F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Antonio Pasquale CICIRELLI / A.D.S. GRIMALDI ( 116/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Antonio Pasquale CICIRELLI / A.D.S. GRIMALDI
( 116/89 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 20.03.09 l’allenatore dilettante regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico
della F.I.G.C. Cicirelli Antonio Pasquale, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da
parte della A.S.D. GRIMALDI, il pagamento della somma di € 1.060,20 a titolo di rimborso per
indennità chilometrica come previsto in due distinti accordi ; uno relativo alla stagione sportiva
2007/08, anche se siglato a Gennaio del 2008 e l’altro relativo alla stagione sportiva 2008/09,
siglato il 1°.09.08 che escludevano entrambi la corresponsione del premio di tesseramento.
I citati accordi erano stati regolarmente depositati presso il competente Comitato, come
puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio. La Società, invitata a controdedurre, inviava note di replica. La domanda non può essere accolta. L’istante non ha fornito la benché minima prova documentale delle spese chilometriche e di trasferta che dice di aver sostenuto e tale assoluta carenza di elementi in tal senso, come da costante orientamento di questo Collegio anche nel caso, che pure non è quello che occupa, in cui la parte convenuta non abbia controdedotto, comporta il rigetto deella domanda.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Cicirelli
Antonio Pasquale contro l’A.S.D. Grimaldi rigetta la stessa. La presente delibera è inappellabile.
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