F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Giuseppe DI GAETANO / A.S.D. BUSET0 ( 120/90 ) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Giuseppe DI GAETANO / A.S.D. BUSET0 ( 120/90 ) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 13/01/2010 l’allenatore Giuseppe Di Gaetano regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Buseto partecipante al campionato nazionale Juniores 2008/2009 di pagargli la somma di € 500 a saldo del premio di tesseramento stabilito in 2 rate di € 500 e una da € 350 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria.Asserisce inoltre che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/10/2008 la A.S.D. Buseto non ha effettuato il pagamento della rata di € 500 scaduta il 28/2/2009. Il 23/3/2010 la A.S.D. Buseto invitata da questo Collegio con raccomandata A/R nulla ha ritenuto di controdedurre. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Giuseppe DI GAETANO e fa obbligo alla A.S.D. BUSETO pagargli la somma di € 500 oltre € 7 per accessori equamente calcolati. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it