ricorrente al Campionato di Seconda Divisione per la stagione sportiva 2010-2011 (rifiuto della Licenza nazionale ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A pubblicato il 16 giugno 2010). vista la costituzione in giudizio della parte resistente FIGC, uditi nella udienza del 22 luglio 2010 il relatore, dott. Alberto de Roberto nonché i difensori della parte ricorrente – Potenza Sport Club SRL - avv. Francesco Andretta, ed i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv. ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli. Ritenuto in fatto 1.- Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha definito negativamente – visto l’esito dell’istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi - il ricorso proposto dalla Società sportiva Potenza Sport Club SRL con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione stagione sportiva 2010/2011 (delibera di cui al C.U. n. 20/A del 16 Luglio 2010). Avverso la detta decisione è insorta la società Potenza Sport Club srl contestando le diverse, autonome cause giustificative (ciascuna da sola capace di sorreggere la determinazione adottata) posta a base della decisione impugnata. 2.- Anche la Federazione si è costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità del gravame e contestando nel merito la decisione adottata. 3.- Le parti hanno illustrato le loro ragioni nel corso della pubblica udienza tenuta il giorno 22 luglio 2010. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non risultando realizzato il contraddittorio al quale l’art. 21, comma 4, impone di dar vita e nel rispetto di un termine di decadenza (due giorni dalla pubblicazione della decisione). Né può operare con ruolo sanante la costituzione successivamente intervenuta da parte della Federazione, sia perché il termine predetto di carattere perentorio produce irreversibili decadenze, sia perché la parte intimata - tanto nella difesa scritta che nelle difese orali - ha formalmente eccepito la decadenza intervenuta al fine di conseguire la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 22 luglio 2010. Il Presidente e Relatore F.to Alberto de Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 22 luglio 2010. Decisione pubblicata il 28 luglio 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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