CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 19/07/2010 Mantova A.C. s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 19/07/2010 Mantova A.C. s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chiappa, Presidente Dott. Alberto de Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Hanno pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 5/2010 presentato in data 4 – 7 maggio 2010 dal sig. Tullio Tinti, agente di calciatori, contro la società Mantova A.C. s.r.l. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”) per adempimento di pronuncia arbitrale (lodo 22 febbraio 2919 tra le stesse parti principali) rimasta ineseguita Ritenuto di fatto Il ricorrente ha proposto, in data 4 – 7 maggio 2010, ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva nei confronti della società calcistica Mantova A.C. s.r.l. – Viale Te n. 7/9 Mantova -, comunicandolo con raccomandata anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per ottenere l’adempimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Giudici innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri (Codice TNAS) , del lodo arbitrale 22 febbraio 2010 comunicato alle parti il 25 marzo 2010 (Prot. n. 0687 TNAS); Il lodo anzidetto contiene: a) la condanna della intimata Mantova A.C. s.r.l. al pagamento a favore della attuale ricorrente della somma capitale di € 59.400,00 (Cinquantanovemilaquattrocento), oltre gli interessi legali dalle singole fatture fino al soddisfo, e oltre le spese di lite complessive liquidate in € 5.000,00 (Cinquemila) oltre Iva e CPA come per legge e con rimborso forfetario pari al 12,5 % per assistenza legale; b) a carico della stessa Mantova A.C. s.r.l. dei diritti amministrativi per il giudizio arbitrale. Con atto 6 aprile 2010 l’attuale ricorrente ha provveduto alla messa in mora della intimata società sportiva, specificando che l’importo complessivo dovuto era di € 68,513,77 (ovviamente computato con gli interessi fino a quella data). LA società intimata è rimasta inerte, senza provvedere all’adempimento e senza costituirsi in questa sede benché regolarmente convenuta in giudizio. Il ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte, ai sensi del combinato disposto dell’’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2, comma 7, lett.b) e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizi Sportiva, assumesse ogni decisione necessaria per l’adempimento dell’obbligo della intimata di conformarsi al ldo arbitrale anzidetto; con vittoria di spese della presente procedura. Con ordinanza presidenziale istruttoria 31 maggio 2010 questa Alta Corte, considerata l’opportunità che siano chiarite le ragioni per le quali il suddetto lodo, contenente la condanna della società calcistica Mantova A.C. s.r.l. al pagamento di € 59.400 oltre accessori è rimasto inseguito, ha invitato la società Mantova A.C. s.r.l. a fornire i chiarimenti ed ha assegnato il termine del 15 giugno, ore 13, per il deposito dei relativi atti; fissando la camera di consiglio del 23 giugno 2010, ore 14, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della’Alta Corte di Giustizia Sportiva per udire i difensori della parti, con facoltà di presentare scritti difensivi entro il termine di cinque giorni dalla prima della suddetta data della camera di consiglio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, essendo stata data la prova, con l’esibizione del lodo, dei pretesi obblighi pecuniari di pagamento, malgrado espressa richiesta alla società intimata di indicare eventuali ragioni giustificative, richiesta istruttoria formulata in sede di ordinanza presidenziale istruttoria 31 maggio 2010 e rimasta inseguita. Pertanto in accoglimento del ricorso deve essere disposto l’adempimento coattivo dell’obbligo di conformarsi al giudicato, mediante la nomina di un Commissario ad acta, che provveda agli adempimenti dovuti a favore della ricorrente, utilizzando in via prioritaria eventuali contributi e somme comunque esistenti presso la Federazione e/o Lega di appartenenza della intimata, ed in difetto assumendo ogni iniziativa idonea ad assicurare l’adempimento completo degli obblighi sanciti con la presente decisione in forma semplificata, sostituendosi, ove occorra, agli organi competenti della società sportiva. Alla soccombenza della intimata società sportiva Mantova A.C. s.r.l. segue l’onere delle spese del presente giudizio, liquidate, insieme agli onorari di avvocato, in complessive € 2.500,00 oltre IVA e CPA, oltre il rimborso dei diritti amministrativo pagati dal ricorrente, e oltre al pagamento dei diritti amministrativi dovuti come parte intimata ancorché non costituita e al pagamento a favore del Commissario ad acta delle spese per l’assolvimento della funzione e del compenso forfetario liquidato in € 1.000/00 (mille/00), oltre eventuali spese. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto nomina il Segretario Generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (con facoltà di delegare altro soggetto appartenente alla Federazione) quale Commissario ad acta per i predetti adempimenti. CONDANNA la intimata Mantova A.C. s.r.l. al pagamento delle spese ed oneri come liquidati e dettagliati in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI il 23 giugno 2010. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 19 luglio 2010 Il Segretario F.to Alvio La Face
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