CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 08/07/2010 Maurizio Zamparini e Rino Foschi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 08/07/2010 Maurizio Zamparini e Rino Foschi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chiappa, Presidente Dott. Alberto de Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Lucia Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Hanno pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 7/2010 proposto dal sig. Maurizio Zamparini – tesserato F.I.G.C. e presidente società sportiva U.S. Città di Palermo s.p.a. e dal sig. Rino Foschi – tesserato F.I.G.C. – nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Avverso Il provvedimento della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. in data 30 settembre 2008 (pubblicato l’8 ottobre 2008, con Comunicato Ufficiale n. 35/CGF) di accoglimento dell’istanza di proroga delle indagini avanzata dalla Procura Federale della F.I.G.C. nel procedimento n. 100 (2007/2008); vista la costituzione in giudizio della parte resistente; udito nell’udienza del 23 giugno 2010 il relatore prof. Roberto Pardolesi; uditi il difensore delle parti ricorrenti – sig. Maurizio Zamparini e sig. Rino Foschi -, avv. Andrea Gallo, ed i difensori della parte resistente - Federazione Italiana Giuoco Calcio - , avv. Luigi Medugno ed avv. Letizia Mazzarelli. Ritenuto di fatto In data 21 marzo 2008 la Procura Federale F.I.G.C. – che dal termine della stagione 2006/2007 esercita, per effetto delle innovazioni apportate al sistema federale della giustizia sportiva, le funzioni in precedenza assegnate all’ Ufficio Indagini – avviava, rubricando col n. 1008 (2007/2008), un procedimento d’indagine, consistente nello stralcio dal procedimento n. 547 (2006/2007) relativo a operazioni di trasferimento incrociato di diritti alle prestazioni di calciatori tra diverse società (c.d. doping amministrativo). In data 30 giugno 2008, la Procura Federale presentava istanza di proroga dei termini per il completamento delle indagini relative alla stagione 2008/2009, che ai sensi dell’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), entrato in vigore il 1° luglio 2007, sarebbero dovute concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, “salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”. L’8 luglio 20098 la Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, respingeva, “allo stato degli atti”, le istanze relative alle indagini avviate prima del 15 aprile 2008. La Procura Federale provvedeva, per conseguenza, ad attestare gli eccezionali motivi che, a suo avviso, giustificavano le richieste di proroga; e il riesame da parte della Corte di Giustizia Federale riconosceva, con provv. 30 settembre 2008 (pubblicato l’8 ottobre 2008), la congruità e adeguatezza degli elementi indicati a integrazione delle proroghe richieste per vari procedimenti, fra cui quello rubricato col n. 1008. Le indagini, assentite come sopra, proseguivano, portando al deferimento, fra gli altri, di Maurizio Zamparini e Rino Foschi. Avverso tale atto di assenso, questi ultimi hanno proposto impugnativa, ai sensi dell’art. 4 ss del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, invocando il difetto dei presupposti per la concessione del provvedimento di proroga. In particolare, i ricorrenti osservano che: - la controversia, attenendo a grave violazione dell’art. 32 CGS e vertendo sulla decadenza della Procura Federale dal diritto di svolgere atti procedimentali (materia attinente a diritti indisponibili), riveste il carattere della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo ed è pertanto attratta alla competenza esclusiva dell’Alta Corte; - la loro legittimazione attiva discende dal diritto costituzionale al giusto processo; - alla luce del Comunicato Ufficiale n. 5/CGF del 25 luglio 2007, le richieste di proroga vanno operate individualmente e le ragioni invocate a supporto devono essere puntualmente chiarite, circostanze non ricorrenti nel caso di specie; - il ricorso è tempestivo, perché presentato nei termini di 30 giorni dalla notifica del deferimento (avvenuta in data 27 aprile 2010) , primo atto in base al quale gli istanti hanno avuto cognizione del fatto che il proc. n. 1008, cui si riferisce la proroga impugnata, era loro riferibile. Su questa base, detti ricorrenti deducevano: (primo motivo) l’illegittimità del provvedimento di proroga, in quanto intervenuto dopo lo spirare del termine perentorio entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere; (secondo motivo) l’insussistenza dei motivi di eccezionalità postulati dall’art. 32, comma 11, CGS , posto che i fatti ogetto d’indagine si riferivano a stagioni sportive risalenti e potevano essere provati sulla base di documenti da tempo in possesso della Lega Nazionale Professionisti. Si costituiva ritualmente in giudizio la F.I.G.C., eccependo, per un verso, l’irritualità del ricorso, in quanto presentato collettivamente, con sottoscrizione congiunta, ancorché le posizioni dei soggetti incolpati fossero distinte,e, per l’altro, l’inammissibilità del ricorso stesso, perché rivolto avverso un atto di natura endoprocedimentale, privo di contenuto decisorio e di immediatezza di effetti sulla posizione giuridica degli incolpati, come tale in suscettibile di impugnazione immediata. Con decreto in data 31 maggio 2010, il Presidente dell’Alta Corte, rilevata l’opportunità di chiarire se il provvedimento impugnato fosse stato comunicato ai ricorrenti e ancora, in vista della possibilità che l’atto d’assenso potesse essere considerato di natura endoprocedimentale, se il sottostante procedimento disciplinare fosse stato definito, invitava la F.I.G.C. a fornire le richieste informazioni e fissava l’udienza di discussione per il 23 giugno 2010, assegnando alle parti il termine del 18 giugno per il deposito di eventuali ulteriori memorie difensive. La F.I.G.C. ha tempestivamente adempiuto, fornendo copia del Comunicato Ufficiale 91/CND, da cui risulta la condanna (da parte della Commissione Disciplinare Nazionale) di Maurizio Zamparini a sei mesi di inibizione, e di Rino Foschi a tre mesi di inibizione. Il 23 giugno si è svolta l’udienza di discussione del ricorso. Considerato in diritto 1. – Va, per pregiudizialità logica, esaminata preventivamente l’eccezione d’inammissibilità sollevata da parte resistente. 2.– L’art. 32, comma 11, CGS prevede che “[l]e indagine relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1° luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale. 2) 1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale”. 3. – L’attribuzione alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale del compito di vagliare le ragioni addotte dalla Procura Federale al fine di ottenere proroghe eccezionali ai termini fissati per la conclusione delle indagini non implica che la funzione così esercitata sia meramente consultiva. Essa appare, piuttosto, decisoria, senza che, peraltro, ciò comporti attinenza all’attività contenziosa in senso tecnico,. Si tratta, dunque, di una valutazione intesa ad arginare possibili arbitri, ma destinata a rimanere interna al procedimento. Per conseguenza, l’impugnazione per saltum di detto assenso nei confronti dell’Alta Corte sarebbe ammissibile solo in presenza di norma ad hoc, che preveda specificamente una siffatta possibilità di ricorso diretto. Nel silenzio della disciplina rilevante sul punto, si deve assumere che l’eventuale concessione di proroga eccezionale alle indagini, in carenza di ragioni atte a giustificarla o del rispetto dei termini, costituisca vizio del procedimento, da far valere nelle successive fasi e negli ulteriori gradi del giudizio, finanche innanzi all’Alta Corte in quanto siano stati ritualmente esperiti i rimedi e ricorsi previsti dalla Giustizia Sportiva Federale. 4. – Il ricorso proposto deve pertanto ritenersi inammissibile. 5. – Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso. SPESE interamente compensate DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del CONI il 23 giugno 2010. Il Presidente F.to Riccardo Chiappa Il Relatore F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma l’8 luglio 2010 Il Segretario F.to Alvio La Face
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