F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all.Nicola BIANCOFIORE / A.S.D. EUROPA GRUMESE ( 113/90 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all.Nicola BIANCOFIORE / A.S.D. EUROPA GRUMESE ( 113/90 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA Con ricorso del 6/2/2010 l’allenatore di Base Biancofiore Nicola,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F.,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte dell’A.S.D. Europa Grumese,partecipante al campionato di promozione pugliese,il pagamento della somma di € 6.500,oo quale premio di tesseramento,stipulato in data 3/8/2009,da doversi pagare in quattro rate,tre da € 1.500,oo cadauna e una da € 2.000,oo più gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Dagli atti pervenuti in Segreteria risultava depositato il contratto in data 3/8/2009. L’allenatore premetteva nel ricorso che l’interruzione del rapporto era avvenuta in data 27/11/2009 prima verbalmente poi con raccomandata a.r.con data 3/11/2009 e di aver attivato correttamente, come risulta dagli atti,la procedura di autotutela prevista per gli allenatori dal regolamento,inviando raccomandata ,sempre agli atti,con cui dichiarava di rimanere a disposizione della società per la stagione in corso. La società,seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio,nulla contro deduceva. La domanda appare meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale fa obbligo all’A.S.D.Europa Grumese al pagamento della somma di € 6.500,oo quale saldo del premio di tesseramento più € 60,oo quali interessi di mora. Nulla è dovuto per la svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,in mancanza di prova dell’effettivo danno. La presente decisione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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