CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 28/07/2010 A.S. Calcio Figline contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 28/07/2010 A.S. Calcio Figline contro Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, Presidente e Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2010, proposto dalla società A. S. Calcio Figline s.r.l., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 18/A del 16 luglio 2010, relativa a reclamo avverso la delibera di non ammissione della anzidetta società sportiva ricorrente al Campionato di Prima Divisione 2010-2011 (rifiuto della Licenza Nazionale ai sensi del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, Comunicato ufficiale n. 117/A, pubblicato il 25 maggio 2010, e n. 131/A pubblicato il 16 giugno 2010) nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla pronuncia medesima. vista la costituzione in giudizio della parte resistente FIGC uditi nella udienza del 22 luglio 2010 il relatore, presidente Alberto de Roberto, nonché il difensore della parte ricorrente – A.S. Calcio Figline – avv. Massimo Longarini, ed i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv. ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli. Ritenuto in fatto 1.- Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha definito negativamente – visto l’esito dell’istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali - il ricorso proposto dalla Società sportiva A.C. Calcio Figline s.r.l. con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2010/2011 (delibera di cui al C.U. n. 18/A del 16 Luglio 2010). Avverso la detta decisione è insorta la società A.C. Calcio Figline s.r.l. contestando le diverse autonome cause giustificative (ciascuna da sola capace di sorreggere la determinazione adottata) posta a base della decisione impugnata. 2.- Anche la Federazione si è costituita in giudizio deducendo l’intempestività del gravame e contestando nel merito la decisione adottata. Le parti hanno illustrato le loro ragioni nel corso della pubblica udienza tenuta il giorno 22 luglio 2010. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Codice dell’Alta Corte i ricorsi relativi a Licenze di ammissione ai campionati debbono essere notificati o trasmessi alla parte resistente e alla Federazione di appartenenza entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato. Nella specie il ricorso risulta proposto al di là del termine di decadenza. La pubblicazione della decisione della Federazione (l’atto impugnato in questa sede) è intervenuta il giorno 16 luglio 2010. La presentazione del ricorso ha trovato luogo, però, solo il 20 luglio e, perciò, al di là del termine di decadenza venuto a maturazione lunedì 19 luglio 2010 (giorno successivo alla domenica 18 luglio 2010, data di scadenza prorogata ex lege al successivo giorno feriale, 21 luglio 2010). Non conduce - come vorrebbe il ricorrente - allo spostamento della data di scadenza al 20 luglio (la data in cui il ricorso risulta presentato) il fatto che il giorno successivo al giorno 16 (la data di pubblicazione della decisione) fosse un sabato (sabato 17 luglio). E’ vero che ai sensi del quinto comma dell’art. 155 c.p.c. le scadenze in maturazione nel giorno di sabato vengono di diritto prorogate al primo giorno seguente non festivo. La detta proroga risulta, però, disposta dalla norma codicistica solo per il compimento di atti che vengono in scadenza in tale giornata. La previsione normativa non concerne, però, la presente fattispecie nella quale il giorno di sabato, non costituendo un giorno di scadenza, rientra - al pari dei giorni festivi collocati all’interno di un termine di durata continua – tra quelli dei quali occorre tener conto ai fini del computo del termine. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA irricevibile il ricorso SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 22 luglio 2010. Il Presidente e Relatore F.to Alberto de Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 22 luglio 2010 Decisione pubblicata il 28 luglio 2010 Il Segretario f.to Alvio La Face
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