CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 22/02/2011 Stefano Pace contro A.C. Ancona SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 22/02/2011 Stefano Pace contro A.C. Ancona SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, prof. Massimo Luciani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 20/2010 presentato in data 20 settembre 2010 dal sig. Stefano Pace, agente di calciatori, contro la A.C. Ancona s.p.a. per adempimento di pronuncia arbitrale (lodo 7 giugno 2010 tra le stesse parti principali) rimasta ineseguita. Ritenuto in fatto Il ricorrente ha proposto, in data 20 settembre 2010, ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva nei confronti della società calcistica A.C. Ancona s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, Viale della Repubblica n. 15, comunicandolo con raccomandata anche alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per ottenere l’adempimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (Codice TNAS), del lodo arbitrale 7 giugno 2010 comunicato alle parti il 12 luglio 2010, prot. n. 1400 TNAS; Il lodo anzidetto contiene la condanna della intimata A.C. Ancona s.p.a. al pagamento a favore dell’attuale ricorrente: a) della somma capitale di € 10.400/00 (diecimilaquattrocento/00), oltre gli interessi legali dalla della domanda al saldo; b) al pagamento delle competenze dell’arbitro, liquidate in € 700/00 (settecento/00) oltre accessori di legge e rimborsi delle spese documentate di trasferta dalla propria sede (Macerata) alla sede dell’arbitrato; c) al rimborso delle spese di lite complessivamente liquidate in € 700/00 (settecento/00) oltre accessori di legge; d) al pagamento integrale dei diritti amministrativi per il giudizio arbitrale. Con atto 2 agosto 2010 l’attuale ricorrente ha provveduto alla messa in mora della intimata società sportiva, specificando che l’importo complessivo dovuto era di € 12,808,65 (ovviamente computato con gli interessi fino a quella data). La società intimata è rimasta inerte, senza provvedere all’ adempimento e senza costituirsi in questa sede benché regolarmente convenuta in giudizio. Il ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2,comma. 7, lett. b) e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, assumesse ogni decisione necessaria per l’adempimento dell’obbligo della intimata di conformarsi al lodo arbitrale anzidetto; con vittoria di spese della presente procedura, nonché di spese, diritti ed onorari oltre iva, cpa e rimborso forfetario 12,50% di assistenza legale. Con comunicazione a mezzo fax in data 17 febbraio 2010, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di procura – avv. Sergio Puglisi Maraja –, ha comunicato di voler rinunciare al ricorso. Considerato in diritto La rinuncia al ricorso, secondo i princìpi generali, determina l’estinzione del procedimento. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA estinto il procedimento; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 18 febbraio 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 22 febbraio 2011.
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