F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all.Antonio RAVIDA’ / A.S.D. SPORTING VIAGRANDE ( 61/90 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all.Antonio RAVIDA’ / A.S.D. SPORTING VIAGRANDE ( 61/90 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA L’allenatore Antonio Ravidà chiede il riconoscimento delle scadenze insolute come da accordo tipo sottoscritto tra questi e la Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Viagrande in data 10 Ottobre 2010 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Sicilia. Il contratto prevedeva l’assunzione del sig. Ravidà in qualità di collaboratore della prima squadra della suddetta società che partecipava al campionato di Promozione girone C Sicilia per la stagione sportiva 2008/2009. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di 6.000 euro da pagarsi in quattro ratei da 1.500 euro ciascuno così scadenzati:30 Novembre 2008,30 Gennaio 2009,30 Aprile 2009, 30 Giugno 2009. In data 17 Novembre 2008, il sig. Ravidà comunicava le sue dimissioni alla Società. Nella domanda fatta a questo Collegio il sig. Ravidà richiede l’immediato pagamento della prima scadenza pari a 1.500 euro oltre agli interessi derivante alla svalutazione monetaria. La società ASD Sporting Viagrande, invitata più volte a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore sig. Ravidà ed obbliga la società al pagamento della somma di 1.110 euro (calcolo effettuato sui 37 giorni di effettivo lavoro svolto) oltre agli interessi di mora. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria,nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio,in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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