CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 21/09/2010 A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale FIGC / LND

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 21/09/2010 A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale FIGC / LND L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 18/2010 presentato in data 9 agosto 2010 dalla società A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) ed il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 29 luglio 2010 con la quale è stata ritenuta non valida la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010/2011, in caso di ulteriore disponibilità di posti, presentata dalla società ricorrente, vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.); udito nella udienza del 7 settembre 2010 il relatore, presidente Riccardo Chieppa; uditi per la parte ricorrente – A.S.D. Real Nocera Superiore– l’avv. Gaetano Aita, e per la parte resistente – Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. – l’avv. Stefano La Porta; Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso, presentato a questa Alta Corte in data 9 agosto 2010, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) ed il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, la società A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 29 luglio 2010 con la quale è stata ritenuta non valida (per tardività) la domanda di ammissione della attuale ricorrente al Campionato nazionale di serie D per la stagione sportiva 2010/2011, in caso di ulteriore disponibilità di posti, presentata dalla stessa società ricorrente. Nel ricorso la società A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) ha illustrato le ragioni della competenza dell’Alta Corte e le vicende della presentazione della domanda di partecipazione al Campionato nazionale di serie D (società proveniente da Campionato di Eccellenza) con richiesta di iscrizione ai fini del ripescaggio con registrazione elettronica della richiesta con trentanove minuti di ritardo rispetto al termine stabilito delle ore 12, malgrado asserito tempestivo arrivo negli uffici, nonché le ragioni della mancata effettuazione dell’incarico alla banca di un bonifico tempestivamente disposto e la successiva ripetizione ed effettuazione del bonifico appena scoperto l’errore di trascrizione dell’ IBAN da parte della banca incaricata. La domanda veniva rigettata con determinazione del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 29 luglio 2010 in quanto, con la relativa documentazione, era pervenuta oltre il termine perentorio delle ore 12, essendo stata depositata alle ore 12.39 del 9 luglio 2010, mentre il bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione e quello della garanzia erano stati effettuati il 12 luglio 2010. Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi: 1) sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l’ammissione ovvero il ripescaggio al Campionato di serie D, come società proveniente da categoria inferiore, in relazione alla previsione di organico minimo di 162 società e la esistenza di due posti liberi alla relativa data; 2) violazione e falsa applicazione dei Comunicati Ufficiali del Comitato Interregionale n. 195 e 200 del 10 e 21 giugno 2010, in relazione alla ritenuta intempestività della domanda; tempestività della domanda e mancanza di responsabilità da parte della ricorrente per il ritardato deposito, in relazione alla mancata predisposizione di meccanismi idonei da parte della Lega, anche in relazione agli innumerevoli tentativi di invio della domanda via fax; 3) ulteriore violazione e falsa applicazione degli anzidetti Comunicati sotto il profilo della ritenuta intempestività del bonifico e della affermata perentorietà del termine; 4) ulteriore violazione degli anzidetti Comunicati sotto il profilo della mancata osservanza della procedura prevista (intervento della Co.Vi.So.D. e mancata possibilità di ricorso alla stessa). 5) illegittimità della graduatoria delle Società per integrazione di organico (delibera Commissario Straordinario Comitato Interregionale C.U. n. 12 del 5 agosto 2010) per effetto della esclusione non giustificata della ricorrente per il solo ritardo, malgrado tutti i requisiti posseduti. La ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in via preliminare una procedura di urgenza, stante la imminente formazione dei calendari, in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati con le misure consequenziali, in via istruttoria una serie di acquisizioni e prova testimoniale. 2.- Con ordinanza 10 agosto 2010 il Presidente dell’Alta Corte, sulla base delle istanze contenute nel ricorso, ha ritenuto la sussistenza di motivi di urgenza, in relazione all’oggetto del ricorso principale e agli elementi esposti; mentre ha, per il momento, esclusa la sussistenza di elementi giustificativi per le misure cautelari richieste, tenuto conto, in una valutazione preliminare in sede cautelare provvisoria e di urgenza: a) del dichiarato oggetto, per cui si potevano profilare dubbi sia sulla notevole rilevanza rispetto all’ordinamento sportivo in relazione anche alle asserzioni al riguardo contenute nel ricorso, a parte ogni problema di ammissibilità in questa sede ai sensi dell’art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte; b) dell’oggetto del ricorso che investe anche alcuni atti quale la delibera del Commissario Straordinario Comitato del Interregionale di cui al C.U. n. 12 del 5 agosto 2010, con integrazione organici campionato serie D 2010-2011, per i quali si potevano prospettare dubbi sia sulla competenza di questa Alta Corte, sia sulla mancanza di integrità del contraddittorio rispetto alle società sportive comprese nelle asserita graduatoria; c) della distinzione, nelle regole e nelle procedure per l’ammissione al Campionato di serie D, degli aventi diritto rispetto alle altre società sportive che possono inserirsi in un eventuale ripescaggio al verificarsi, solo successivo, di eventuali vuoti; ha di conseguenza disposto: a) l’abbreviazione dei termini, ancora da decorrere, alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; b) l’acquisizione dei seguenti atti, ponendo l’onere a carico della Federazione e della LND, a secondo della disponibilità: 1.- copia degli atti depositati dalla attuale ricorrente in occasione della domanda dichiarata tardiva con il provvedimento impugnato, nonché nella successiva memoria 4 agosto 2010 (con copia della stessa) e degli atti richiesti nel ricorso (C.U. n. 12 del 5 agosto 2010 con recapiti società comprese in graduatoria; eventuale parere del Co.Vi.So.D.; verbale e delibera del Consiglio Direttivo LND 29 luglio 2010 ed atti richiamati, se questi ultimi non compresi nei precedenti atti); 2 -. verifica sulla sussistenza degli altri (diversi dalla tempestività della domanda) adempimenti e requisiti per la eventuale partecipazione al Campionato serie D da parte della attuale ricorrente, considerata “non avente diritto”; 3.- chiarimenti sulla attività del fax di ricevimento delle domande nelle ore immediatamente precedenti e seguenti alla scadenza del termine delle ore 12 del 9 luglio 2010, con documentazione di copia della memoria del fax in detto periodo; 4.- chiarimenti circa una comunicazione telefonica alla Segreteria del Comitato Interregionale, che sarebbe stata effettuata dalla ricorrente in merito alle difficoltà di trasmissione via fax nella mattinata del 9 luglio 2010; 5.- chiarimenti sulla presentazione del delegato della ricorrente alla Segreteria del Comitato Interregionale alle ore 11.58, mentre il deposito sarebbe stato registrato solo dopo, alle ore 12.39; 6.- chiarimenti sulla procedura seguita e sulla istruttoria per l’esame della domanda dell’attuale ricorrente e sull’eventuale comunicazione dell’esito negativo con dichiarazione di tardività, nonché su eventuali ricorsi previsti nell’ambito del procedimento e della giustizia federale; c) l’acquisizione dei seguenti atti, ponendo l’onere a carico della ricorrente: 1) chiarimenti documentati (con copia di atto della Banca incaricata) sulla disposizione di bonifici con la data del 9 luglio 2010, prima di quelli esibiti con la data 12 luglio 2010; 2) chiarimenti, con copia del o dei tabulati telefonici relativi alla mattina del 9 luglio 2010, sulla telefonata e sui tentativi di fax, di cui al n. 4 e 3 del punto che precede relativo alla richiesta istruttoria a carico della Federazione o della Lega; d) l’assegnazione alle parti di un termine per eventuali deduzioni sulla esistenza della notevole rilevanza delle questioni oggetto del ricorso e sui profili di ammissibilità del ricorso; e) l’integrazione del contraddittorio a cura della ricorrente nei confronti delle società o associazioni sportive comprese nella asserita graduatoria, assegnando un termine per la relativa notifica o trasmissione con le forme previste dagli artt. 4 e 13 del Codice dell’Alta Corte, unitamente a copia della presente ordinanza, e il termine del 31 agosto per il deposito della relativa prova presso la Segreteria di questa Alta Corte, anche via e-mail; f) la fissazione dell’udienza di discussione del 7 settembre 2010, ore 10, e la assegnazione alle parti del termine di tre giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, con riserva di eventuale ulteriore provvedimento a dopo l’acquisizione degli atti sovra richiesti. A seguito di istanza di anticipazione della udienza formulata dalla ricorrente, il Presidente confermava la data dell'udienza fissata del 7 settembre 2010, in relazione alla situazione processuale. 3.- Si è costituita in giudizio come parte resistente soltanto la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), che, con ampia e dettagliata memoria, depositata il 18 agosto 2010, ha contestato i motivi di gravame, eccependo preliminarmente l’inammissibilità sia per mancanza di notevole rilevanza delle questioni, trattandosi di ripescaggio del tutto accessorio ed eventuale, sia per l’ambito della previsione dell’art. 21 che farebbe riferimento solo alle ammissioni ai Campionati delle società aventi diritto; ha sostenuto, inoltre, l’unicità del termine perentorio delle ore 12 del 9 luglio 2010 per il deposito, l’esclusività del deposito diretto e non a mezzo fax, e contestato i diversi profili prospettati nel ricorso. 4.- Con successivo atto integrativo depositato il 23 agosto 2010 la ricorrente ha ritualmente proposti motivi aggiunti investendo anche gli atti successivi al ricorso ed in particolare i provvedimenti di cui ai C.U. del Comitato Interregionale n. 14 e n. 15 del 10 agosto 2010, rispettivamente con l’ammissione di società al Campionato in discussione “in ragione alla sopravvenuta carenza di organico” ed “in soprannumero” e con composizione dei gironi, nonché n. 16 dell’11 agosto 2010 con inizio campionato, precisando anche le ragioni della competenza dell’Alta Corte, la piena giustificazione del ritardo, con contestazione delle tesi difensive della Lega Nazionale Dilettanti. In pari data la società ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contradditorio con la relativa prova. Con ulteriore atto, depositato sempre il 23 agosto, la società ricorrente ha chiesto la anticipazione dell’udienza di discussione, deducendo l’intervenuta conciliazione dell’analogo contenzioso con la Società Polisportiva Gaeta e con l’A.S.D. Bojano e l’ammissione in soprannumero della A.S.D. Atletico Arezzo, Mantova F.C. S.r.l., A.S.D. Perugia Calcio S.r.l. e A.C. Rimini 1912. Il Presidente dell’Alta Corte ha confermato la data dell’udienza, in relazione alla situazione processuale. Con memoria depositata il 3 settembre 2010 la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, con confutazione delle tesi difensive della Lega, soffermandosi sul carattere non perentorio del temine ed in ogni caso sul diverso trattamento usato per le altre società di recente ammesse, sul mancato parziale adempimento della Lega agli ordini istruttori, sullo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto del 9 luglio 2010. Il ricorso è passato in decisione il 7 settembre 2010 dopo ampia discussione da parte dei difensori della società ricorrente e della Lega. Considerato in diritto 1.- Sul profilo della competenza dell’Alta Corte è sufficiente il richiamo alla contestuale decisione di questa Alta Corte su analoga controversia attinente a iscrizione a Campionato e profili di ripescaggio (decisione n. 18/2010, ricorrente Vipiteno). Secondo detta decisione è indubitabile che le relative questioni proposte, indipendentemente dal tenore lessicale (ammissione o iscrizione o partecipazione) e dalle ragioni della richiesta formulata e dal carattere di iscrizione di diritto ovvero in deroga a campionato o per effetto di ripescaggio (sia esso regolamentato o meno), attengono, sulla base delle attuali previsioni, alla complessiva materia della “iscrizione ai Campionati”, quando vi sia una determinazione finale ed in ultimo grado riconducibile anche per affidamento o delega (come nella specie alla Lega Dilettanti in base a delega) a Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Di qui anche la presenza in giudizio della Federazione non solo perché previsto espressamente dalle norme del Codice dell’Alta Corte (art. 4, comma 1), ma anche quale organo delegante per le funzioni di determinazione delle regole di ammissione a Campionato. Resta ferma in ogni caso la esigenza che siano stati esauriti gli eventuali rimedi della Giustizia federale e che sussista l’ulteriore requisito della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 6, nonché art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, conformemente, del resto, al principio del riparto di competenze sui diritti indisponibili e disponibili secondo la previsione dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, del Codice dell’Alta Corte (art. 1, comma 2) e del Codice TNAS (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1). Naturalmente la competenza su dette controversie può coinvolgere incidentalmente anche gli atti del complesso procedimento (sia preparatorio con determinazione delle regole, sia attinente alla singola iscrizione e/o ammissione e per gli effetti, necessariamente consequenziali, alla determinazione finale delle squadre partecipanti in ciascuna stagione al singolo Campionato) fermo il carattere di ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie aventi per oggetto diritti considerati indisponibili nell’ambito dell’ordinamento sportivo e salvi gli effetti delle preclusioni di ordine processuale relative ad atti suscettibili di specifiche forme o regole di tutela. 2.- Sussiste, nella fattispecie in esame, la notevole rilevanza delle questioni sollevate e quindi l’ammissibilità del ricorso, in relazione al duplice elemento di questioni, di fatto e di diritto, che coinvolgono la ammissione al campionato della disciplina sportiva del calcio dilettanti serie D (di grande rilevanza per il settore dilettantistico) e nel contempo sono destinate a risolvere, per la prima volta nell’ambito della giustizia sportiva nel campo del gioco calcio, profili circa le regole da applicare nella procedura di ammissione ai Campionati anche sotto diversi profili logico-giuridici e sulla fondamentale esigenza di trattamenti non discriminatori nei casi in cui si proceda a “ripescaggi”. 3.- Nell’esame del merito della impugnazione è preliminare, sia sotto il profilo logico sia di economia processuale, l’esame dell’aspetto attinente al diverso trattamento usato sotto il profilo della accettazione di domande e documentazione oltre il termine delle ore 12 del 9 luglio 2010, a nulla rilevando che per alcune delle società sportive si trattava di società “aventi diritto”. Infatti la contestualità del termine e di regolamentazione (anche se con regole e disciplina differenti per molti aspetti, stante la peculiarità delle situazioni) conferma la suaccennata unitarietà della ammissione-iscrizione a Campionato di calcio dilettanti per la massima serie della categoria D. Di conseguenza non appare sotto il profilo logico giuridico giustificato, sul piano dell’eguaglianza di trattamento, l’accoglimento di domande con documentazioni similari, presentate con giorni di ritardo, rispetto ad un ritardo della attuale ricorrente al massimo di soli 39 minuti. Con ciò non si mette minimamente in dubbio la legittimità della valutazione discrezionale positiva da parte della Lega Dilettanti sulle giustificazioni per il superamento del ritardo, perfino di giorni, di presentazione o documentazione dei requisiti per le anzidette società (v. ad esempio i casi A.S.D. Boiano, A.S.D. Sporting Peloro Messina, Polisportiva Gaeta). Tuttavia erano sul piano logico e giuridico altrettanto meritevoli di valutazione positiva – ad evitare un trattamento irragionevolmente differenziato e discriminatorio - le ragioni della ricorrente fondate sui comprovati ripetuti tentativi di invio a mezzo fax (essendo ingiustificato che in relazione ad adempimenti omogenei, per un certo tipo di domande di iscrizione regolate contestualmente, potesse essere ammessa, solo per alcuni tipi di domande, una interpretazione restrittiva nel senso che il deposito fosse ammesso solo con consegna a mano; ciò, a maggiore ragione, in una situazione di emergenza derivante da uno sciopero coincidente dei trasporti pubblici. D’altro canto è stata fornita la prova che da parte della ricorrente il primo ordine di bonifico (senz’altro di maggiore garanzia rispetto a fideiussione) era stato tempestivamente dato e non eseguito per un disguido di trascrizione di un codice, mentre, appena accortasi del problema, la stessa ricorrente, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, aveva completato l’adempimento, si noti semplicemente di garanzia per una mera e successiva eventualità di posti liberi e possibilità di successivo ripescaggio. Le anzidette ragioni sono assorbenti per l’accoglimento del ricorso, tuttavia non escludono l’esame degli altri profili di gravame manifestamente infondati, che – al fine di una chiarezza dei rapporti e per escludere ulteriori incertezze - devono essere esaminati e respinti. Infatti non può dubitarsi, attese le espressioni usate nei C.U. che hanno regolato le procedure, che i termini di presentazione delle domande e della documentazione non potevano essere considerati meramente ordinatori. Inoltre la procedura istruttoria e di eventuali ricorsi per le domande delle società “aventi diritto” all’iscrizione a campionato, per forza propria della classificazione nel medesimo Campionato, non deve essere necessariamente identica rispetto a quella per domande, sia pure similari per gli effetti finali di partecipazione a Campionato, di società “non aventi diritto”, ma semplicemente aspiranti ad essere “ripescate” in categoria superiore, solo per esistenti vuoti di organico nella stessa categoria. Ne deriva pertanto, sia in punto di fatto che di diritto, la legittimità di esclusione di intervento della Co.Vi.so.D. e di non previsione di specifico ricorso-riesame alla stessa commissione nei casi di ripescaggio, salvo il potere di diversa regolamentazione con ulteriori garanzie. 5.- Per effetto dell’accoglimento dei motivi di ricorso ritenuti fondati è necessario annullare la delibera del Consiglio Direttivo LND 29 luglio 2010 relativa alla non validità (per non tempestività) della domanda di ammissione della ricorrente, in caso di ulteriore disponibilità di posti, al Campionato Nazionale di serie D per la stagione sportiva 2010 – 2011, nonché la successiva delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 12 del 5 agosto 2010 recante integrazione degli organici del Campionato di serie D 2010 – 2011 per la parte in cui non prende in considerazione la domanda della ricorrente, salva la valutazione da parte della Lega della persistenza di tutti gli altri requisiti per la partecipazione al suddetto Campionato e la consequenziale integrazione dei successivi provvedimenti relativi allo stesso Campionato. 6.- Sussistono giusti motivi in relazione alla particolare novità delle questioni e al comportamento processuale delle parti in giudizio, nonché alla sopravvenienza di taluni profili che hanno portato all’accoglimento, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente e la Lega resistente. Nulla per le altre parti non costituite. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso come in motivazione e per l’effetto annulla la delibera del Consiglio Direttivo LND 29 luglio 2010 relativa alla non validità della domanda di ammissione della ricorrente, in caso di ulteriore disponibilità di posti, al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010 – 2011, nonché la delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 12 del 5 agosto 2010 recante integrazione degli organici del Campionato di Serie D 2010 – 2011 per la parte in cui non prende in considerazione la domanda della ricorrente; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 7 settembre 2010. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 21 settembre 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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