F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: Giuseppe DI LEONE SANTULLO / FCD LOTTOGIAVENO ( 125/90 ) ARBITRI sigg. Sergio FINCATTI e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: Giuseppe DI LEONE SANTULLO / FCD LOTTOGIAVENO
( 125/90 )
ARBITRI sigg. Sergio FINCATTI e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 23 febbraio 2010, l’allenatore di base Giuseppe Di Leone Santullo, iscritto nei ruoli
del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato quale
allenatore della prima squadra della società Fcd Lottogiaveno,militante nel campionato di
Eccellenza, girone B, del Comitato Regionale Piemonte.- Nel ricorso il signor Giuseppe Di Leone Santullo precisa che con regolare scrittura privata del 1° Agosto 2009, la società Fcd Lottogiaveno si era impegnata a corrispondere un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 ( settemilacinquecento/00 ) suddiviso in dieci rate € 750,00-cadauna e aventi scadenza mensile a partire dal 20 settembre 2009 e fino al 20 giugno 2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
L’allenatore, precisa di avere ricevuto comunicazione scritta dell’esonero in data 7 ottobre 2009.
Con il reclamo in esame, il ricorrente chiede a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla società
Fcd Lottogiaveno quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 8500,00(ottomilacinquecento)
comprensiva di emolumenti, non percepiti, relativi alla stagione sportiva 2009/2010 e di rimborso
della indennità chilometrica oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma.- Il Comitato Regionale Piemonte, su richiesta del 25 marzo 2010 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 12 aprile successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente
depositato in data 15 settembre 2009. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Fcd Lottogiaveno, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 23 marzo 2010, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale e ricevuta il 27 marzo successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, nei limiti delle rate scadute alla data del ricorso, dovendosi ricorrere separatamente per quelle che andranno a scadere successivamente ed eventualmente non pagate.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Fcd Lottogiaveno di
corrisponde all’allenatore Giuseppe Di Leone Santullo la complessiva somma di € 4545, 00
(quattromilacinquecentoquarantacinque/00) relativamente alle rate dal 20/09/2009 al 20/02/2010
per la stagione sportiva 2009/2010, pari ad € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) ed a € 45,00 ( quarantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto per le spese di viaggio in quanto non documentate. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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