F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Mario Sandro CALIO’ / A.S.D. BUSET0 ( 119/90 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010
VERTENZA: all. Mario Sandro CALIO’ / A.S.D. BUSET0
( 119/90 )
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 13/01/2010 l’allenatore Mario Sandro Caliò regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.
della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Buseto partecipante al
campionato di Promozione 2008/2009 di pagargli la somma di € 1000 a saldo del premio di
tesseramento stabilito in 5 rate di € 500 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria.
Asserisce inoltre che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/10/2008 la
A.S.D. Buseto non ha effettuato il pagamento delle rate di € 500 scadute il 3/3/2009 e il 3/4/2009.
Al fine di documentare il ricorso questo Collegio richiedeva al C.R. Sicilia L.N.D. la data del
deposito del contratto ma lo stesso Comitato rispondeva che la A.S.D. Buseto nella stagione
2008/2009 aveva tesserato l’allenatore Piacentino Alberto. Il 23/3/2010 la A.S.D. Buseto invitata da questo Collegio con raccomandata A/R nulla ha ritenuto di controdedurre.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Mario Sandro CALIO’ e fa obbligo alla A.S.D. BUSETO pagargli la somma di € 1000 oltre € 8 per accessori equamente calcolati.
L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data
dell’effettivo soddisfo al tasso legale. Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale non avendo l’allenatore Mario Sandro CALIO’ provveduto al deposito del contratto,così come previsto dalle normative vigenti. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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