CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 08/04/2011 dott. Claudio Perruzza in proprio e quale Presidente C.U.S. Roma contro il C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 08/04/2011 dott. Claudio Perruzza in proprio e quale Presidente C.U.S. Roma contro il C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2011, presentato in data 25 gennaio 2011 dal dott. Claudio Perruzza in proprio e quale Presidente C.U.S. Roma contro il C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano avverso la deliberazione in data 15 gennaio 2011 con la quale il Consiglio Federale C.U.S.I. ha disposto il commissariamento del C.U.S. Roma per un periodo di mesi sei e la nomina di un commissario straordinario, nella persona dell’ing. Mario Nasciuti, con il conseguente scioglimento, con effetto immediato, di tutti gli organi ordinari; nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso a quello sopra indicato, vista la costituzione in giudizio della parte resistente, C.U.S.I.; udito nella udienza del 10 marzo 2011 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi per la parte ricorrente – Perruzza - C.U.S. Roma – l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Maria Cristina Pieretti e per la parte resistente – C.U.S.I. – l’avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini; Ritenuto in fatto Con ricorso in data 25 gennaio 2011, Claudio Perruzza, in proprio e nella dichiarata qualità di Presidente del Cus Roma (Centro Universitario Sportivo), aderente al Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano), esponeva in sintesi quanto segue. A seguito di un precedente provvedimento di commissariamento adottato dal Cusi a carico del Cus Roma, annullato da questa Corte con decisione n.14 del 29 luglio 2010, e della sia pur tardiva riconsegna al Cus dei libri sociali (che aveva consentito la cessazione della gestione commissariale e il reinserimento degli organi ordinari), lo stesso Cusi aveva deliberato l'avviamento di una nuova procedura di commissariamento; aveva disposto un'indagine conoscitiva e la contestuale nomina di due verificatori, che avevano consegnato la relazione loro commissionata il 21 ottobre 2010 e, successivamente, anche una relazione integrativa (10 dicembre 2010). In precedenza, immediatamente dopo l'annullamento del provvedimento di commissariamento, era stata convocata l'assemblea dei soci del Cus Roma (5 nov. 2010) affinché provvedesse al rinnovo del Consiglio direttivo, attesa la situazione di paralisi operativa in cui esso Cus versava per le insanabili contrapposizioni insorte al suo interno. Il consiglio direttivo eletto aveva dato inizio alla verifica degli addebiti ascrivibili ai precedenti Amministratori, "onde stabilire il tempestivo superamento di eventuali criticità". Contemporaneamente il Consiglio federale del Cusi aveva contestato al Cus Roma, in data 11 dicembre 2010, diversi addebiti cui aveva replicato il nuovo Presidente. Dedotto che il quadro normativo sarebbe rimasto immutato in punto di competenza dell'Alta Corte, il Cus Roma ha rilevato essenzialmente: - che, venuto meno il precedente destinatario degli addebiti, non poteva essere attuata una seconda procedura di commissariamento, posto che la nuova governance stava appunto verificando la necessità di ulteriori interventi correttivi ed aveva convocato l'Assemblea Ordinaria annuale che avrebbe anche provveduto "al rinnovo delle cariche sociali giunte alla loro naturale scadenza"; - che, contrariamente alla infondata deduzione del Cusi, fra il vecchio ed il nuovo Consiglio direttivo recentemente eletto, sussisterebbe piena discontinuità (mentre il Collegio dei Probiviri " risultava insuscettibile di sostituzione in corso di mandato"); - che l'assemblea dei soci era stata legittimamente convocata ed aveva correttamente votato anche con il necessario quorum; -che comunque non era stata contestata la validità del deliberato assembleare; - che l'attuale governance non doveva rispondere delle eventuali inadempienze dei precedenti Amministratori; - che conseguentemente, a distanza di pochi mesi dalla conclusione del precedente contenzioso, il nuovo commissariamento, del tutto illegittimo ed arbitrario, era causa di gravi danni ad esso Cus. Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento e la sua immediata sospensione. Costituitosi in giudizio, il Cusi chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile anche in virtù della sopravvenuta approvazione, ad opera del Consiglio Nazionale del Coni, del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva il cui articolo 12 subordinava la competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva alla condizione (nella specie non esistente) che detta competenza fosse recepita nello Statuto dell'EPS. Tale norma, osserva il Cusi, costituisce comunque un sicuro parametro interpretativo della disposizione di riferimento applicabile nella specie. Nel merito il Cusi controdeduceva: - che non era raffigurabile alcuna discontinuità fra il nuovo e il vecchio Consiglio direttivo; - che il provvedimento di Commissariamento, basato su presupposti pienamente fondati, doveva considerarsi legittimo. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il suo rigetto. Nel giudizio si è costituito anche il Commissario straordinario nominato dal Cusi deducendo considerazioni analoghe a quelle esposte da detto Ente . Con provvedimento 10 febbraio 2011 il Presidente di questa Corte ha disposto, in relazione all'istanza di sospensione degli atti, "l'acquisizione dello Statuto originario del Cusi e delle successive modifiche con relative approvazioni...nonché l'eventuale approvazione dello Statuto Cus Roma e l'approvazione definitiva del Regolamento Coni degli Enti di promozione sportiva; ha disposto inoltre l'abbreviazione dei termini alla metà, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva. Successivamente, sciogliendo la riserva presa all'udienza collegiale del 18 febbraio 2011, cui era stata rinviata la causa, il Collegio disponeva l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, sospendeva l'atto impugnato limitatamente al potere di ammissione di soci e rinviava la discussione all'udienza del 10 marzo 2011. Acquisiti i chiarimenti richiesti, in detta udienza collegiale le parti, illustrate ampiamente le rispettive tesi, si riportavano alle conclusioni già formulate. Agli atti risulta una delega rilasciata dal Presidente del CUSI, dott. Leonardo Coiana, al proprio avvocato, Lorenzo Grisostomi Travaglini, ritualmente autenticata. Considerato in diritto La questione della sussistenza o meno della potestas judicandi di questa Alta Corte ha priorità logico-giuridica giacché l’eventuale esclusione avrebbe effetto assorbente di qualsiasi altra eccezione di rito o di merito. Parte ricorrente, invocando l’affermazione della “competenza” di questa Corte, si rifà all’orientamento da essa già espresso nella citata decisione tra le stesse parti avente ad oggetto la impugnativa del precedente provvedimento di commissariamento del CUS Roma. In detta decisione - rileva il Cus Roma - veniva posto in evidenza e premesso il riconosciuto, nuovo, ampio potere normativo del Coni in tema di organizzazione e funzionamento della Giustizia sportiva: vale a dire la facoltà, sancita anche dalla legislazione statale, di esercitare la propria jurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale in quelle ipotesi in cui il Coni stesso ritenga di introdurre un'ulteriore fase di giustizia federale sportiva. Alla luce di tale orientamento, la norma dell'art. 12 della statuto laddove prevede l'applicabilità della disciplina dello stesso art.12 e dei seguenti articoli 12bis e 12ter (concernenti il sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport) alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva e precisa "ove previsto nei rispettivi statuti", non dev'essere interpretata in senso letterale, come applicabilità condizionata a detta previsione esplicita, bensì come mera possibilità per gli enti stessi di riportare anche formalmente nei loro statuti la nuova, cogente disciplina da ritenersi comunque operativa. Parte ricorrente, inoltre, contesta anche che la modifica apportata all’art. 12 del Regolamento del Coni concernente gli Enti di promozione sportiva (laddove esplicitamente “condiziona” alla previsione apposita nei rispettivi statuti la esistenza della “giurisdizione” dell’Alta Corte e del Tribunale dello Sport per le controversie che li riguardano) possa costituire una norma di “interpretazione autentica” dell’art. 12 dello Statuto del Coni (che in tal caso avrebbe efficacia retroattiva), rilevando che detta modifica attiene non alla stessa norma da interpretare, bensì ad altra disposizione regolamentare (e cioè non allo Statuto, ma allo specifico regolamento che riguarda soltanto gli Enti di Promozione Sportiva). Esclude, peraltro, il ricorrente che possa avere diretta applicabilità la disposizione dell’art. 12 del citato Regolamento Coni concernente proprio gli Enti di promozione (quali il CUS) per il noto principio “tempus regit actum”, essendo la disposizione in esame entrata in vigore qualche giorno dopo il deposito del proprio ricorso a quest'Alta Corte. Per contro il Cusi invoca una decisione di inammissibilità del ricorso sulla base della inesistenza della potestas judicandi di questa Alta Corte, invocando sia l’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 12 del Regolamento Coni, sia, quanto meno, una diversa interpretazione dell’art. 12 dello Statuto Coni alla luce della riformulazione della disposizione regolamentare citata. Ritiene la Corte che la modifica apportata dal Coni, nell’ambito della sua potestà normativa, all’art. 12 del citato Regolamento per gli Enti di Promozione Sportiva (pur non potendo la nuova disposizione trovare immediata e diretta applicazione alla causa in corso per l’esatto rilievo della anteriorità di questa rispetto alla entrata in vigore della norma) imponga al Collegio un riesame del precedente orientamento interpretativo dell’art. 12 dello Statuto. Non v’è dubbio che la riformulazione della disposizione del Regolamento, essendo espressione della medesima potestà normativa del Coni (sia pure esercitata in un momento successivo e in una sede, ancorché diversa, comunque appropriata, concernendo lo stesso ambito della giustizia sportiva) costituisca un canone ermeneutico della disposizione dell’art. 12 dello Statuto dal quale, alla data di questa seconda decisione, difficilmente potrebbe prescindersi, essendo all’evidenza le due disposizioni in un rapporto di generale a speciale. A parere di questa Corte non può al presente disconoscersi che l’avere il Coni ritenuto di dover esplicare la propria potestà normativa modificando il Regolamento per gli Enti di Promozione Sportiva (nel quale - si ripete - ha senza equivoci posto una evidente condizione alla possibilità di devolvere alla giurisdizione degli Organismi di giustizia del Coni le controversie insorte nell’ambito di detti particolari Enti) rende ora chiaro il significato della dibattuta espressione contenuta nell’art. 12 dello Statuto, indicando per certo che, anche in detta fonte normativa, si è voluto delimitare l’ambito di inderogabilità della giurisdizione degli Organismi di giustizia del Coni, stabilendo per gli enti di promozione dello sport - in ragione della loro peculiarità rispetto agli altri enti aventi come finalità la pratica di specifici sport – la mera facoltà di aderire alla giurisdizione in parola attraverso l’esplicita volontà in tal senso manifestata dall’Assemblea in sede di approvazione o modifica dello Statuto. In presenza di detta chiara volontà del Coni, ente titolare dello specifico potere normativo, non può più prevalere sul dato letterale quella interpretazione estensiva dell’art. 12 dello Statuto circa l’ambito di operatività della jurisdictio dell’Alta Corte, benché formulata all’epoca sulla base di argomentazioni corrette e condivisibili sul piano delle regole generali di ermeneutica giuridica. Alla luce delle esposte considerazioni, essendo pacifico che lo statuto del CUS non reca la clausola che devolve agli Organi di Giustizia del Coni le controversie insorte nei confronti di altri CUS ovvero del CUSI, deve escludersi che nella specie ricorra la potestas judicandi di questa Alta Corte. D’altro canto il sopravvenuto nuovo Statuto del CUSI, che sulla base degli elementi forniti dalle parti non può non essere considerato in vigore in base all’art. 26, comma 3 ter, per effetto del decorso del termine di 90 giorni per il rinvio da parte del Coni, prevede alcuni mezzi giustiziali non esperiti. Giova osservare che la approvazione per silenzio assenso non esclude l’obbligo di adeguamento da parte del CUSI del suddetto nuovo Statuto ai principi dell’ordinamento sportivo applicabili, come più volte chiarito dal Coni e del resto preannunciato dallo stesso Cusi. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ogni altra domanda, eccezione o deduzione rimane assorbita. Sussistono giusti motivi (difficoltà delle problematiche, comportamento delle parti, precedente giurisprudenziale difforme per le ragioni suesposte) sia per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio fra tutte le parti sia per concedere alla parte ricorrente la rimessione in termine per eventualmente proporre i rimedi giustiziali previsti dell’ordinamento sportivo. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 10 marzo 2011. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni F. Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma l’8 aprile 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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