F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all.Antonio SALTARELLI / A.C.D. ALBENGA ( 108/90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010
VERTENZA:all.Antonio SALTARELLI / A.C.D. ALBENGA
( 108/90 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 20.01.10 Saltarelli Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,
adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte AC Alberga ASD, il pagamento
della somma residua complessiva di € 3.200,00 su quella maggiore di € 7.200,00 quale saldo del
premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti il 4.09.09 per la Stagione
calcistica 2009/10 della I Ctg. Ligure Gir. A. L’allenatore istante premetteva nel presente ricorso che l’interruzione del rapporto era avvenuta con licenziamento del 24.11.09 e di aver attivato, correttamente come risulterà in atti, la procedura di
autotutela prevista per gli allenatori dal regolamento vigente inviando r.a.r., a mezzo del proprio
legale nel caso in esame, sempre in atti, con cui dichiarava di rimanere a disposizione per la
stagione corrente. La convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del
Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente
C.R.Liguria, sempre su istanza della Segreteria, dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 3.200,00, valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata dal Segretario del Collegio,non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla è però dovuto per il danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore
Saltarelli Antonio e la AC Albenga ASD, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante
per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 3.200,00 oltre interessi nella misura
dell’1 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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