CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 10/01/2011 U.S. Lecce – A.C. Cesena S.p.A. – Brescia Calcio S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 10/01/2011 U.S. Lecce - A.C. Cesena S.p.A. - Brescia Calcio S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 21/2010 e 22/2010, presentati rispettivamente in data 14 ottobre 2010 dalla società U.S. Lecce congiuntamente alla società A.C. Cesena S.p.A., e 27 ottobre 2010 dalla società Brescia Calcio S.p.A. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. - di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010 - che ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti società sportive avverso la delibera della neo costituita Lega Serie A del 1° luglio 2010 di approvazione dello Statuto – Regolamento (con riferimento, in particolare, all’art. 19, comma 2, par. 3), la quale ultima, intervenendo sulle regole di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi, ha determinato che dalle quote spettanti alle squadre neopromosse (Brescia, Cesena e Lecce) vengano detratte somme pari a 2,5 milioni di euro ciascuna, da assegnarsi in aumento alle quote spettanti alle squadre che partecipano alla Europa League; vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) - e della parte contro interessata - S.S. Lazio S.p.A.; visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi 23/2010, presentato in data 28 ottobre 2010 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010, con la quale sono stati rigettati i motivi difensivi e le conclusioni preliminari della Lega Nazionale Professionisti Serie A nel ricorso promosso dalle società Brescia, Cesena e Lecce avverso la delibera dell’assemblea ordinaria del 1° luglio 2010, nella parte in cui ha approvato l’articolo 1, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della L.N.P. Serie A; vista la costituzione in giudizio, nel predetto ricorso, delle parti resistenti – U.S. Lecce, A.C. Cesena S.p.A. e Brescia Calcio S.p.A.; udito nella udienza del 24 novembre 2010 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa; uditi, per le società U.S. Lecce e A.C. Cesena S.p.A., l’avv. Gianluigi Pellegrino; per la società Brescia Calcio S.p.A., l’avv. Claudio Cirielli; per la società S.S. Lazio S.p.A., l’avv. Gian Michele Gentile; per la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A), l’avv. prof. Ruggero Stincardini e, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, Ritenuto in fatto 1.- Con un primo ricorso a questa Alta Corte (21/2010) le società U.S. Lecce e A.C. Cesena S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della F.I.G.C. hanno chiesto l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. - di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010 - che ha respinto il reclamo proposto dalle ricorrenti società sportive avverso la delibera della neo costituita Lega Serie A del 1° luglio 2010 di approvazione dello Statuto – Regolamento (con riferimento, in particolare, all’art. 19, comma 2, par. 3), la quale ultima, intervenendo sulle regole di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi, ha determinato che dalle quote spettanti alle squadre neopromosse (in realtà per il 2010-2011 Brescia, Cesena e Lecce) vengano detratte somme pari a 2,5 milioni di euro ciascuna, da assegnarsi in aumento alle quote spettanti alle squadre che partecipano alla Europa League. Nel ricorso si espongono le vicende anche legislative dei diritti televisivi per la commercializzazione centralizzata e la relativa ripartizione, deducendo motivi basati su: -- violazione degli articoli 26 e 25 d. lgs. n. 9 del 2008 e dell’art. 1, comma 1, prima parte, comma 2, lett. g., e comma 3, lett. i), della legge n. 106 del 2007; -- violazione dello Statuto F.I.G.C., art. 9, commi 2 e 3; art. 1375 c.c., abuso del principio maggioritario. Le conclusioni del ricorso sono per l’annullamento dell’art. 19, comma 2, p. 3 dello Statuto - Regolamento impugnato e, ove occorra, della mancata censura in sede di verifica di conformità da parte della F.I.G.C. . Si è costituita la F.I.G.C. esponendo le vicende, astenendosi dal prendere posizione e sottolineando la estraneità alla materia dello Statuto della regola del riparto, che non sarebbe sottoposta al sindacato di legittimità della Federazione; nelle conclusioni si è rimessa ad una pronuncia secondo giustizia. Si è costituita il 20 ottobre 2010 la L.N.P. Serie A controdeducendo ampiamente solo sulle questioni di merito del ricorso, senza alcuna contestazione sulle questioni relative alle rigettate questioni proposte in primo grado sulla ricevibilità ed ammissibilità del reclamo alla Corte Federale. 2.- Con successivo ricorso (22/2010), la società Brescia Calcio S.p.A. proponeva analogo ricorso contro le stesse parti per l’annullamento della medesima decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. ed altri atti connessi, prospettando motivi similari centrati sempre sulla illegittimità dell’art. 19, comma 2, p. 3 dello Statuto della L.N.P. Serie A, chiedendo la riunione con il precedente giudizio. Si è costituita con atto 25 ottobre 2010 la società S.S. Lazio S.p.A. per resistere al predetto ricorso proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. con ampia memoria difensiva sullo svolgimento della vicenda. Viene contestata la competenza dell’Alta Corte, stante anche il contenuto patrimoniale, con dubbi sulla rilevanza per l’ordinamento sportivo. Inoltre, si prospetta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazioni sulle violazioni di legge compiute dalla Corte Federale, in quanto il ricorso preferisce soffermarsi su questioni di fatto; l’infondatezza dei motivi dedotti; l’inammissibilità del reclamo originario; la introduzione, da parte della previsione di riparto impugnata, di una sorta di tassa di ingresso delle nuove associate, come compensazione di carattere finanziario, che non toccherebbe i diritti del club ex d. lgs. n. 9 del 2008; la legittimità, per una associazione di carattere privato, di chiedere ai nuovi adepti un contributo di ingresso patrimoniale, anche se destinato ad uno scopo, come in qualsiasi circolo privato al quale ci si iscrive, preesistendo strutture, uffici e patrimonio. Si è costituita con atto 28 ottobre 2010 la L.N.P. Serie A con ampia memoria difensiva, riproponendo nella sostanza le argomentazioni prospettate in occasione delle controdeduzioni nel ricorso 21/2010 e concludendo, tra l’altro, per la conferma della decisione impugnata della Corte Federale, senza alcuna deduzione sul punto della rigettata irricevibilità o inammissibilità del reclamo originario alla stessa Corte Federale. La F.I.G.C. si è costituita il 29 ottobre 2010, proponendo controdeduzioni analoghe a quelle depositate nel ricorso 21/2010. 3.- Con ulteriore ricorso (23/2010) in data 28 ottobre 2010 la L.N.P. Serie A ha impugnato la anzidetta medesima decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. per la parte relativa al non accoglimento delle eccezioni di inammissibilità prospettate dalla stessa Lega e respinte dalla stessa decisione, che era stata interamente favorevole nel merito alla medesima Lega. Si sono costituite le Società intimate U.S. Lecce e A.C. Cesena S.p.A., che con memoria hanno illustrato la irricevibilità del ricorso, richiamandosi alla preclusione derivante dalle difese avanzate dalla stessa Lega nel precedente ricorso 21/2010, mancanti di qualsiasi contestazione sul punto, e alla decorrenza dei termini per ricorso incidentale; nel merito hanno concluso per l’infondatezza. Analoghe deduzioni ha svolto con memoria 15 novembre 2010 la società Brescia calcio S.p.A. . Considerato in diritto 1.- Innanzi tutto deve essere disposta la riunione dei tre ricorsi, stante l’identità dell’atto impugnato e delle parti, tenuto conto che è anche intervenuta una trattazione congiunta dei suddetti ricorsi in sede di udienza di discussione. 2.- Preliminarmente giova inquadrare la controversia, che nasce dallo Statuto -Regolamento della L.N.P. Serie A, che, all’art. 19, comma 2, p. 3, in relazione al riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi sulla base dei criteri fissati dal d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, prevede che “dalla quota spettante a ciascuna delle società neopromosse in Serie A…viene prelevata la somma di Euro 2.500.000,00 da distribuire… alle società di Serie A che parteciperanno alla Europa League…”. Le società ricorrenti nei ricorsi 21/2010 e 22/2010 sono appunto le tre società neopromosse quest’anno in Serie A, provenienti dalla Serie B, e che all’atto della adesione (1° luglio 2010 e prima della definitiva omologazione dello Statuto) alla Lega - si noti organismo associativo a carattere privatistico (con delega di funzioni da parte della F.I.G.C.), ma la cui associazione è necessaria per la partecipazione ai Campionati nazionali di calcio di Serie A – avevano formulato espressa riserva scritta all’atto del deposito della richiesta di adesione, riserva ribadita ancora in sede di assemblea del 1° luglio 2010. Lo Statuto - Regolamento veniva approvato definitivamente dalla Assemblea della L.N.P. Serie A il 1° luglio 2010 (comunicato alle ricorrenti il 5 luglio 2010) e successivamente omologato dalla F.I.G.C. . L’approvazione dello Statuto – Regolamento in data 1° luglio 2010 proviene da un organismo (Lega Nazionale Professionisti Serie A) diverso da quello che, in via provvisoria e salvo un previsto intervento normativo, aveva deliberato il 30 ottobre 2007, per stagioni di campionato anteriori al 2010, analoghi prelevamenti a carico delle neopromosse in Serie A (a parte ogni problema circa l’efficacia di delibera assembleare della sola categoria di Serie A, laddove la Lega era ancora unitaria di Serie A e B). Questi precedenti interventi erano avvenuti in epoca antecedente alla autosoppressione - separazione della Lega Nazionale Professionisti (comprendente allora la Serie A e B). Pertanto, la suddetta approvazione in data 1° luglio 2010 deve essere considerata delibera autonoma sia dal punto di vista soggettivo dell’organo emanante, sia dal punto di vista oggettivo e dell’efficacia come norma inclusa nello Statuto, atto fondamentale del nuovo organismo associativo. Detto nuovo organismo associativo (L.N.P. Serie A) è stato peraltro riconosciuto in data 8 giugno 2010 e solo da quel momento qualificabile come soggetto organizzatore e quindi abilitato alla determinazione del riparto dei diritti televisivi Serie A per il 2010-2011. D’altro canto le attuali ricorrenti, solo in quanto neopartecipanti in Serie A per la nuova stagione sportiva 2010-2011, avevano acquisito un interesse alla impugnativa del nuovo Statuto - Regolamento della Lega Professionisti Serie A, che si noti ha un unico aspetto di contatto con i deliberati del precedente organismo associativo disciolto, e cioè di avere per questa parte un testo riproduttivo del meccanismo di prelevamento forzoso, ma con efficacia e natura diversa in quanto inserito in una norma statutaria a base associativa. 3.- Sulla base delle precedenti considerazioni risulta di tutta evidenza sia la indisponibilità dei profili fatti valere in questa sede riguardo ai criteri di riparto surrichiamati in relazione al sistema legislativo dei diritti televisivi, sia la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo. Infatti, la questione riguarda una norma (i cui effetti patrimoniali sono solo consequenziali) e coinvolge direttamente il testo dello Statuto – Regolamento e la stessa base associativa di un organismo quale la L.N.P. Serie A che è associazione privatistica - la iscrizione alla quale, tuttavia, è necessaria per la partecipazione al Campionato di calcio di Serie A - riconosciuta dalla F.I.G.C. e da questa investita dell’affidamento di funzioni proprie ed essenziali dell’ordinamento sportivo calcistico. Di qui deriva la competenza di questa Alta Corte. 4.- Passando all’esame delle censure proposte, occorre sottolineare che le considerazioni della impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. e delle tesi difensive a sostegno della legittimità della decisione e dell’atto impugnato in sede Federale a riguardo delle esigenze di equilibrio competitivo per assicurare il mantenimento del maggior numero di posti nelle coppe europee delle squadre della L.N.P. Serie A sono giustificative della sola destinazione del prelevamento, ma non sono idonee a superare i vizi denunciati del sistema di ripartizione del carico economico sulle sole società neopromosse, di anno in anno, in Serie A. Del resto, la controversia nella attuale fase di ricorso a questa Alta Corte non investe la destinazione del prelievo e le contribuzioni a favore di partecipanti alla Europa League in ragione di un “interesse collettivo al mantenimento dell’adeguato livello competitivo delle squadre associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A nelle competizioni U.E.F.A.”. Infatti, il meccanismo escogitato nell’atto impugnato, in quanto pone l’onere del beneficio economico a favore di partecipanti ad Europa League esclusivamente a carico soltanto delle squadre neopromosse, costituisce il nucleo centrale della presente controversia ed è stato oggetto delle censure di legittimità nei ricorsi 21 e 22 del 2010, da ritenersi fondate nei limiti appresso specificati. Detto meccanismo di ripartizione degli oneri urta innanzitutto con il sistema di ripartizione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva e similari di eventi sportivi, di campionati e correlative manifestazioni, quale prefigurato dalla Legge 19 luglio 2007, n. 106 e dal d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. Nessuna delle disposizioni contenute nella suddetta normativa consente un comportamento discriminatorio e peggiorativo dei criteri di ripartizione delle risorse a carico solo di un piccolo numero di squadre, delimitate solo per la circostanza di essere neopromosse e proprio in una fase per le stesse squadre di adattamento e di maggiori esigenze di adeguamenti ad un livello superiore. Anzi, dal sistema legislativo possono trarsi principi differenti ed improntati ad una equa ripartizione, ad un equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni, ad una ugualitaria ripartizione per una quota prevalente e, per il resto, con previsione di criteri fondamentali tipizzati in via permanente e estranei alla circostanza della neopromozione in Serie superiore. E’ vero che vi sono anche ulteriori margini di criteri di ripartizione di dettaglio, affidati a deliberazione di categoria dell’organizzatore della competizione (art. 25 d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9), fermo un sistema di ripartizione transitorio di prima applicazione a partire dalla stagione sportiva 2010-2011 (art. 26, d. lgs. cit.). Tuttavia questi criteri di dettaglio ed integrativi fissati dalla Categoria non possono essere in contrasto con i principi della legge delegata, da interpretarsi alla luce della legge di delegazione. Inoltre, le somme stornate dai proventi radiotelevisivi, da destinare per finalità mutualistiche o di solidarietà o simili, non possono gravare su singoli associati limitati nel numero ed in base a criterio manifestamente arbitrario e irragionevole (in confronto dei criteri legislativi): a maggior ragione perché si ripartisce l’onere per un benefizio ritenuto tale per l’intera categoria partecipante alla Serie A. Il sistema di prelevamento non può essere congegnato in modo diverso da quello basato sulla distribuzione dell’onere sulle società associate di Serie A, mediante una soluzione pur rientrante nella discrezionalità del soggetto organizzatore (Assemblea L.N.P. Serie A) in ordine al dettaglio del criterio (egualitario per tutte le società sportive associate alla Lega della Serie A o proporzionato al contributo di ciascuna o con altro differente sistema di calcolo sempre con equa distribuzione sulla platea degli associati). Sono aspetti che, anche per la concreta quantificazione, devono rimanere nella discrezionalità del soggetto organizzatore entro, tuttavia, i confini di legittimità sovra precisati. Restano pienamente assorbiti gli altri profili prospettati nei ricorsi 21 e 22/2010. Di conseguenza i due ricorsi 21 e 22 del 2010 devono essere accolti, con annullamento dell’art. 19, comma 2, p. 3, dello Statuto - Regolamento della L.N.P. Serie A, approvato il 1° luglio 2010, per la parte relativa al prelevamento a carico soltanto delle società neopromosse in Serie A e, per effetto consequenziale, della relativa omologazione, sempre per questa sola parte, della F.I.G.C. . 4.- Il ricorso 23/2010 proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) in data 28 ottobre 2010, quale che sia la sua qualificazione, è da considerarsi inammissibile per le seguenti considerazioni: -- se considerato incidentale rispetto al ricorso principale 21/2010, è precluso dall’atto di costituzione 20 ottobre 2010 della stessa Lega nel suddetto ricorso proposto dalla società U.S. Lecce congiuntamente alla società A.C. Cesena S.p.A. contro la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui ai Comunicati Ufficiali n. 57/CGF del 15 settembre 2010 (dispositivo) e n. 66/CGF del 29 settembre 2010 (testo della decisione), poiché nell’atto non era dedotta alcuna contestazione sulla espressa statuizione della decisione su eccezioni della stessa Lega relativa a profili preliminari di ammissibilità e tardività del ricorso di primo grado, né vi è stata alcuna riserva su questo punto, ove ipoteticamente ammissibile. Di conseguenza, si è verificata acquiescenza su questo capo preliminare della decisione medesima (argomentando dall’art. 5, comma 1, lett. b, del Codice dell’Alta Corte, in riferimento anche ai principi ricavabili dall’art. 371 cod. proc. civ. e tenuto conto del principio generale di carattere processuale che le impugnative - soprattutto se in ultimo grado - di qualsiasi decisione definitiva devono concentrarsi in un unico giudizio (argomentando da art. 333 Cod. proc. civ. e da art. 96, comma 1, Cod. proc. am. D. lgs. n. 144 del 2010). -- se considerato incidentale rispetto al ricorso principale 22/2010, è precluso dall’atto di costituzione 28 ottobre 2010 della stessa Lega nel suddetto ricorso proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. contro la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., in base a medesimi motivi di inammissibilità suesposti ed inoltre per avere nelle conclusioni chiesto espressamente (pag. 17) di “confermare la decisione della Corte di Giustizia federale della F.I.G.C. di cui ai CC.UU. 57 e 66 del 2010”. Ove, in ipotesi ancorché denegata, dovesse essere considerato ricorso autonomamente proponibile per i profili di inammissibilità e tardività rigettati nella decisione impugnata, nonostante che la Lega fosse rimasta nel merito interamente vincitrice in primo grado, per economia processuale deve esserne dichiarata la infondatezza stante le già espresse – per altri fini - considerazioni nel punto 2 della motivazione, con riguardo alla autonomia della delibera 1° luglio 2010 e alla sua autonoma lesività nei confronti delle attuali anzidette società neopromosse e quindi tempestiva impugnazione. 5.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese nei confronti della F.I.G.C., stante il suo comportamento processuale e l’aspetto limitato della omologazione. Devono, invece, essere condannate in solido al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, a favore delle ricorrenti, rispettivamente nei ricorsi 21/2010 e 22/2010, la L.N.P. Serie A e la contro interessata società S.S. Lazio S.p.A., costituitasi in giudizio resistendo ai ricorsi, con la compensazione per i 2/3 (due terzi), stante la novità delle questioni e la natura regolamentare dell’atto impugnato. Si liquidano le spese e gli onorari di giudizio, considerato il complesso dei tre ricorsi e delle memorie presentate e delle questioni proposte dalle parti, calcolando, nella misura di un terzo, in euro 3.000/00 (tremila/00) a favore della società U.S. Lecce e congiuntamente alla società A.C. Cesena S.p.A., e in euro 3.000/00 (tremila/00) a favore della società Brescia Calcio S.p.A., oltre gli accessori per ciascuna liquidazione per IVA, per contributi CPA e per rimborso dei diritti amministrativi corrisposti dalle predette società. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIUNISCE i ricorsi indicati in epigrafe, ACCOGLIE i ricorsi 21 e 22/2010, proposti dalle società U.S. Lecce, A.C. Cesena S.p.A e Brescia Calcio S.p.A. e per l’effetto, in parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui ai Comunicati Uff. n. 57 e n. 66/CGF del 15 settembre e 29 settembre 2010, ANNULLA l’articolo 19, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della LNP Serie A limitatamente alla parte che prevede il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in Serie A; DICHIARA inammissibile e comunque infondato il ricorso 23/2010 proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A); CONDANNA la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. Serie A) e la contro interessata società S.S. Lazio S.p.A. al pagamento in solido delle spese liquidate come in motivazione, con compensazione dei due terzi; COMPENSA interamente le spese del giudizio nei confronti della F.I.G.C.; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, in conferenza telefonica e telematica il 20-22 dicembre 2010. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 10 gennaio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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