F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Marcello BARACCO / VALLE d’AOSTA CALCIO srl ( 107/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010
VERTENZA: all. Marcello BARACCO / VALLE d’AOSTA CALCIO srl
( 107/90 )
ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 16 gennaio 2010 l’allenatore di base Marcello Baracco, regolarmente iscritto nei
ruoli federali., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la stagione
sportiva 2008/2009 come allenatore in seconda della Prima squadra, della Società Valle d’Aosta
Calcio, partecipante al Campionato Nazionale serie “D” a decorrere dal 01.01.2009 al 30.06.2009.
La suddetta Società con scrittura privata regolarmente depositata si era impegnata a corrispondere al
Sig. BARACCO la somma di euro 4.000,00 da pagarsi in quattro rate mensili da 1.000,00 euro
cadauna quale premio tesseramento annuale.
Con lo stesso ricorso precisa di aver sottoscritto per la stagione sportiva 2009/2010 un ulteriore
accordo, sempre per la conduzione in qualità di allenatore in seconda della prima squadra a
decorrere dal 01.08.2009 fino al 30.06.2010, che prevedeva la corresponsione di un premio
tesseramento annuale di euro 9.000,00 da pagarsi in dieci rate dell’importo mensile di euro 900,00
cadauna.
Il Sig. Baracco in data 15.10.2009 ha rassegnato le proprie dimissioni, come da missiva comunicata
alla controparte allegata in atti.
Con il reclamo in esame, espone di aver ricevuto per la stagione 2008/2009 solo la somma di euro
1.600,00, mentre nulla ha ricevuto per la stagione 2009/2010.
Alla data di presentazione del ricorso, 16.01.2010 il Sig. Baracco è ancora creditore della
complessiva somma di euro 4.650,00 più gli interessi di mora ed il risarcimento del danno da
rivalutazione monetaria di cui euro 2.400,00, quale saldo della stagione sportiva 2008/2009 (come
espressamente riconosciuto nella scrittura di ricognizione di debito allegata in atti) ed euro 2.250,00
quale somma dovuta dal 1° agosto 2009 alla data delle rassegnate dimissioni per la stagione
2009/2010.
In data 9 febbraio 2010 il Segretario di questo Collegio Arbitrale richiedeva con Raccomandata AR
del 10.02.2010 alle parti di depositare le proprie controdeduzioni.
Il Collegio esaminata la documentazione osserva che la società nulla ha ritenuto di controdedurre,
pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla Società Valle d’Aosta Calcio srl di corrispondere
all’allenatore Sig. BARACCO Marcello la somma di euro 4.650,00 di cui euro 2.400,00 per la
stagione 2008/2009 e di euro 2.250,00 per la stagione sportiva 2009/2010 oltre gli interessi di mora
equitativamente calcolati, pari ad euro 68,00 per un importo complessivo di euro 4.718,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 3 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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