F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all.Salvatore BARBIERI / Pol. SAINT CHRISTOPHE ( 104/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all.Salvatore BARBIERI / Pol. SAINT CHRISTOPHE ( 104/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Barbieri Salvatore, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 812010 chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 2000,00 (duemila0) quale premio di tesseramento oltre interessi, nei confronti della Pol. S. Christophe partecipante al campionato di Eccellenza Comitato Regionale Piemonte stagione sportiva 20082009, come previsto dalla scrittura privata stipulata 2012009. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 9/02/2010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e il 2532010 al C.R. Piemonte conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società Pol. S.Christophe con nota del 19/02/2010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore dichiarando di avergli già corrisposto € 2000,00 con assegno bancario come da matrice allegata agli atti del presente ricorso il 2212009. La società, però, nulla dimostrava riguardo all’avvenuto pagamento della seconda rata di € 2000,00 richiesta dal tecnico con scadenza il 30 aprile 2009. L’allenatore in data 232010 rispondeva alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico, come da ricorso inoltrato, e puntualizzando di non aver ricevuto nè la somma di € 2000,00 riferita alla seconda rata, nè altro compenso. La società Pol. S.Christophe,regolarmente informata, nulla obiettava. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’all. Barbieri Salvatore e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società Pol. S. Christophe di corrispondere la somma di € 2000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 20,00 per un ammontare complessivo di € 2.020,00 (duemilaventi0) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale avendo il tecnico violato l’obbligo del deposito dell’accordo economico presso il C.R. Piemonte L.N.D. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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