F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Franco MILETTA / S.S. MESORACA (98/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010
VERTENZA: all. Franco MILETTA / S.S. MESORACA
(98/90)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 15/01/2010, l’allenatore di Base UEFA B Miletta Franco, iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il
pagamento della somma di €. 2.000,00, per premio tesseramento, €. 173,00 per spese di viaggi oltre
gli interessi legali e svalutazione monetaria.
Nel ricorso l’allenatore Miletta, nel precisare che con regolare scrittura privata del 18/09/2009, la
sopracitata Società si era impegnata a corrispondergli la somma di €. 2.000,00, in unica soluzione,
oltre al rimborso spese viaggi, come per legge, per la conduzione tecnica della 1^ squadra partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. per la
stagione sportiva 2009/2010. Il ricorrente ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato.
Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta dell’11/02/2010, della Segreteria di questo
Collegio, ha trasmesso copia dell’accordo economico sottoscritto tra la Società Mesoraca e
l’allenatore Miletta Franco depositato in data 18/09/2009.
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 29/03/2010, ha contro dedotto
affermando che il ricorrente nelle prime tre partite di campionato non si è presentato e né ha fornito
giustificazioni per la sua assenza, mentre nelle successive quattro giornate vi ha partecipato pur tra
grande difficoltà legate alla scarsa volontà a procedere a regolari allenamenti e quindi, al rispetto
degli impegni assunti e, pertanto, allo stesso non dovranno essere riconosciute le spese di viaggio
per il mese di settembre 2009 e parte per il mese di ottobre.
A seguito di questi episodi la Società ha richiesto le dimissioni, anche in presenza di scarsi risultati.
Ancora ha richiesto una valutazione sul comportamento sportivo tenuto dal ricorrente il quale ha
contravvenuto agli obblighi assunti determinando un danno morale e sportivo alla Società.
Ha, infine, richiesto l’archiviazione di quanto lamentato dall’allenatore ricorrente con l’applicazione
di procedure disciplinari per il comportamento avuto.
Vengono altresì allegati n. 3 distinte di gare dove non è riportato il nome dell’allenatore in quanto
assente. Il ricorrente con raccomandata del 14/05/2010, ha contro dedotto alle osservazioni della Società e chiarisce che le assenze delle prime giornate di campionato sono state dettate dal suo matrimonio e ciò era a conoscenza del Presidente che aveva sottoscritto il tesseramento. Inoltre, ha affermato che nessuna contestazione gli è stata mai mossa per le tre assenze e nè per altri motivi e, pertanto, conferma la sua richiesta di pagamento del dovuto.
Tutto ciò premesso, questo Collegio Arbitrale decide di accogliere parzialmente il ricorso proposto
dall’allenatore Miletta Franco. Al ricorrente non spettano le spese di viaggi per il mese di Settembre 2009, pari ad € 49,60 (8
viaggi x Km. 20 = Km 160 x 0,31= 49,60) che, per sua ammissione non ha sostenuto per
matrimonio. In ordine ai comportamenti “scorretti” tenuti dal tecnico la Società avrebbe dovuto segnalarli agli
Organi competenti della F.I.G.C. per gli eventuali provvedimenti del caso, e non già richiederlo a
questo Collegio che è deputato a dirimere solo le controversie economiche.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Mesoraca di
corrispondere all’allenatore Miletta Franco la somma di €. 2.000,00 per il premio di tesseramento
per la stagione sportiva 2009/2010, di €. 124,00 per spese di viaggio per il periodo settembre / novembre 2009, oltre ad €.14,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 2.138,00. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S..
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